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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
nella composizione collegiale costituita da:
Roberto Pertile presidente relatore
Anna Bellesi giudice
Serena Nicotra giudice all'esito della camera di consiglio del giorno 4.12.2025 pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 10895 / 2024 VOLONTARIA
GIURISDIZIONE, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. Controparte_1
per adottare:
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._2
con intervento del Pubblico Ministero
Premesso che
Con ricorso ex a. 311 del codice civile, depositato il 3.10.2024, (nato a Parte_1
AUGUSTA il 27 gennaio 1984) esponeva che:
• il 28.7.2018 si era sposato con , madre dell'adottando Persona_1 CP_2
(nato a [...] il [...]);
• già prima del matrimonio, il ricorrente aveva vissuto insieme alla e al figlio di essa, Per_1 pel quale il ricorrente “rappresentava … la figura paterna di riferimento”; CP_2
• prova di tale stretto legame affettivo fra l'odierno adottante e l'adottando era il fatto che all'esito del previsto procedimento amministrativo l'adottante aveva già trasmesso il suo cognome all'adottando,;
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 1 • il ricorrente intendeva dunque adottare sussistendone i requisiti formali CP_2 atteso che il ricorrente già aveva compiuto 35 anni e superava di oltre 18 anni quelli dell'adottando, né aveva figli propri;
• inoltre, il padre naturale dell'adottando, , già aveva acconsentito Persona_2 al cambio del cognome del figlio e aveva manifestato il suo assenso all'adozione. Concludeva chiedendo: “dichiarare l'adozione del Sig. (C.F. ) CP_2 C.F._2 nato a [...] il [...] da parte del Sig. (C.F. Parte_1
) nato ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Ricordo n. 18, con tutti i conseguenti effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. A corredo del ricorso produceva:
1. Atto di matrimonio
2. Certificato di residenza e stato di famiglia dell'adottante e adottato;
3. Decreto del Prefetto di Milano del 15.3.2023;
4. Carta d'identità dell'adottando;
5. Atto di nascita dell'adottando;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di discendenti dell'adottante, Sig. ; Parte_1
7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il consenso all'adozione da parte del padre naturale, Sig. ; Persona_2
All'udienza del 12.3.2025 il giudice originariamente designato interrogava l'adottante
[...]
e l'adottando Parte_1 CP_2
All'udienza 27.5.2025 interrogava la madre dell'adottando. All'esito della camera di consiglio, il collegio, ravvisata l'irritualità della dichiarazione di assenso attribuita al padre biologico dell'adottando, disponeva che il ricorso e l'ordinanza 17.7.2025 fossero notificati a questi ( ). Persona_2
A ciò provvedeva parte ricorrente, come documentato dall'avviso postale che mostra come ricorso iniziale e ordinanza collegiale siano stati consegnati nelle mani di (in Persona_2
Reggio Emilia, via del Chionso 42) in data 25 luglio 2025. All'udienza dell'8 ottobre 2025 il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione e con provvedimento 9.10.2025 il giudice relatore rimetteva la causa alla decisione collegiale. In esito alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025
il Collegio osserva che
Il ricorrente (C.F. ) ha documentalmente provato: C.F._1
• d'essere nato il [...] in [...];
• d'aver contratto matrimonio il 28 luglio 2018 con (nata il 18 marzo Persona_1
1976 in VLORE -ALBANIA), madre dell'adottando;
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 2 • che con decreto del Prefetto di Milano, emesso il 15 marzo 2023, l'adottando Pt_2
(nato il [...] a [...] e residente colla madre
[...]
in Milano via del Ricordo 18) è stato autorizzato a modificare il suo Persona_1 cognome in quello di , sicché già adesso l'adottando si chiama CP_2 CP_2
(C.F. ); C.F._2
• che l'adottando risiede in MILANO VIA DEL RICORDO N. 18 insieme a CP_2
e . Parte_1 Persona_1
All'udienza 12.3.2025 il ricorrente ha dichiarato: Parte_1
<<... Ho sposato il 28 luglio 2018. è la madre di nato dal Persona_1 Per_1 CP_2 precedente matrimonio di con Successivamente è intervenuto il Per_1 Persona_2 divorzio. Non ho mai avuto figli. Ho convissuto con fin dal 2012 e nella nostra Persona_1 abitazione ha sempre risieduto anche Intendo adottarlo perché lo considero ormai un CP_2 figlio “affettivo” e intendo ufficializzare la nostra complessiva situazione familiare. Ho sempre provveduto con la mia attuale moglie al mantenimento e all'educazione di che non ha da CP_2 tempo alcun rapporto con il padre biologico. vive tuttora con noi, è uno studente presso CP_2 una scuola di grafica pubblicitaria >>
L'adottando interrogato liberamente alla stessa udienza ha dichiarato: CP_2
“… Fin da piccolo ho vissuto con mia madre e con il ricorrente nella comune Persona_1 abitazione familiare. Il ricorrente provvede alla mia educazione e al mio sostentamento. Non ho più da tempo alcun rapporto con il mio padre biologico Non ho fratelli o Persona_2 sorelle. Presto il mio assenso all'adozione perché considero un vero e Parte_1 proprio padre. Ho per tale motivo già ottenuto la modifica del mio cognome originario ( Per_2 in quello di . Intendo pertanto continuare a chiamarmi >> CP_2 CP_2
La madre dell'adottando, , il 27.5.2025 ha dichiarato: Persona_1
<< … Mi viene data lettura delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dall'adottando e che
confermo integralmente. Esprimo il mio pieno consenso all'adozione da parte del mio attuale marito di mio figlio >> Parte_1 CP_2
Dall'informativa trasmessa il 15.1.2025 dalla Questura di Milano - Commissariato di P. S. Villa San Giovanni, non emergono condizioni ostative all'adozione.
Alla luce di tale situazione, evidente e consolidata, non risulta nessun impedimento ad accogliere la richiesta di costituire un vincolo di filiazione adottiva, sussistendone tutte le condizioni previste dalla legge, poiché:
➢ il ricorrente, nato nel 1984, supera ampiamente i trentacinque anni di età;
➢ la differenza d'età fra adottante e adottando (nato nel 2006) è maggiore di diciotto anni;
➢ l'adottando e sua madre, interrogati in udienza, hanno prestato il loro assenso all'adozione;
➢ (padre biologico dell'adottando), ancorché portato a conoscenza Persona_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 3 della richiesta di adozione da ultimo colla notifica del 25.7.2025, non è intervenuto nel procedimento né ha sollevato obiezione alcuna, e anzi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata in data 30.9.2024 (corredata dalla fotocopia del suo documento d'identità, carta d'identità rilasciata a Vigevano il 21.12.2022) ha espresso il suo consenso NumeroD_1 all'adozione, sottolineando di aver già consentito in precedenza anche al cambio di cognome di ciò che del resto trova conferma nel già menzionato decreto prefettizio); CP_2
➢ il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, da ultimo il 12.11.2025 ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, nell'indicata composizione collegiale, ritiene pertanto che la domanda di adozione debba essere accolta, così come da dispositivo, ravvisando anche evidenti motivi di unità dell'assetto familiare.
L'adottando conserva il proprio cognome già modificato in quello dell'adottante.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 291 e quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) dispone farsi luogo all'adozione di
(nato a [...] il giorno 9/6/2006 – codice fiscale CP_2
) C.F._2 da parte del ricorrente
(nato a [...] il giorno 27/1/1984 – codice fiscale Parte_1
); C.F._1
(2) dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 codice civile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il presidente estensore Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 4
nella composizione collegiale costituita da:
Roberto Pertile presidente relatore
Anna Bellesi giudice
Serena Nicotra giudice all'esito della camera di consiglio del giorno 4.12.2025 pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 10895 / 2024 VOLONTARIA
GIURISDIZIONE, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. Controparte_1
per adottare:
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._2
con intervento del Pubblico Ministero
Premesso che
Con ricorso ex a. 311 del codice civile, depositato il 3.10.2024, (nato a Parte_1
AUGUSTA il 27 gennaio 1984) esponeva che:
• il 28.7.2018 si era sposato con , madre dell'adottando Persona_1 CP_2
(nato a [...] il [...]);
• già prima del matrimonio, il ricorrente aveva vissuto insieme alla e al figlio di essa, Per_1 pel quale il ricorrente “rappresentava … la figura paterna di riferimento”; CP_2
• prova di tale stretto legame affettivo fra l'odierno adottante e l'adottando era il fatto che all'esito del previsto procedimento amministrativo l'adottante aveva già trasmesso il suo cognome all'adottando,;
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 1 • il ricorrente intendeva dunque adottare sussistendone i requisiti formali CP_2 atteso che il ricorrente già aveva compiuto 35 anni e superava di oltre 18 anni quelli dell'adottando, né aveva figli propri;
• inoltre, il padre naturale dell'adottando, , già aveva acconsentito Persona_2 al cambio del cognome del figlio e aveva manifestato il suo assenso all'adozione. Concludeva chiedendo: “dichiarare l'adozione del Sig. (C.F. ) CP_2 C.F._2 nato a [...] il [...] da parte del Sig. (C.F. Parte_1
) nato ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Ricordo n. 18, con tutti i conseguenti effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. A corredo del ricorso produceva:
1. Atto di matrimonio
2. Certificato di residenza e stato di famiglia dell'adottante e adottato;
3. Decreto del Prefetto di Milano del 15.3.2023;
4. Carta d'identità dell'adottando;
5. Atto di nascita dell'adottando;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di discendenti dell'adottante, Sig. ; Parte_1
7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il consenso all'adozione da parte del padre naturale, Sig. ; Persona_2
All'udienza del 12.3.2025 il giudice originariamente designato interrogava l'adottante
[...]
e l'adottando Parte_1 CP_2
All'udienza 27.5.2025 interrogava la madre dell'adottando. All'esito della camera di consiglio, il collegio, ravvisata l'irritualità della dichiarazione di assenso attribuita al padre biologico dell'adottando, disponeva che il ricorso e l'ordinanza 17.7.2025 fossero notificati a questi ( ). Persona_2
A ciò provvedeva parte ricorrente, come documentato dall'avviso postale che mostra come ricorso iniziale e ordinanza collegiale siano stati consegnati nelle mani di (in Persona_2
Reggio Emilia, via del Chionso 42) in data 25 luglio 2025. All'udienza dell'8 ottobre 2025 il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione e con provvedimento 9.10.2025 il giudice relatore rimetteva la causa alla decisione collegiale. In esito alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025
il Collegio osserva che
Il ricorrente (C.F. ) ha documentalmente provato: C.F._1
• d'essere nato il [...] in [...];
• d'aver contratto matrimonio il 28 luglio 2018 con (nata il 18 marzo Persona_1
1976 in VLORE -ALBANIA), madre dell'adottando;
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 2 • che con decreto del Prefetto di Milano, emesso il 15 marzo 2023, l'adottando Pt_2
(nato il [...] a [...] e residente colla madre
[...]
in Milano via del Ricordo 18) è stato autorizzato a modificare il suo Persona_1 cognome in quello di , sicché già adesso l'adottando si chiama CP_2 CP_2
(C.F. ); C.F._2
• che l'adottando risiede in MILANO VIA DEL RICORDO N. 18 insieme a CP_2
e . Parte_1 Persona_1
All'udienza 12.3.2025 il ricorrente ha dichiarato: Parte_1
<<... Ho sposato il 28 luglio 2018. è la madre di nato dal Persona_1 Per_1 CP_2 precedente matrimonio di con Successivamente è intervenuto il Per_1 Persona_2 divorzio. Non ho mai avuto figli. Ho convissuto con fin dal 2012 e nella nostra Persona_1 abitazione ha sempre risieduto anche Intendo adottarlo perché lo considero ormai un CP_2 figlio “affettivo” e intendo ufficializzare la nostra complessiva situazione familiare. Ho sempre provveduto con la mia attuale moglie al mantenimento e all'educazione di che non ha da CP_2 tempo alcun rapporto con il padre biologico. vive tuttora con noi, è uno studente presso CP_2 una scuola di grafica pubblicitaria >>
L'adottando interrogato liberamente alla stessa udienza ha dichiarato: CP_2
“… Fin da piccolo ho vissuto con mia madre e con il ricorrente nella comune Persona_1 abitazione familiare. Il ricorrente provvede alla mia educazione e al mio sostentamento. Non ho più da tempo alcun rapporto con il mio padre biologico Non ho fratelli o Persona_2 sorelle. Presto il mio assenso all'adozione perché considero un vero e Parte_1 proprio padre. Ho per tale motivo già ottenuto la modifica del mio cognome originario ( Per_2 in quello di . Intendo pertanto continuare a chiamarmi >> CP_2 CP_2
La madre dell'adottando, , il 27.5.2025 ha dichiarato: Persona_1
<< … Mi viene data lettura delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dall'adottando e che
confermo integralmente. Esprimo il mio pieno consenso all'adozione da parte del mio attuale marito di mio figlio >> Parte_1 CP_2
Dall'informativa trasmessa il 15.1.2025 dalla Questura di Milano - Commissariato di P. S. Villa San Giovanni, non emergono condizioni ostative all'adozione.
Alla luce di tale situazione, evidente e consolidata, non risulta nessun impedimento ad accogliere la richiesta di costituire un vincolo di filiazione adottiva, sussistendone tutte le condizioni previste dalla legge, poiché:
➢ il ricorrente, nato nel 1984, supera ampiamente i trentacinque anni di età;
➢ la differenza d'età fra adottante e adottando (nato nel 2006) è maggiore di diciotto anni;
➢ l'adottando e sua madre, interrogati in udienza, hanno prestato il loro assenso all'adozione;
➢ (padre biologico dell'adottando), ancorché portato a conoscenza Persona_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 3 della richiesta di adozione da ultimo colla notifica del 25.7.2025, non è intervenuto nel procedimento né ha sollevato obiezione alcuna, e anzi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata in data 30.9.2024 (corredata dalla fotocopia del suo documento d'identità, carta d'identità rilasciata a Vigevano il 21.12.2022) ha espresso il suo consenso NumeroD_1 all'adozione, sottolineando di aver già consentito in precedenza anche al cambio di cognome di ciò che del resto trova conferma nel già menzionato decreto prefettizio); CP_2
➢ il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, da ultimo il 12.11.2025 ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, nell'indicata composizione collegiale, ritiene pertanto che la domanda di adozione debba essere accolta, così come da dispositivo, ravvisando anche evidenti motivi di unità dell'assetto familiare.
L'adottando conserva il proprio cognome già modificato in quello dell'adottante.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 291 e quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) dispone farsi luogo all'adozione di
(nato a [...] il giorno 9/6/2006 – codice fiscale CP_2
) C.F._2 da parte del ricorrente
(nato a [...] il giorno 27/1/1984 – codice fiscale Parte_1
); C.F._1
(2) dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 codice civile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il presidente estensore Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. 10895 / 2024 VG - pag. 4