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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1719 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Boccaccio n. 2/a, presso lo studio dell'avv. Antonio Buongiovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Gerardi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Roma, via Libero Leonardi n. 4.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 18.4.1998 a EC (FR); che dall'unione Controparte_1 sono nati i figli (il 12.2.2001) e (il 21.10.2002); che il Tribunale di Cassino, con Per_1 Per_2 decreto del 28.10.2020, aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dai coniugi – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
non disporsi alcun contributo economico per i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
revocarsi l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, stante la maturata capacità e idoneità dei medesimi allo svolgimento di attività lavorativa;
di disporre la vendita dell'immobile, costituente ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, o, di disporne la divisione in parti uguali, con riconoscimento del diritto di prelazione a favore del comproprietario eventualmente interessato all'acquisto della residua metà, con vittoria delle spese di lite.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituita , non opponendosi Controparte_1 alla pronuncia di divorzio e contestando le ulteriori domande formulate dal ricorrente. Tanto premesso, la resistente ha chiesto incrementarsi l'assegno di mantenimento a carico del per i Pt_1 figli, considerata anche l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nella misura complessiva di euro 400,00 per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, e oltre al 50% (nel corso del giudizio incrementato al 70%) delle spese straordinarie;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente fintanto che i figli, con lei conviventi, non si renderanno economicamente indipendenti.
Con ordinanza del 24/25 gennaio 2025, riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha confermato, in via temporanea e urgente, le condizioni della separazione (in particolare, l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e l'obbligo di versamento a carico del padre della somma complessiva di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, oltre al 50 % delle spese straordinarie), ad eccezione delle disposizioni concernenti l'affidamento, collocamento e diritto di visita per il figlio Per_2 divenuto maggiorenne, che sono state pertanto revocate.
Sono state, inoltre, ritenute superflue le richieste di prova orale e di esibizione documentale articolate dalle parti.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Va anzitutto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 18.4.1998 a EC (FR), essendo i coniugi rimasti separati senza
[...] Controparte_1
pagina 2 di 8 alcuna nemmeno temporanea riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale e la data della presentazione del presente ricorso
(28.6.2024). Il Collegio ritiene ormai accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra gli stessi, sicché devono ritenersi ricorrere gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della
L. n. 898/70.
3. Per quanto concerne la domanda proposta dal ricorrente di revoca del contributo dovuto per il mantenimento dei figli maggiorenni vanno poste le seguenti considerazioni.
A tal riguardo giova ricordare che il contributo economico per i figli maggiorenni non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale, così come, in precedenza, l'abrogato art. 155 quinquies c.c., prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Ciò che rileva a tal fine è, infatti, l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, escludono la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata pagina 3 di 8 capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509 del 2017; Cass. n. 26259 del 2005).
Inoltre, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (cfr. Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).
In punto di onere probatorio va altresì evidenziato che “il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne è onerato dalla prova (anche presuntiva) del raggiungimento, da parte dello stesso, dell'indipendenza economica, ovvero dell'imputabilità al figlio del mancato conseguimento di quest'ultima, che va però valutata con rigore via via crescente con l'avanzare dell'età del figlio medesimo, tenuto conto che l'obbligo di mantenimento in oggetto, anche in forza del principio di autoresponsabilità, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo”.
Pertanto, il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia
l'onere della prova può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficiente economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole.” (così, (Cass.
Civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952).
3.1. Nel caso di specie, il ricorrente, a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in questione, ha dedotto l'andamento irregolare degli studi universitari da parte di l'annunciato completamento del corso universitario del figlio , peraltro non ancora Per_1 Per_2 ultimato;
le buoni condizioni di salute di entrambi;
lo svolgimento da parte degli stessi di attività nell'ambito del servizio civile;
la percezione della borsa di studio da parte di;
oltre che Per_2
l'esistenza di risparmi accantonati per oltre euro 7.718,57. pagina 4 di 8 Orbene, le anzidette allegazioni non si ritengono rilevanti e idonee a giustificare la richiesta revoca dell'assegno.
In particolare, la giovanissima età dei ragazzi ( di anni 24 e di anni 23) e Per_1 Per_2
l'assenza di prova circa una loro colpevole inerzia nel completamento degli studi universitari – non essendo di per sé sufficiente il solo andamento non regolare del percorso di studi da parte di Per_1 sia considerata la giovane età dello stesso, sia potendo ciò dipendere da molteplici ragioni – inducono a rigettare la domanda di revoca dell'assegno in questione.
Inoltre, è irrilevante a tal fine, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il pregresso svolgimento da parte dei figli di attività nel servizio civile, non essendo tale circostanza in alcun modo indicativa dell'inserimento, da parte dei predetti, nel mondo del lavoro, o del conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica coerente con il percorso di studi intrapreso. Tantomeno può assumere alcun significato, a tal fine rilevante, l'esistenza di risparmi da parte dei figli;
non trattandosi del provento di una loro attività lavorativa, questi non potrebbero assicurare agli stessi l'autosufficienza economica, idonea solo a giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore non collocatario.
3.2. In ordine alla determinazione del contributo economico per i figli, a seguito della pronuncia di divorzio (e analogamente in ipotesi di separazione), deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1° marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, il ricorrente lavora come impiegato e ha dichiarato all'udienza dell'8.1.2025 di guadagnare uno stipendio mensile di circa euro 2.200,00/2.300,00, mentre la resistente, insegnante, ha riferito di percepire circa euro 1700,00 mensili (cfr. estratti conto 2021, 2022, 2023 e 2024, e dichiarazione dei redditi, allegati alla comparsa di costituzione). Quest'ultima, con le note scritte depositate per l'udienza dell'8 ottobre 2025, ha riferito di aver subito, a seguito dell'assegnazione presso un altro grado d'istruzione, una riduzione dello stipendio, pari, allo stato, a circa € 1.450,00 mensili. Circostanza, questa, genericamente allegata (non è infatti specificato da quale momento abbia subito tale riduzione) e comunque non documentata.
pagina 5 di 8 Inoltre, l'estinzione del mutuo (circostanza incontestata), non può che ripercuotersi positivamente sulla posizione economica di entrambe le parti, in quanto originariamente a carico di ambedue i coniugi.
Pertanto, alla luce della situazione economico reddituale delle parti sopra esaminata, e dell'assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto esistente rispetto al momento della pronuncia della separazione, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo, ritenuto equo, di complessivi euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo, a carico del per Pt_1 il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso questo Tribunale.
In assenza di domanda dei figli per il versamento dell'assegno direttamente in loro favore, questo dovrà essere corrisposto, come avvenuto finora, in favore della resistente, quale genitore collocatario.
Infatti, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità affinché il genitore possa ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è necessario non solo che il figlio non sia economicamente indipendente, secondo la suddetta accezione, ma che lo stesso coabiti con il genitore richiedente (circostanza pacifica nella fattispecie in esame). In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (tra le tante Cass. n. 25300/2013 e Cass. n. 35629/2018).
4. Va poi rigettata anche la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto genitore collocatario dei figli maggiorenni e non ancora economicamente indipendenti.
Tale prioritario interesse non viene meno per il solo fatto che il genitore collocatario intraprenda una nuova convivenza more uxorio o nuovo matrimonio, atteso che altrimenti la predetta fondamentale esigenza di tutela sarebbe discriminata e pregiudicata da scelte di vita dei genitori. E, invero, l'articolo 337 sexies c.c. stabilisce che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. La Corte costituzionale tuttavia, con sentenza interpretativa di pagina 6 di 8 rigetto n. 308/2008, ha osservato che la disposizione, ove interpretata sulla base del solo dato letterario - nel senso cioè che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio producano ex se la cessazione dell'assegnazione - non sarebbe coerente la ratio sottesa all'istituto dell'assegnazione costituita dal fine di tutela della prole;
la coerenza della disciplina e la sua costituzionalità si recuperano solo ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione non venga meno automaticamente a fronte di un nuovo matrimonio o dell'instaurazione di una nuova convivenza, ma sia comunque subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore o del maggiorenne non autosufficiente.
Nel caso di specie, la casa coniugale è ancora funzionale a preservare l'habitat domestico dei figli, costituendo ancora la stabile dimora degli stessi.
In conclusione, la circostanza (pacifica) che la resistente conviva all'interno della casa coniugale con il suo nuovo compagno, non fa venire meno la sua prioritaria esigenza a conservare la continuità abitativa.
5. Infine, vanno dichiarate inammissibili le domande proposte dal ricorrente di divisione e messa in vendita dell'ex casa coniugale, e quella volta ad ottenerne il rilascio con il riconoscimento della spettanza di metà del reddito ricavabile dal valore locativo fino a quando l'immobile non verrà diviso e/o venduto.
Le suddette domande sono inammissibili nel presente giudizio, non essendo connesse ex art. 40 c.p.c. con quella di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del
1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale,
e di quelle sopra specificate, soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle anzidette domande da azionarsi, eventualmente, in separata sede con le forme del rito ordinario.
6. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente pagina 7 di 8 la natura e l'esito del procedimento in relazione ai rapporti tra le parti, agli interessi coinvolti ed alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
28 giugno 2024, da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
EC (FR) il 18.4.1998, tra e , come sopra compiutamente Parte_1 Controparte_1 generalizzati, iscritto nell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, n. 6;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) a conferma dell'ordinanza del 24/25 gennaio 2025 (confermativa del decreto di omologa della separazione del Tribunale di Cassino del 28.10.2020), pone a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 oltre Controparte_1 rivalutazione Istat sin qui maturato e per il futuro, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti (euro 250,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
4) dichiara inammissibili le restanti domande proposte dal ricorrente (in particolare, di divisione e messa in vendita della casa coniugale, e quella volta ad ottenerne il rilascio con il riconoscimento della spettanza di metà del reddito ricavabile dal valore locativo fino a quando l'immobile non verrà diviso e/o venduto);
5) spese di lite compensate;
Così deciso in Cassino nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1719 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Boccaccio n. 2/a, presso lo studio dell'avv. Antonio Buongiovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Gerardi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Roma, via Libero Leonardi n. 4.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 18.4.1998 a EC (FR); che dall'unione Controparte_1 sono nati i figli (il 12.2.2001) e (il 21.10.2002); che il Tribunale di Cassino, con Per_1 Per_2 decreto del 28.10.2020, aveva omologato la separazione alle condizioni concordate dai coniugi – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
non disporsi alcun contributo economico per i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
revocarsi l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, stante la maturata capacità e idoneità dei medesimi allo svolgimento di attività lavorativa;
di disporre la vendita dell'immobile, costituente ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, o, di disporne la divisione in parti uguali, con riconoscimento del diritto di prelazione a favore del comproprietario eventualmente interessato all'acquisto della residua metà, con vittoria delle spese di lite.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituita , non opponendosi Controparte_1 alla pronuncia di divorzio e contestando le ulteriori domande formulate dal ricorrente. Tanto premesso, la resistente ha chiesto incrementarsi l'assegno di mantenimento a carico del per i Pt_1 figli, considerata anche l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, nella misura complessiva di euro 400,00 per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, e oltre al 50% (nel corso del giudizio incrementato al 70%) delle spese straordinarie;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente fintanto che i figli, con lei conviventi, non si renderanno economicamente indipendenti.
Con ordinanza del 24/25 gennaio 2025, riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha confermato, in via temporanea e urgente, le condizioni della separazione (in particolare, l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e l'obbligo di versamento a carico del padre della somma complessiva di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, oltre al 50 % delle spese straordinarie), ad eccezione delle disposizioni concernenti l'affidamento, collocamento e diritto di visita per il figlio Per_2 divenuto maggiorenne, che sono state pertanto revocate.
Sono state, inoltre, ritenute superflue le richieste di prova orale e di esibizione documentale articolate dalle parti.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Va anzitutto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 18.4.1998 a EC (FR), essendo i coniugi rimasti separati senza
[...] Controparte_1
pagina 2 di 8 alcuna nemmeno temporanea riconciliazione nell'arco di tempo trascorso fra la comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale e la data della presentazione del presente ricorso
(28.6.2024). Il Collegio ritiene ormai accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra gli stessi, sicché devono ritenersi ricorrere gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della
L. n. 898/70.
3. Per quanto concerne la domanda proposta dal ricorrente di revoca del contributo dovuto per il mantenimento dei figli maggiorenni vanno poste le seguenti considerazioni.
A tal riguardo giova ricordare che il contributo economico per i figli maggiorenni non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale, così come, in precedenza, l'abrogato art. 155 quinquies c.c., prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica). Ciò che rileva a tal fine è, infatti, l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, escludono la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata pagina 3 di 8 capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509 del 2017; Cass. n. 26259 del 2005).
Inoltre, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (cfr. Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).
In punto di onere probatorio va altresì evidenziato che “il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne è onerato dalla prova (anche presuntiva) del raggiungimento, da parte dello stesso, dell'indipendenza economica, ovvero dell'imputabilità al figlio del mancato conseguimento di quest'ultima, che va però valutata con rigore via via crescente con l'avanzare dell'età del figlio medesimo, tenuto conto che l'obbligo di mantenimento in oggetto, anche in forza del principio di autoresponsabilità, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo”.
Pertanto, il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia
l'onere della prova può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficiente economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole.” (così, (Cass.
Civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952).
3.1. Nel caso di specie, il ricorrente, a sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in questione, ha dedotto l'andamento irregolare degli studi universitari da parte di l'annunciato completamento del corso universitario del figlio , peraltro non ancora Per_1 Per_2 ultimato;
le buoni condizioni di salute di entrambi;
lo svolgimento da parte degli stessi di attività nell'ambito del servizio civile;
la percezione della borsa di studio da parte di;
oltre che Per_2
l'esistenza di risparmi accantonati per oltre euro 7.718,57. pagina 4 di 8 Orbene, le anzidette allegazioni non si ritengono rilevanti e idonee a giustificare la richiesta revoca dell'assegno.
In particolare, la giovanissima età dei ragazzi ( di anni 24 e di anni 23) e Per_1 Per_2
l'assenza di prova circa una loro colpevole inerzia nel completamento degli studi universitari – non essendo di per sé sufficiente il solo andamento non regolare del percorso di studi da parte di Per_1 sia considerata la giovane età dello stesso, sia potendo ciò dipendere da molteplici ragioni – inducono a rigettare la domanda di revoca dell'assegno in questione.
Inoltre, è irrilevante a tal fine, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il pregresso svolgimento da parte dei figli di attività nel servizio civile, non essendo tale circostanza in alcun modo indicativa dell'inserimento, da parte dei predetti, nel mondo del lavoro, o del conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica coerente con il percorso di studi intrapreso. Tantomeno può assumere alcun significato, a tal fine rilevante, l'esistenza di risparmi da parte dei figli;
non trattandosi del provento di una loro attività lavorativa, questi non potrebbero assicurare agli stessi l'autosufficienza economica, idonea solo a giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore non collocatario.
3.2. In ordine alla determinazione del contributo economico per i figli, a seguito della pronuncia di divorzio (e analogamente in ipotesi di separazione), deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1° marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, il ricorrente lavora come impiegato e ha dichiarato all'udienza dell'8.1.2025 di guadagnare uno stipendio mensile di circa euro 2.200,00/2.300,00, mentre la resistente, insegnante, ha riferito di percepire circa euro 1700,00 mensili (cfr. estratti conto 2021, 2022, 2023 e 2024, e dichiarazione dei redditi, allegati alla comparsa di costituzione). Quest'ultima, con le note scritte depositate per l'udienza dell'8 ottobre 2025, ha riferito di aver subito, a seguito dell'assegnazione presso un altro grado d'istruzione, una riduzione dello stipendio, pari, allo stato, a circa € 1.450,00 mensili. Circostanza, questa, genericamente allegata (non è infatti specificato da quale momento abbia subito tale riduzione) e comunque non documentata.
pagina 5 di 8 Inoltre, l'estinzione del mutuo (circostanza incontestata), non può che ripercuotersi positivamente sulla posizione economica di entrambe le parti, in quanto originariamente a carico di ambedue i coniugi.
Pertanto, alla luce della situazione economico reddituale delle parti sopra esaminata, e dell'assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto esistente rispetto al momento della pronuncia della separazione, ritiene il Collegio di dover confermare l'importo, ritenuto equo, di complessivi euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo, a carico del per Pt_1 il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal
Protocollo vigente presso questo Tribunale.
In assenza di domanda dei figli per il versamento dell'assegno direttamente in loro favore, questo dovrà essere corrisposto, come avvenuto finora, in favore della resistente, quale genitore collocatario.
Infatti, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità affinché il genitore possa ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è necessario non solo che il figlio non sia economicamente indipendente, secondo la suddetta accezione, ma che lo stesso coabiti con il genitore richiedente (circostanza pacifica nella fattispecie in esame). In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (tra le tante Cass. n. 25300/2013 e Cass. n. 35629/2018).
4. Va poi rigettata anche la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto genitore collocatario dei figli maggiorenni e non ancora economicamente indipendenti.
Tale prioritario interesse non viene meno per il solo fatto che il genitore collocatario intraprenda una nuova convivenza more uxorio o nuovo matrimonio, atteso che altrimenti la predetta fondamentale esigenza di tutela sarebbe discriminata e pregiudicata da scelte di vita dei genitori. E, invero, l'articolo 337 sexies c.c. stabilisce che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. La Corte costituzionale tuttavia, con sentenza interpretativa di pagina 6 di 8 rigetto n. 308/2008, ha osservato che la disposizione, ove interpretata sulla base del solo dato letterario - nel senso cioè che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio producano ex se la cessazione dell'assegnazione - non sarebbe coerente la ratio sottesa all'istituto dell'assegnazione costituita dal fine di tutela della prole;
la coerenza della disciplina e la sua costituzionalità si recuperano solo ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione non venga meno automaticamente a fronte di un nuovo matrimonio o dell'instaurazione di una nuova convivenza, ma sia comunque subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore o del maggiorenne non autosufficiente.
Nel caso di specie, la casa coniugale è ancora funzionale a preservare l'habitat domestico dei figli, costituendo ancora la stabile dimora degli stessi.
In conclusione, la circostanza (pacifica) che la resistente conviva all'interno della casa coniugale con il suo nuovo compagno, non fa venire meno la sua prioritaria esigenza a conservare la continuità abitativa.
5. Infine, vanno dichiarate inammissibili le domande proposte dal ricorrente di divisione e messa in vendita dell'ex casa coniugale, e quella volta ad ottenerne il rilascio con il riconoscimento della spettanza di metà del reddito ricavabile dal valore locativo fino a quando l'immobile non verrà diviso e/o venduto.
Le suddette domande sono inammissibili nel presente giudizio, non essendo connesse ex art. 40 c.p.c. con quella di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del
1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale,
e di quelle sopra specificate, soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del 12.01.2000).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle anzidette domande da azionarsi, eventualmente, in separata sede con le forme del rito ordinario.
6. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente pagina 7 di 8 la natura e l'esito del procedimento in relazione ai rapporti tra le parti, agli interessi coinvolti ed alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
28 giugno 2024, da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
EC (FR) il 18.4.1998, tra e , come sopra compiutamente Parte_1 Controparte_1 generalizzati, iscritto nell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, n. 6;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) a conferma dell'ordinanza del 24/25 gennaio 2025 (confermativa del decreto di omologa della separazione del Tribunale di Cassino del 28.10.2020), pone a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 oltre Controparte_1 rivalutazione Istat sin qui maturato e per il futuro, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti (euro 250,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
4) dichiara inammissibili le restanti domande proposte dal ricorrente (in particolare, di divisione e messa in vendita della casa coniugale, e quella volta ad ottenerne il rilascio con il riconoscimento della spettanza di metà del reddito ricavabile dal valore locativo fino a quando l'immobile non verrà diviso e/o venduto);
5) spese di lite compensate;
Così deciso in Cassino nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
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