Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza breve 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EE SI EE SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di primo ingresso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da JE IN JE IN il 14\4\2026 :
Ricorso per motivi aggunti Avverso provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-CE/L/Q/2023/108601, emesso dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione il 10.03.2026, notificato in data 26.03.2026;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AB EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1.- Con ricorso introduttivo, depositato in data 30.01.2026, EE SI EE SI ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta in ordine alla conclusione del procedimento amministrativo relativo al suo primo ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, avviato a seguito del rilascio del nulla osta prot. n. P-CE/L/Q/2023/108601.
Nelle more della pendenza del giudizio, l'Amministrazione resistente ha adottato e notificato al ricorrente, in data 26.03.2026, il provvedimento prot. n. P-CE/L/Q/2023/108601 del 10.03.2026, con cui ha disposto la revoca del predetto nulla osta. Tale provvedimento di revoca è stato motivato sulla base della circostanza che il ricorrente, pur essendo entrato nel territorio nazionale in data 25.05.2024, avrebbe comunicato il proprio ingresso allo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) solo in data 13.12.2024, dopo la scadenza del visto, in asserita violazione dell'obbligo di presentarsi presso lo S.U.I. entro otto giorni dall'ingresso, come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 394/1999.
Avverso tale sopravvenuto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13.04.2026, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui la nullità dell'atto per motivazione inesistente e il travisamento dei fatti, sostenendo che nessuna norma ricolleghi espressamente la decadenza della validità della domanda alla mera scadenza del visto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, con memoria depositata in data 17.04.2026, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, insistendo sulla legittimità del provvedimento di revoca.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, la causa è stata chiamata per la discussione dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti e, quindi, trattenuta in decisione per la definizione, con sentenza non definitiva, della questione preliminare relativa alla sorte del ricorso originariamente proposto avverso il silenzio.
2.- Il Collegio ritiene di dover definire, con la presente sentenza non definitiva, la statuizione relativa al ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione.
Tale ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L'azione avverso il silenzio, come noto, è uno strumento processuale volto a contrastare l'inerzia della Pubblica Amministrazione e a ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità di tale comportamento omissivo e l'obbligo di provvedere. Il bene della vita cui aspira il ricorrente, in tale specifica sede processuale, è dunque l'ottenimento di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, quale che ne sia il contenuto, al fine di porre termine a una situazione di incertezza giuridica.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che, successivamente alla proposizione del ricorso avverso il silenzio, la Prefettura di Caserta ha concluso il procedimento, adottando il provvedimento di revoca del nulla osta in data 10.03.2026.
Tale sopravvenienza fattuale, come correttamente eccepito anche dalla difesa erariale, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia sul silenzio. L'Amministrazione, infatti, ha posto fine alla propria inerzia, adempiendo, seppur tardivamente, all'obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, l'adozione di un provvedimento esplicito in pendenza del giudizio contra silentium determina l'improcedibilità del relativo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il privato ha ottenuto il risultato cui mirava il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale.
L'interesse del ricorrente, di conseguenza, si è ora integralmente trasferito sull'atto sopravvenuto, che egli ha puntualmente impugnato mediante la proposizione di motivi aggiunti, corredati da istanza cautelare. Il giudizio, pertanto, deve proseguire per l'esame nel merito di tale impugnativa, che contesta la legittimità sostanziale della determinazione assunta dall'Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre occorre disporre la prosecuzione del giudizio alla già fissata udienza del 13.5.2026 per la delibazione dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Ogni statuizione in ordine alle spese di lite, comprese quelle relative alla fase processuale che si conclude con la presente sentenza, nonché in ordine all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dal ricorrente, deve essere riservata alla pronuncia definitiva che concluderà l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura di Caserta.
Dispone la prosecuzione del giudizio per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti e della relativa istanza cautelare, rinviando la causa alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di giudizio e sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE OR, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AB EI, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AB EI | DE OR |
IL SEGRETARIO