Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 39208
CASS
Sentenza 28 settembre 2010

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Massime1

In tema di patteggiamento, il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che sussistano giusti motivi per la compensazione totale o parziale), anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla tariffa professionale vigente e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme.

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  • 1Patteggiamento e spese della parte civile (Cass. 3756/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 39208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39208
Data del deposito : 28 settembre 2010

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