Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47326
CASS
Sentenza 29 novembre 2011

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La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, si è pronunciata su un ricorso proposto da un detenuto, il quale impugnava l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la sua richiesta di poter effettuare una corrispondenza telefonica con il proprio difensore. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento per due motivi principali: in primo luogo, sosteneva l'inapplicabilità delle limitazioni previste dall'art. 39 del D.P.R. n. 230 del 2000 ai colloqui tra imputato e difensore; in secondo luogo, lamentava un vizio palese di motivazione del provvedimento impugnato. Il detenuto, tramite il proprio difensore, evidenziava la necessità di conferire con il legale nominato in un procedimento di cognizione in corso.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato la causa per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito la competenza del Presidente del Tribunale ad autorizzare la corrispondenza telefonica dell'imputato detenuto, ai sensi della L. n. 354 del 1975 e del D.P.R. n. 230 del 2000. Tuttavia, ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di rigetto fosse meramente apparente, configurando una violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto non rientravano nei "giustificati motivi" ostativi previsti dall'art. 39 dell'ordinamento penitenziario le ragioni addotte dall'istante. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancanza o la mera apparenza della motivazione sono deducibili anche quando il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Inoltre, pur riconoscendo che la disciplina dei colloqui telefonici, con i relativi limiti numerici e la valutazione del direttore dell'istituto, si riferisce anche al difensore per ragioni di gestione tecnica, ha sottolineato che ciò non configura una violazione del diritto di difesa, dato che il detenuto può mantenere contatti grafici e visivi con il proprio difensore senza limiti. La statuizione sulle spese non è stata specificata nel testo fornito.

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Massime1

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio (visivo o telefonico) dei detenuti, incidendo su diritti soggettivi, sono ricorribili in Cassazione, "ex" art. 111, comma settimo, Cost.

Commentari2

  • 1Il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari tramite colloquio via Skype
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2I colloqui dei detenuti al 41-bis con Skype for business
    Rosa Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 6 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47326
Data del deposito : 29 novembre 2011

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