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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2407/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 09 DICEMBRE 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1725/2022 R.G.
promossa da:
elettivamente domiciliato in Nissoria via Angelo Faro snc presso lo studio dell'avv. Parte_1
Angela Maenza, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di Controparte_1
costituzione, dall'avv. Controparte_2
– in persona del Commissario, Controparte_3
come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
– elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
CP_3
rappr. e dif dall'avv. G. Consolo CP_4
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2019 9000314127000 notificata in data 5/11/2019, relativa
CP_ alle seguenti sottese cartelle di pagamento aventi ad oggetto i contributi e premi per gli CP_4
anni 2011-2014:
n. 294 2011 0002285574000
n.294 2011 0005081137000
n. 294 2011 0008355747000
n. 294 2013 0000155335
n. 294 2014 0000374369
Eccepiva tra l'altro intervenuta prescrizione dei pretesi crediti contributivi.
Si costituiva l'agente della Riscossione che chiedeva la chiamata i causa degli enti impositori.
Eccepiva la tardività della proposta opposizione. Con riferimento all'eccezione di prescrizione eccepiva che la stessa era stata ritualmente interrotta.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e . CP_5 CP_4
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Le Cartella di pagamento sottese all'intimazione opposta sarebbero state notificate rispettivamente,
n data 13.05.2011, 24.10.2011, 11.04.2012, 09.05.2013 e 01.04.2014.
Delle ultime due notifiche ha offerto riprova l' . CP_4
Ne consegue che non sarebbero più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione proposta.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP_ diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge
(quali sono certamente quelli di che trattasi: afferenti agli anni 2010-2011-2012).
Sorge, però, il problema se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto dalla mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo - decennale -
dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Questo decidente ritiene corretta la prima opzione interpretativa. A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia Sez.
5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie de qua, per identità di ratio.
Ebbene, la summenzionata sentenza, in buona sostanza, partendo dalla premessa che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva
di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione,
pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito), afferma la conseguente inapplicabilità dell'art.
2953 cod. civ. ai fini della prescrizione.
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.
Volutamente si è usato il condizionale giacchè ben vedere, non occorre entrare nel merito della effettività/ regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
Ciò perché, nell'ipotesi che ci occupa, sono comunque decorsi, tra le supposte singole notifiche degli atti prodromici e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta ( 05.11.2019) ben oltre cinque anni, ed in assenza di atti interruttivi ritualmente prodotti, è maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli. Le spese di lite seguono la soccombenza e poste a carico dell'Agente della Riscossione ( che avrebbe dovuto provare l'interruzione dei termini di prescrizione), si liquidano come da dispositivo.
Nei rapporti con gli enti impositori le spese vanno invece compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti gli importi di cui all'intimazione di pagamento n. 294 2019 9000314127000, notificata in data 5/11/2019.
Condanna la alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1775,00 Controparte_1
oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.
Compensa le spese nei rapporti con l' e l' . CP_5 CP_4
Enna 09.12.2025.
Il Giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 09 DICEMBRE 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1725/2022 R.G.
promossa da:
elettivamente domiciliato in Nissoria via Angelo Faro snc presso lo studio dell'avv. Parte_1
Angela Maenza, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di Controparte_1
costituzione, dall'avv. Controparte_2
– in persona del Commissario, Controparte_3
come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
– elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
CP_3
rappr. e dif dall'avv. G. Consolo CP_4
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, osserva quanto segue:
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2019 9000314127000 notificata in data 5/11/2019, relativa
CP_ alle seguenti sottese cartelle di pagamento aventi ad oggetto i contributi e premi per gli CP_4
anni 2011-2014:
n. 294 2011 0002285574000
n.294 2011 0005081137000
n. 294 2011 0008355747000
n. 294 2013 0000155335
n. 294 2014 0000374369
Eccepiva tra l'altro intervenuta prescrizione dei pretesi crediti contributivi.
Si costituiva l'agente della Riscossione che chiedeva la chiamata i causa degli enti impositori.
Eccepiva la tardività della proposta opposizione. Con riferimento all'eccezione di prescrizione eccepiva che la stessa era stata ritualmente interrotta.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e . CP_5 CP_4
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Le Cartella di pagamento sottese all'intimazione opposta sarebbero state notificate rispettivamente,
n data 13.05.2011, 24.10.2011, 11.04.2012, 09.05.2013 e 01.04.2014.
Delle ultime due notifiche ha offerto riprova l' . CP_4
Ne consegue che non sarebbero più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione proposta.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP_ diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge
(quali sono certamente quelli di che trattasi: afferenti agli anni 2010-2011-2012).
Sorge, però, il problema se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto dalla mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo - decennale -
dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Questo decidente ritiene corretta la prima opzione interpretativa. A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia Sez.
5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie de qua, per identità di ratio.
Ebbene, la summenzionata sentenza, in buona sostanza, partendo dalla premessa che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva
di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione,
pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito), afferma la conseguente inapplicabilità dell'art.
2953 cod. civ. ai fini della prescrizione.
Ora, a non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.
Volutamente si è usato il condizionale giacchè ben vedere, non occorre entrare nel merito della effettività/ regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
Ciò perché, nell'ipotesi che ci occupa, sono comunque decorsi, tra le supposte singole notifiche degli atti prodromici e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta ( 05.11.2019) ben oltre cinque anni, ed in assenza di atti interruttivi ritualmente prodotti, è maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli. Le spese di lite seguono la soccombenza e poste a carico dell'Agente della Riscossione ( che avrebbe dovuto provare l'interruzione dei termini di prescrizione), si liquidano come da dispositivo.
Nei rapporti con gli enti impositori le spese vanno invece compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti gli importi di cui all'intimazione di pagamento n. 294 2019 9000314127000, notificata in data 5/11/2019.
Condanna la alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1775,00 Controparte_1
oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge.
Compensa le spese nei rapporti con l' e l' . CP_5 CP_4
Enna 09.12.2025.
Il Giudice del lavoro