Sentenza 7 aprile 2000
Massime • 1
Il provvedimento relativo ai permessi di colloquio del soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere non ha natura giurisdizionale ma amministrativa poiché non incide sulla libertà personale ma attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto; esso pertanto, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabile con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2000, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 07/04/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 2222
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 22519/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) BR LU n. il 30.08.1967
2) BR AN n. il N. N.1999
avverso ordinanza del 17.04.1999 TRIB. di BRESCIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G.
OSSERVA
Con ordinanza del 17/4/1999, il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l'appello proposto, per mezzo dei difensori, da ES UC e ES AN contro l'ordinanza emessa dal G:I.P. presso il medesimo Tribunale, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere la concessione del permesso di colloquio dei familiari.
In motivazione il Tribunale spiegava che il permesso di colloquio, attribuito dal combinato disposto degli artt. 18 e 11 Ord. Pen. alla competenza del P.M. nella fase delle indagini preliminari, in quanto provvedimento di natura amministrativa non era impugnabile avanti l'A.G., con la conseguenza che il gravame proposto era da ritenersi inammissibile, come del resto lo era, per manifesta infondatezza anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 18 Ord.Pen., sollevata in via subordinata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione per conto di entrambi gli indagati il loro difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e della correlata illogicità della motivazione, gli stessi motivi già proposti in sede di gravame, e reiterando, sempre in via subordinata, la stessa eccezione di legittimità costituzionale.
Trattasi di ricorso manifestamente infondato, perché, riproponendo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, ignora le corrette e logiche argomentazioni del giudice censurato, secondo cui il provvedimento relativo ai permessi di colloquio del soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa poiché non incide sulla libertà personale, ma attiene alle modalità esecutive della custodia ed al trattamento del detenuto. La conseguenza del principio sopra affermato, in sintonia, peraltro, con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, non può che essere la stessa che è stata tratta dal Tribunale di Brescia, vale a dire la non impugnabilità del provvedimento in contestazione, non essendo possibile nel vigente sistema processuale penale estendere i mezzi di impugnazione oltre i casi tassativamente stabiliti. Appare ovvio che l'affermata natura amministrativa del permesso di colloquio consente a chi ha interesse a tutelare le proprie ragioni non accolte dal provvedimento adottato in proposito dal P.M. a proporre i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento amministrativo, ivi compreso quelli di carattere giurisdizionale, la cui pretesa mancanza ha indotto i ricorrenti a riproporre: anche in questa sede l'eccezione di legittimità costituzionale, da ritenere, anche per le considerazioni sopra esposte, manifestamente infondata. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento e di ciascuno di essi a versare la sanzione pecuniaria, determinata equitativamente nella somma di L. 500.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 Aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000