Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Il provvedimento del questore emesso a norma dell'art. 75-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) che prevede la possibilità di imporre al condannato per determinati reati una serie di obblighi e divieti, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, in quanto le misure che contiene devono considerarsi limitative della libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2010, n. 34660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
34660 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere -N.N876/2010
- Presidente - SENTENZA Dott. GRAZIANA CAMPANATO
Dott. FRANCESCO MARZANO
Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 33252/2009 Dott. LUISA BIANCHI
-
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) AL RA N. IL 05/05/1977
avverso il decreto n. 3/2009 GIUDICE DI PACE di CESENA, del 14/01/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ішаш истmeta for be del Wors
Udit i difensor Avv.;
Motivi della decisione
ST FF propone ricorso per la cassazione del provvedimento con il quale il giudice di pace di Cesena ha convalidato il decreto pronunciato ex art. 75 bis dPR
309/90 dal Questore di Forlì che gli faceva obbligo di presentarsi, a giorni alterni e in orario concordato, presso l'Ufficio di Polizia competente, di rientrare nella propria abitazione entro le ore 22 e di non uscire prima delle 6.
Lamenta l'assenza degli elementi necessari ad adottare la misura disposta che, secondo la previsione di legge, può essere adottata "... qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui all'art. 75, comma 1 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica"; sostiene che la pericolosità deve essere specificamente ancorata alla violazione delle norme sugli stupefacenti e non ritenuta genericamente, e che non ne è stata accertata l'attualità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.
Deve premettersi che, come da questa Corte già in (sez. VI precedenza chiarito 9 dicembre 2008, dep.27.1.2009 n. 3521), la misura di cui all'art. 75 bis dPR 309/90 (inserito nel predetto dPR dal d.l. 30 dicembre 2005, n.272, art. 4 quater, conv. con modificazioni nella 1.21 febbraio 2006, n. 49) è inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione,
è reso palese dalla natura delle prescrizioni che come possono essere imposte, che ricalcano quelle previste dall'art. 5 della legge n.1423/1956; e che, trattandosi di misure limitative della libertà personale, deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione (peraltro espressamente dalla norma previsto per l'ipotesi del provvedimento di revoca o di modifica).
Tale ricorso, per pacifica giurisprudenza (da ultimo sez. VI 8.3.2007 n. 35044 rv. 237277) è però limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, а meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge. Tanto deve escludersi nel presente premesso, provvedimento la sussistenza di vizi di violazione di legge atteso che il provvedimento risulta correttamente nei confronti emesso del ST a seguito dell'accertamento dei presupposti di legge, quali espressamente e dettagliatamente indicati nel provvedimento del Questore, allegato e richiamato dal decreto di convalida.
p.t.m.
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.6.2010 If consigneConsignere est.. Presidenteعمك CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
REMA DI CASS
IL CANCELLIERE C/1 T
Giulio Mar BERIO R
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