Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16047 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
16047 /03 ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto EQUA RIPARAZIONE EX LEGGE 89/2001 Composta dagli Il mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22215/02 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Rel. Consigliere Cron. 32656 Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 4231 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 27/03/2003 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS PO, nella qualità di congiunto di N . 8 5 3 6 1 AS FR elettivamente domiciliato in ROMA VIALE L E I V I C O N E I C M P A MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA JASONNA, E O Z N I S S A C I A D A R E M S U P R T E C O rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA 2003 GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope 785 legis;
- controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 09/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistenet l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma con decreto del 9 mag- gio 2002, ha respinto il ricorso con cui FI Vassal- lo, aveva chiesto l'equa riparazione dei danni morali subiti per la violazione dell'art. 6 $ 1 della Conven- zione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art.2 della legge 89 del 2001 a causa processo, conclusosi il 22 dell'eccessiva durata del giugno 2000 con cui egli aveva chiesto dapprima al Giu- dice del lavoro e,poi, avendo quest'ultimo dichiarato il difetto di giurisdizione, al Tar Capanna con ricorso del 1993, il beneficio assistenziale del 25% della retta di ricovero prevista per gli internati della Regione Cam- pania in favore di un congiunto completamente inabi- 2 le, osservando: 1) che il ricorrente aveva fondato la ri- chiesta esclusivamente sul superamento del termine ra- gionevole di durata del processo, ancora pendente mal- gado il decorso di oltre un decennio;
2) che le menzio- nate norme richiedono, invece, che l'istante abbia subito תנן danno effettivo in conseguenza dell'irragionevole durata del processo;
3) che anche il danno non patrimo- niale, comprendente quello morale, oltre a quello che può derivare alla qualità della vita per lo stato di incer- tezza del loro diritto, deve essere provato sia pure per presunzioni;
4) che nel caso non sussisteva alcun effet- tivo pregiudizio e neppure poteva presumersi che essi 3 avessero risentito di un disagio psicologico a causa del protrarsi del modesto procedimento intrapreso. Per la cassazione della sentenza il AS ha proposto ricorso per 6 motivi;
cui resiste la Presiden- za del Consiglio dei Ministri con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso FI Vassal- lo,denunciando violazione degli art.2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ. nonché 2 della legge 89 del 2001 e 6,13,19,e 53 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dopo avere ricordato la funzione della legge 89/2001 e quella del corrispondente precetto contenuto nell'art. 6 della Convenzione, nonché gli obblighi assun- : 3 ti dagli Stati contraenti, fra cui l'Italia di darvi at- tuazione, ed infine che spetta alla Corte di Strasburgo giudicare e sanzionare le violazioni della Convenzione compiute dagli Stati, censura il provvedimento impugnato per aver disatteso il valore vincolante costituito da una decisione della Corte adottata su identica questio- ne in conseguenza di ricorso proposto da certo TO MA, cui la Corte europea aveva riconosciuto il ri- sarcimento del danno nella misura di £.5.000.000; e per- ciò incorrendo anche nella violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo avente il carattere di garanzia collettiva che, invece, prevede la condanna de- gli stati inadempienti senza la prova del danno soffer- M to, trattandosi di diritti fondamentali dell'uomo. Con il secondo motivo, deducendo altra violazione della medesima normativa, si duole che la Corte di ap- pello non abbia applicato le norme di detta Convenzione secondo i principi espressi dalla Corte europea, costi- tuenti lo standard minimo che ogni Stato contraente è tenuto a garantire,che d'altra parte la legge 89/2001 espressamente richiama;
e più specificamente espressi nella decisione relativa al TO, avente efficacia quanto meno riflessa di giudicato in questo procedimen- to nel quale dunque la Corte territoriale era chiamata soltanto a liquidare il quantum del risarcimento in re- 4 lazione ad una violazione del principio di ragionevole durata del processo già riconosciuta dalla Corte CEDU. - Con il terzo motivo, deducendo violazione degli art.2 della legge 89 del 2001 e 112,115 e 116 cod. proc. civ., lamenta ancora che la Corte di appello non abbia neppure esaminato le argomentazioni svolte dalla Corte europea nella decisione concernente il Men- nitto che pur era stata prodotta;
e che abbia, per con- verso esaminato la durata del procedimento svoltosi da- vanti al giudice del lavoro,da essa ricordato nel ri- corso esclusivamente per adempiere all'onere di riferi- re i fatti di causa:perciò violando altresì il princi- pio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronun- ciato. I suesposti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Il collegio deve, anzitutto, rilevare che il giudice viola l'art.112 cod. proc. civ. quando pronuncia oltre i eccezioni fatte valere limiti delle pretese O delle dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto о diverso da quello domanda- to;
e, quindi,e per converso, quando non pronuncia su una domanda formulata dalla parte (c.d. vizio di omessa یا pronuncia). Ma, nel caso la Corte di appello non ha accordato diritti o beni con riguardo alla durata del procedimen- to svoltosi davanti al giudice del lavoro, né ha emesso alcuna pronuncia ad essa relativa, essendosi limitata ad enunciare il principio,privo di conseguenze nella spe- cie, che la violazione del termine di ragionevole dura- ta non è configurabile in relazione al periodo in cui si sia adita un'autorità priva di giurisdizione;
per cui la dedotta circostanza che nessuna violazione era stata denunciata in merito a questa fase procedimenta- le, comporta soltanto l'irrilevanza di detta considera- zione. La quale, d'altra parte, non ha inciso sulla de- cisione di rigetto della domanda, fondata, come si rica- va dalla proposizione immediatamente successi- va, soltanto sull'esame delle deduzioni della ricorrente concernenti la durata del giudizio davanti al giudice amministrativo. Nessuna di dette deduzioni, poi, per quanto con esse si invochi ripetutamente il disposto dell'art.2909 cod. civ. e si insista nel considerare i poteri dell'adita Corte di appello limitati alla mera liqui- dazione del quantum dell'indennizzo per essere stato l'an accertato dalla decisione resa dalla Corte europea su questione analoga il 5 ottobre 2000 nel ricorso pro- posto da TO MA, si spinge a contestare i pre- supposti cui dottrina e giurisprudenza ormai del tutto consolidate, hanno subordinato l'autorità del giudicato sostanziale prevista dalla norma, ritenuta operante soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costi- tutivi dell'azione, sì da postulare che tra la prece- dente causa e quella in atto vi sia identità di sogget- ti, oltre che di causa petendi e di petitum (Cass. 8583/2000; 5092/2000; 4751/1995). Ovvero quan- do, nonostante la differenza del petitum il giudicato non venga allegato (solo) per impedire una seconda trattazione della lite già conclusa,ma perché la prima 2 decisione venga recepita tale quale nel secondo giudi- zio onde costituire un presupposto della decisione com- plessiva finale: come avviene allorchè la lite quale era nel primo giudizio si presenti nel secondo come un punto fondamentale da risolvere per deciderlo, ovvero quando uno stesso presupposto di fatto o di diritto co- stituisca oggetto di entrambe le controversie (Cass. 5108/2002; 10196/1997; 381/1989; 974/1980). Ma nel caso, a prescindere dalla problematica rela- tiva alla diretta vincolatività per il giudice interno delle sentenze della CEDU (Cass. 11987/2002), la Corte di Strasburgo nell'affare TO ha compiuto una va- lutazione degli elementi e delle prove emergenti in 7 quel procedimento, in base alla quale ha ritenuto che l'irragionevole durata di un procedimento da quest'ultimo intrapreso davanti al giudice amministra- tivo, gli avesse arrecato un danno morale che è stato valutato in £ 5.000.000 (in tal modo ridotta la pretesa di £. 160.000.000 dell'interessato giudicata eccessi- va). Laddove con altro accertamento di fatto, la Corte di appello ha ritenuto che in questo procedimen- to, diverso da quello del TO, la ricorrente non avesse, invece, fornito la prova neppure per presunzioni, del pregiudizio non patrimoniale che asseriva di aver sofferto in un precedente giudizio,pur esso svoltosi davanti al giudice amministrativo (Cass. 3/2003). Per cui non soltanto le due vicende sono intercorse tra parti diverse, ma l'apprezzamento della decisione CEDU collegato unicamente alla valutazione delle risultanze emergenti da quel procedimento, nonché alla sofferenza morale, al costo emotivo, al patema d'animo dovuto ad un'ansia che per essere propri e peculiari del solo soggetto che vi ha preso parte non possono avere effi- cacia né valore vincolante in questo processo caratte- rizzato da risultanze istruttorie diverse ed intrapre- so, invece, da altro soggetto per far valere effetti pregiudizievoli per la loro stessa natura non patrimo- niale appartenenti esclusivamente alla sfera psichica del diretto interessato: e, quindi, conclusivamente un proprio ed autonomo diritto insuscettibile di accerta- mento se non all'interno del processo che lo riguarda. Il che rende del tutto inconsistente il richiamo del ricorrente all'efficacia riflessa del giudicato contenuto nella decisione sudetta, nonché alla giuri- sprudenza di questa Corte al riguardo: che, invece, la smentisce, specificando sistematicamente che affermazione oggettival'efficacia in questione, come di verità, si esplica soltanto nei confronti dei terzi che sono titolari di rapporti dipendenti da quelli for- manti oggetto del giudicato stesso, 0, comunque, di un diritto subordinato nella sua possibilità di soddisfa- cimento alla situazione definitiva accertata nel pro- cesso (Cass. 7271/1997; 6029/1984; 213/1983). Ed in conclusione, esclude che il giudizio dell'adita Corte di appello potesse ritenersi limitato alla liquidazione del quantum di un indennizzo mai riconosciuto neppure dalla Corte di Strasburgo, essendole ancor prima devo- luto il potere-dovere di accertare (anche di ufficio) la ricorrenza delle condizioni per attribuirlo anche al AS. Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso quest'ultimo, denunciando violazione degli art.6 § 1 della Convenzione europea, 2 della legge 89 del 2001 nonché 2056 e 1226 cod. civ. si duole che il provvedi- mento impugnato, pur avendo accertato la durata irragio- nevole del processo da loro instaurato davanti al TAR della Campania, non abbia sanzionato la responsabilità di carattere internazionale dello Stato per il solo fatto della lesione della norma della Convenzione che imponeva di adeguare i propri ordinamenti interni ai precetti di quest'ultima; che non abbia dichiarato che in tal caso la violazione del termine di ragionevole durata costituisce un danno evento, al pari di quelli che ledono i diritti umani inviolabili riconosciuti dalla Costituzione, come il diritto alla salute ed perciò in re ipsa, sussistendo per il solo fatto della avvenuta violazione della norma di carattere interna- zionale;
che non abbia incorporato anche il diritto uma- no in oggetto, riconosciuto e tutelato dalla convenzione CEDU fra quelli dell'ordinamento cui gli art. 2 e 3 Co- stit. apprestano copertura costituzionale, perciò avente la propria sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione nell'art. 2043 cod. civ., senza necessità di prova diversa da quella, documentalmente offerta da essi ricorrenti, dell'avvenuta violazione della norma internazionale. Si duole, infine che non abbia fatto ri- corso per la liquidazione del danno patrimoniale al F meccanismo degli art 2056 e 1226 richiamato dall'art. 2 10 della legge 89/2001 che ne prescrivono la valutazione con criteri equitativi allorché la parte sia nell'assoluta impossibilità di fornirne la prova;
e che non abbia applicato il principio in base al quale qual- siasi danno che non possa essere provato nel suo preci- so ammontare. Neppure questi motivi sono fondati, sviluppandosi entrambi sul presupposto che nella legge Pinto sia, prevista l'applicazione del principio del danno in re ipsa,con la conseguenza che sull'attore non vi è alcun onere di provarne la ricorrenza, neppure in via indi- ziaria. - Ma la contraria ricostruzione della normativa com- piuta dal giudice di merito risulta assolutamente con- forme, anzitutto, al tenore letterale dell'art. 2 della legge;
il quale riconosce un'equa riparazione esclusiva- mente a "chi ha subito un danno patrimoniale o non pa- trimoniale,per effetto di violazione della Convenzio- ne sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole..." e non per il fatto in sé dell'avvenuto superamento di detto termine: perciò non considerato es- 50 stesso quale danno-evento risarcibile,bensì come fatto costitutivo necessario (ma non sufficiente) per l'insorgenza del diritto e nel contempo fonte dei danni che la parte dimostri di aver subito in conseguenza ! 11 della irragionevole durata del processo. D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente osser- vato che l'equa riparazione, così come risulta delineata dal sistema introdotto con la legge 89/2001: A) non CO- stituisce una mera sanzione pecuniaria, multa ° pena privata, dovuta nei confronti dell'apparato per il solo fatto del danno irragionevole, ma attribisce, appunto, un equo indennizzo, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costi- tuire fonte di obbligazione in conformita' dell'ordina- mento giuridico, ed in tutto e per tutto corrispondente all' "équitable satisfaction" menzionata dalla Conven- zione e dalla giurisprudenza della C.E.D.U., in favore del soggetto che per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del riconosciuto suo diritto ad una ra- gionevole durata dello stesso, abbia subito un danno pa- trimoniale e/o non patrimoniale;
B) non rientra fra i diritti fondamentali della persona, come quello alla sa- lute, la cui inviolabilità è garantita da norme costitu- zionali immediatamente precettive e la cui lesione va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della della violazione indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno con- seguenza); C) è assicurata dalla legge ordinaria, in quanto l'art. 111 Cost.nel testo modificato dalla legge ÷ 12 costituzionale 2 del 1999 che pur prevede quale requi- sito costituzionale del giusto processo proprio la ra- gionevole durata, prefigura un canone oggettivo di di- sciplina della funzione giurisdizionale e non diretta- mente una garanzia del singolo strutturata in termini di diritto soggettivo. E perché l'art. 2 della legge 89/2001, pur successivo alla menzionata legge 2/1999, non rinvia a quest'ultima norma, ma al rispetto "del termine ragionevole di cui all'art. 6 § 1 della Conven- zione" (358/2003; 14885/2002; 13422/2002; 11987/2002; 11046/2002). Ed allora, costituendo proprio la disposizione in - esso contenuta l'elemento normativo genetico della fat- tispecie indennitaria in esame, nella cui struttura il danno che si pretende venga indennizzato, rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo, individuato nella violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, il Collegio deve ribadire che il pregiudizio sudetto deve essere di volta in volta accertato;
e che a tal fine sulla parte istante incombe in ogni caso, secondo il sistema generale recepito dal menzionato art. 2697 cod. civ., l'onere di dare la prova in ordine all'"an" ed al "quantum" del danno non solo patrimoniale, ma an- - 13 che non patrimoniale che si assuma subito (Cass. 18130/2002; 15449/2002; 15433/2002). Con la precisazione per quel che riguarda quest'ultimo pregiudizio, nella specie richiesto dal ricorrente, che la sua stessa natura ne rende plausibi- le sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni ed a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa а norma dell'art. 1226 cod. questa, richiamata dall'art.civ. (disposizione, 2056 cod. civ., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001) atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una facile dimostra- zione diretta;
che può dunque essere desunta anche in via indiretta dalla deduzione dell'insieme delle circo- stanze di fatto del caso concreto allegate e provate o, comunque, emergenti dagli atti (Cass. 362/2003; 8/2003; 4/2003; 15852/2002). Ma il menzionato richiamo e la valutazione equita- tiva che la norma consente attengono alla quantifica- zione del danno e, come tale, presuppongono che esso sia gia' stato allegato e provato in punto di "an";per cui, contrariamente a quanto dedotto dal AS, non esonerano l'interessato dal relativo onere e sono ap- plicabili quando risulti provata о incontestata 14 l'esistenza di un danno risarcibile: potendosi solo in tal caso richiedere l'apprezzamento equitativo del giu- dice per la necessità di colmare quelle lacune che ap- paiono insuperabili nella determinazione del suo preci- so ammontare (Cass. 16879/2002; 5687/2001; 12256/1997). Nel caso,invece, la Corte di appello ha escluso che costi abbia prospettato la ricorrenza di elementi ido- nei quanto meno a far presumere che l'irragionevole du- rata del processo amministrativo intrapreso si sia ri- verberata negativamente nella sua sfera priva- ta,pregiudicandone la qualità della vita o arrecandole un qualsiasi disagio psicologico;
sicchè correttamente ne ha respinto la richiesta di danni non patrimonia- li, fondata, anche in questa sede di legittimità, sul solo superamento del termine ragionevole del sudetto proce- dimento alla cui definizione è interessata. Con il sesto motivo la ricorrente, deducendo ulte- riore violazione delle menzionate disposizioni nonché dell'art. 13 della Convenzione, censura il provvedimento impugnato per avere stravolto il rimedio introdotto dalla legge italiana onde assicurare l'osservanza dei diritti garantiti dalla Convenzione, senza considerare che in base a questa i diritti sudetti devono trovare attuazione e tutela innanzitutto in sede nazionale, che il rimedio introdotto da ciascuno Stato deve essere 15 effettivo e non apparente. Anche questo motivo è privo di pregio. Esso muove dall'assunto, del tutto apodittico, che la legge 89/2001 come qualsiasi altra disposizione le- gislativa che escluda la configurabilita' di un danno (anche non patrimoniale) "in re ipsa", discendente in modo automatico ed indefettibile dalla violazione di un precetto della Convenzione, per recepire, invece, il pincipio di causalità, che richiede affinchè sorga l'obbligo di un indennizzo (e/o di un risarcimento) la prova che dal comportamento del responsabile sia deri- vato un pregiudizio effettivo al richieden- te, attribuisce a quest'ultimo una tutela solo apparente dei diritti che gli sono attribuiti dalla Convenzione stessa: senza considerare non solo che detto principio è comune alla quasi totalità degli ordinamenti giuridi- ci, ma che anche l'art. 41, invocato dalla Corte di Strasburgo a fondamento di qualsiasi liquidazione del danno per violazione del ricordato art. 6, fa carico al diritto interno di ciascuno Stato di riparare in modo completo soltanto "le conseguenze" della violazione della Convenzione attribuendo alla Corte CEDU, ove ciò non avvenga, di accordare all'istante un'equa soddisfa- zione;
e che in conformità a detto precetto l'art. 2 della legge 89/2001 consente a qualsiasi soggetto di 16 ottenere la riparazione proprio di tutte le conseguenze pregiudizievoli, anche non patrimoniali, "subite per effetto di violazione della Convenzione": a nulla per- ciò rilevando, per giudicare dell'effettività del rime- dio, che poi il richiedente non ottenga l'indennizzo per non aver assolto nel caso concreto agli oneri posti dal diretto interno, di allegazione e documentazione delle condizioni dell'azione. Il che, del resto, ha evidenziato la stessa Corte di Strasburgo rilevando che la legge in esame si propo- ne tra l'altro di rendere efficace a livello interno proprio il principio della ragionevole durata inserito nella Costituzione italiana dopo la riforma dell'art. 111; che essa consente ad ogni persona che sia parte in un procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, di presentare un ricorso allo scopo di far constatare la violazione del principio di ragionevole durata ed ottenere, se del caso, un'equa riparazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
ed in- fine che nessun elemento di essa da motivo di ritenere che non offra ai soggetti in questione la possibilità di riparare la violazione subita o che gli stessi non abbiano alcuna prospettiva di ragionevole successo (CEDU, sez. II, 6 settembre 2001, Brusco c/Italia). E d'altra parte, anche la giurisprudenza di detta 17 Corte è fermissima nel pretendere che il postulante ot- temperi all'onere di provare i danni patrimoniali che alleghi di aver sofferto per la durata irragionevole del processo;
nel rigettare, in conseguenza, le domande in cui siffatta prova non sia fornita (CEDU, 8 giugno 2000, Oliveira Modesto, c/Portogallo; 6 aprile 2000, Comingersoll c/; 16 novembre 1999, E.P. c/Italia), ov- vero manchi quella del nesso di causalità tra il danno richiesto e la durata del processo (CEDU, 17 maggio 2001 Scheele c/Austria; 8 marzo 2001, Pinto de Oliveira c/Portogallo; 27 febbraio 2001, Cultraro); e nel prov- vedere alla liquidazione dei danni non patrimoniali al- - lorquando accerta che l'istante abbia risentito di uno stato di ansia e di sofferenza e comunque dei disagi e dello stato di incertezza derivanti dalla durata del processo (CEDU, 12 febbraio 2002, 16 novembre 2000 e 9 novembre 2000, Tor di Valle c/Italia; 18 maggio 2000, Fertiladour c/ ;28 luglio 1999, Immobiliare Saffi c/Italia) e sempre che la semplice constatazione della violazione non costituisca a giudizio della Corte un'equa soddisfazione già di per se sufficiente (CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c/ Austria;
10 ottobre 2000, Dektaras c/Lituania; 8 giugno 2000, Oliveira Modesto c/Portogallo). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 18 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Presidenza del consiglio dei Ministri in complessivi Euro 1.000,00 per onorari di difesa, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 27 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosari De Musis Salvatore Salvago Polyuns put foly CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Andrea Bianchi 24/01 2003 IL CANCELLIERE ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 || 5.11.03 6049 il 5 al n. 604P Camp . (€ 129.1Mod. 9 Art. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 5/2002) You 19