Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2013, n. 8798
CASS
Sentenza 4 luglio 2013

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La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero.

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che anche contro il provvedimento emesso dal pubblico ministero, erroneamente ritenutosi competente a decidere sulla richiesta, deve essere proposto direttamente ricorso per cassazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2013, n. 8798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8798
Data del deposito : 4 luglio 2013

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