Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sentenza Giudice SEZIONE TERZA CIVILE di Pace Presidente078 78 /03 omessa distrazione Sigg.ri Magistrati: Composta dagl spese R.G.N. 29850/01 Dott. Vincenz Dott. Paolo VITTORIA 17330 Cron. Dott. Ernesto LUPO re 2063 Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 05/03/03 Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC IU, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IU OC con studio in 38068 ROVERETO (TN) CORSO ROSMINI 76, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HE FR, OL GI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 197/01 della Corte d'Appello di Sezione Ι Civile, emessa il 14/05/01 e TRENTO, 2003 depositata il 29/05/01 (R.G. 129/99); 601 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha t chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato: che l'avv. Giuseppe Chiocchetti ha proposto ricor- so per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma di una sentenza del Tribunale di Rovereto aveva condannato FR IN al pagamento in favore di OR Pic- colroaz della somma di lire 40.390.140, nonché al paga- mento di metà delle spese processuali, liquidate in lire 8.145.000 per il primo grado e in lire 7.905.610, per il secondo grado, oltre su entrambi gli importi, il 10% per spese generali, l'I.V.A., se dovuta, nella misura di legge e C.N.P.F.>>; che con l'unico motivo di ricorso l'avv. Chioc- chetti censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale pronunziato sulla domanda di distrazione del- le spese processuali da lui ritualmente proposta;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero che 2 よ chiede di accogliere il ricorso in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., per essere lo stesso ma- nifestamente fondato;
vista la memoria presentata dall'avv. Chiocchetti;
considerato: che qualora il giudice di merito nel pronun- ciare condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di erro- re materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile e personalmente dal di- in cassazione direttamente fensore interessato (v. per es. Cass. 30 ottobre 1998, n. 10864; Cass. 7 aprile 1999, n. 3356; Cass. 7 luglio 2'000, n. 9117; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2763); che nel caso di specie è stata ritualmente propo- sta la domanda di distrazione delle spese processuali all'udienza del 16 gennaio 2001; che il ricorso appare dunque manifestamente fonda- to e va accolto con cassazione sul punto della sentenza impugnata;
che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la Corte può pronunziare nel merito, а norma dell'art. 384, primo comma c.p.c.; che, in conclusione, ferma restando la condanna di 3 r FR IN al pagamento in favore di OR Pic- colroaz della somma di lire 40.390.140, nonché al paga- mento di metà delle spese processuali, liquidate in lire 8.145.000 per il primo grado e in lire 7.905.610, per il secondo grado, oltre su entrambi gli importi, il 10% per spese generali, l'I.V.A., se dovuta, nella misura di legge e C.N.P.F.>>, va cassata la sentenza impugnata in ordine al punto relativo alla distrazione delle spese processuali e, pronunziando nel merito, va accolta la domanda di distrazione delle spese proces- suali, come liquidate dalla Corte d'appello di Trento;
che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e, pronunziando nel merito, distrae a favore dell'avv. Giuseppe Chiocchetti le spese processuali li- quidate nella sentenza impugnata della Corte d'appello di Trento;
compensa le spese del giudizio di cassazio- ne. Così deciso in Roma il 5 marzo 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE мев Vufushave IL CANCELLERE C1 nocenzo! ttista DEPOSITAT MALE 2003¹ª Oggi IL CANCELLIERE C1 Innogense Battista