Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che sussistano giusti motivi per la compensazione totale o parziale), anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento alla tariffa professionale vigente e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e spese della parte civile (Cass. 3756/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 39208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39208 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1387
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 15163/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LP OM N. IL 03/01/1949;
avverso la sentenza n. 3689/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, del 19/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo di annullamento con rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese. FATTO E DIRITTO
FI DO, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza, emessa in data 19.11.09 dal G.i.p. di Palermo ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, unificati dal vincolo della continuazione ed in concorso di attenuanti generiche equivalenti. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 541 c.p.p. e art. 153 disp att. c.p.p., per essere stato l'imputato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, senza che il giudice abbia indicato le singole voci ne' distinto tra onorali, competenze e spese, limitandosi ad una condanna generica pur in assenza di specifico deposito di nota spese della parte civile ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.p. e senza che vi sia stata neppure richiesta tempestivamente indicata a verbale. Il ricorso è fondato.
Il giudice, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che ritenga di disporne per giusti motivi la compensazione totale o parziale) e poiché gli è precluso il potere di cognizione e decisione in ordine ad eventuali domande di risarcimento danni e restituzione, la condanna alle spese non è condizionata dalla precisazione delle conclusioni della parte civile ed il giudice deve d'ufficio provvedere alla condanna dell'imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota di cui all'art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente
(Cass., sez. 6^, 24 settembre 2001, n. 45130) e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme dovute (Cass., sez. 6^, 3 febbraio 2006, n. 7902). L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente alla mancata analitica quantificazione, da parte del giudice (il quale ha proceduto alla condanna dell'imputato "alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita"), delle spese liquidate in favore della parte civile costituita, con rinvio al Tribunale di Palermo - Ufficio g.i.p., per la relativa determinazione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile costituita, con rinvio al Tribunale di Palermo - Ufficio g.i.p., per la relativa determinazione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010