Sentenza 29 novembre 2011
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I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio (visivo o telefonico) dei detenuti, incidendo su diritti soggettivi, sono ricorribili in Cassazione, "ex" art. 111, comma settimo, Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47326 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 3836
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. Consigliere N. 20132/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO LA N. IL 12/09/1968;
avverso l'ordinanza n. 193/2010 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 14/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Letta la requisitoria del S. Procuratore Generale presso questa Corte, Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Dr. Enzo Jannelli.
OSSERVA
AN LA in custodia cautelare giudicabile in primo grado, tramite difensore ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, datato 14.2.2011, di rigetto della di lui richiesta di poter avere una corrispondenza telefonica con il proprio difensore, deducendone l'illegittimità, da un lato, per non potersi ritenere applicabile ai colloqui tra imputato e difensore le limitazioni previste dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, dall'altro per vizio palese di motivazione.
Premessa la competenza del Presidente del tribunale nel corso del giudizio ad autorizzare la corrispondenza telefonica dell'imputato detenuto ai sensi del combinato disposto della L. n. 354 del 1975, art. 11, comma 2, art. 18, comma 7, nonché D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, art. 39, comma 4, deve ribadirsi che in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale e che, di conseguenza, avverso il relativo provvedimento dell'autorità procedente in sede di giudizio di primo grado potrà essere proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, ricorso per cassazione per violazione di legge. Ora la stringata motivazione del provvedimento di rigetto, oggetto di ricorso, - non rientrando i motivi addotti dall'istante nei giustificati motivi di cui all'art. 39 ord. pen.- è meramente apparente, per rinvenirsi le ragioni dell'istante nel dover conferire con il proprio difensore nominato in un procedimento di cognizione in itinere davanti al tribunale di S. Maria Capua Vetere. Ed è principio autorevolmente affermato quello secondo cui qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (S.U. 28.5/10.6.2003, Pellegrino S., Rv 224611). Può aggiungersi che la disciplinala di cui al D.P.R. n. 230 del 2000 in tema di colloqui telefonici, per i quali sussiste un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell'istituto di pena, si riferisce anche al difensore, atteso che il legislatore ha inteso limitare i colloqui telefonici per problemi di gestione tecnica degli impianti, e che in dipendenza di ciò non si configura una violazione del diritto di difesa in quanto il detenuto può mantenere contatti grafici e visivi con il proprio difensore senza apposizione di limiti (Sez. 1, 14.10/4.11.2004, Roccalba, Rv 230094).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011