Sentenza 3 febbraio 2006
Massime • 2
In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e P.M. (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.
Con riferimento alla sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuta illegittima la determinazione globale delle somme dovute per onorari ed indennità, liquidate in favore della parte civile, senza alcuna indicazione circa i criteri adottati al riguardo).
Commentario • 1
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2006, n. 7902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7902 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 03/02/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 353
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 7712/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 3-12-2004 del Tribunale di Padova;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ferri Enrico, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTO
1.-. SS ZO ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ha applicato nei suoi confronti la pena secondo la concorde richiesta delle parti, condannandolo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, "liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 85,16 per spese ed il resto per onorari ed indennità, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.".
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, rappresentando che le spese indicate nella relativa nota depositata dalla parte civile erano assai al di sopra dei limiti massimi tariffali e che in sentenza sarebbe stata omessa qualunque motivazione in proposito. DIRITTO
2.-. Questa Corte ha già chiarito che in tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e Pubblico Ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile: ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggiami, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutatone giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità (sez. 6^, sent. 3057 del 20-12-2000, rv. 219707). D'altra parte la giurisprudenza di legittimità ha altresì puntualizzato che:
- in tema di patteggiamento, deve ritenersi illegittima la determinazione globale delle spese giudiziali liquidate in favore della parte civile senza distinzione tra onorari, competenze e spese, in quanto l'omessa differenziazione non consente alle parti di verificare se siano stati rispettati, nei minimi e nei massimi, i limiti tariffari (sez. 2^, sent. 39626 dell'11-5-2004, rv. 230052);
- in tema di patteggiamento, la liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata con un semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutatone sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed alla entità e pertinenza delle somme anticipate, sicché viene sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa (sez. 6^, ora 18174 del 4-11- 2002, rv. 225529). 3.-. In applicazione di questi principi il ricorso proposto da SS ZO deve essere accolto.
Il Tribunale di Padova, nell'applicare la pena concordata dalle parti, si è limitato ad osservare che l'imputato andava "condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile, liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 85,16 per spese ed il resto per onorari ed indennità, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.", puntualizzando che "rispetto alla notula veniva ritenuto congruo ridurre l'onorario per la partecipazione alla udienza, conclusasi con un patteggiamento".
Si tratta con tutta evidenza di motivazione del tutto carente, che non consente all'imputato alcuna possibilità di adeguato controllo. Nel caso di specie, per altro, il ricorrente ha correttamente adempiuto all'onere di contestare specificamente le singole voci che si assumevano illegittimamente determinate (sez. 6^, sent. 24175 del 15-10-2002, rv. 225563). Anche con riferimento alla statuizione accessoria alla sentenza di patteggiamento, infatti, il giudice, in presenza delle singole attività defensionali dedotte o di una nota specifica prodotta dalla parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente a tali attività sia sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed alla importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive, tenuto conto anche del suo potere discrezionale di disporre la compensazione totale o parziale di tali oneri.
Un simile dovere di analitica motivazione è tanto più rigorosamente da assolvere in quanto la somma complessivamente liquidata superi ampiamente i livelli normalmente riconosciuti in una causa di media difficoltà; circostanza questa indubbiamente ricorrente nel caso di specie, essendo stata liquidata, in un procedimento conclusosi con una sentenza di patteggiamento, la somma complessiva di Euro 2.000,00 (di cui Euro 85,16 per spese ed il resto per onorari ed indennità, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.), senza alcuna indicazione circa i criteri adottati al riguardo, pur essendo stati ampiamente oltrepassati i limiti massimi tariffari.
4.-. Si impone, pertanto, l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2006