Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonchè per le voci "corrispondenza" e "sessioni", atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, "tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile" (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di "patteggiamento").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/01/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 24
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 24719/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP DI, n. ad Ascoli Piceno il 21 novembre 1956;
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno depositata il 13 maggio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
DI IP impugna per Cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla liquidazione in E. 640,52 delle spese per ciascuna delle due parti civili costituite. In particolare il ricorrente si duole:
a) che siano stati liquidati E. 167,85 per onorario di costituzione di parte civile, voce non prevista dalla tariffa penale;
b) che siano stati liquidati E. 12,91 per l'autentica della procura, senza che tale voce sia prevista per il processo penale;
c) che siano stati liquidati E. 0,33 per due marche da bollo, pur essendo esenti da bollo gli atti del procedimento penale;
d) che siano stati liquidati E. 116,20 per corrispondenza e sessioni, senza alcuna giustificazione;
e) che siano state presentate due autonome parcelle, anziché applicare l'art. 5 del d.m. n. 585 del 1994, che prevede l'aumento fino al 20% della parcella relativa a una pluralità di parti. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per Cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa" (Cass., sez. 4^, 14 marzo 2002, Pantaleoni, m. 221944). Sicché il ricorso risulta ammissibile esclusivamente con riferimento alle censure relative a singole voci di tariffa, che, esaminate analiticamente, risultano peraltro tutte infondate. Invero l'art. 5 della tariffa penale di cui al d.m. n. 585 del 1994, invocato dal ricorrente, prevede innanzitutto che "le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile". Sicché è legittima la liquidazione dell'onorario per la costituzione di parte civile e per l'autentica della procura;
come è dovuta la somma liquidata in misura del tutto corrispondente ai limiti tariffari per la voce corrispondenza e sessioni. Inoltre all'epoca del giudizio cui si riferisce l'impugnazione le parti civili costituite in processi penali erano soggette all'imposta di bollo;
sicché fu legittimamente disposto il rimborso delle relative spese.
Infine l'art. 5 della tariffa civile e l'art. 3 della tariffa penale prevedono l'unificazione della parcella relativa a più parti solo quando esse abbiano posizione comune: presupposto plausibilmente escluso nel caso in esame, in quanto le parti civili sono persone offese da reati distinti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2005