Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento deve ritenersi illegittima la determinazione globale delle spese giudiziali liquidate in favore della parte civile senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l'omessa differenziazione non consente alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2004, n. 39626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39626 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 11/05/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 00738
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 044757/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TO AT N. IL 27/04/1953;
avverso SENTENZA del 27/06/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati.
PREMESSO
che:
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena applicava, ex art. 444 c.p.p., a Di PI RE ed altri undici imputati le pene concordate per numerosi reati di truffa ai danni della società assicuratrice Augusta e per altri reati dagli stessi singolarmente ed in concorso commessi per consumare le truffe o per assicurarsene il profitto.
Nella sentenza gli imputati venivano condannati anche alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, liquidate, per ciascuno imputato, nella somma di euro duemiladuecento per diritti ed onorari e duecentoventi per spese.
Il Di PI, assistito dall'avv.to Franco Metta, ricorre in Cassazione deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile senza indicazione alcuna delle voci della tariffa applicate.
Il P.G., dott. Giovanni Galati, ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso e" fondato.
Nel procedimento di applicazione della pena a richiesta, la parte civile, nonostante la estrema celerità del rito, nel quale non è lasciato alla stessa spazio alcuno per lo svolgimento di attività difensive dinnanzi al giudice, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e agli onorari in considerazione della attività preparatoria che ha dovuto, comunque, svolgere il difensore. Nella determinazione degli onorari e delle spese per la predetta difesa il giudice gode di un potere di valutazione discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso che siano stati violati i limiti previsti dalla tariffa professionale. Ma ciò implica l'esigenza di una specifica indicazione delle voci applicate dato che solo questa specificazione consente il controllo della osservanza dei limiti predetti Si è così chiarito che deve ritenersi illegittima una determinazione globale delle spese giudiziali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l'omessa differenziazione non permette alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffar.
Nel caso in esame il giudice di merito ha liquidato gli onorari in euro 2200 e le spese in euro 220 senza indicare, espressamente, o attraverso il rinvio alla nota spese eventualmente presentata dalla parte civile, le voci che concorrono a formare i predetti importi rendendo impossibile il controllo di legittimità sollecitato dal ricorrente, che ha denunciato la violazione dei criteri tariffari senza la possibilità, proprio per la genericità del provvedimento di liquidazione, di specificare le voci di tariffa contestate Vi è, dunque, un vizio di motivazione che comporta l'annullamento della sentenza, limitatamente alla predetta statuizione, con rinvio al giudice civile, a norma dell'art. 621 c.p.p., per la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione, a carico del ricorrente, delle spese e onorari di costituzione della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, nella udienza in Camera di consiglio, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004