Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2000, n. 2222
CASS
Sentenza 7 aprile 2000

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Il provvedimento relativo ai permessi di colloquio del soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere non ha natura giurisdizionale ma amministrativa poiché non incide sulla libertà personale ma attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto; esso pertanto, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabile con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2000, n. 2222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2222
    Data del deposito : 7 aprile 2000

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