Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell'assicuratore stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9208 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DURANTE GINO, DURANTE LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato DANILO SERRANI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO SIMONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI soc. coop. a r.l., con sede in Verona, in persona del legale rappresentante Dott. Danilo Andrioli, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MARTTRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO POLLINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ET IU, CC SI, CC AL, CC EM;
- intimati -
avverso il provvedimento n. 448/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione. IV Civile, emesso il 10/02/99 e depositato l'01/04/99 (R.G. 2287/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Danilo SERRANI;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 606 del 1995 il tribunale di Venezia, decidendo sulla domanda di risarcimento proposta dai congiunti (indicati in epigrafe) di UM OC volta al risarcimento dei danni loro derivati dalla sua morte a seguito di investimento automobilistico avvenuto nel 1989, condannò solidalmente CI RA, GI RA e la Società Cattolica Assicurazioni Coop a r.l. (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura investitrice) a pagare all'attrice AN LL, anche quale legale rappresentante dei figli minori, la complessiva somma di L. 579.856.936, al netto degli acconti già versati, oltre agli accessori.
2. La corte d'appello di Venezia, decidendo con sentenza n. 448 del 1999 sul gravame principale della Cattolica e su quello incidentale dei LL-OC ha, in parziale accoglimento del primo, condannato i consorti LL-OC a restituire alla società assicuratrice quanto percepito in eccesso rispetto al dovuto, tenuto conto dei limiti del residuo massimale (di L. 1.000.000.000). Per quanto in questa sede rileva, ha in particolare ritenuto la corte territoriale che, secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, non può essere pronunciata condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno dipendente da colposo ritardo nel pagamento dell'indennizzo oltre i limiti del massimale, "ove la responsabilità dello stesso assicuratore non sia stata fatta valere con specifica domanda (Cass. 11329/94 e 4910/96) "e che, nel caso di specie, le parti lese non avevano proposto in primo grado alcuna domanda di condanna della società di assicurazione al pagamento di somme superiori al massimale di polizza, allegando un colpevole ritardo della medesima nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione GI e CI RA affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso la Società Cattolica Assicurazion coop a r.l..
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati AN LL, AS OC, SI OC ed Emiliano OC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo - deducendo violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - i ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia ritenuto che non fosse stata proposta una specifica domanda volta alla condanna dell'assicuratore oltre i limiti del massimale per il suo colpevole ritardo nel pagamento dell'indennizzo senza considerare che, nell'interpretazione della domanda, il giudice non può tenere esclusivo conto della letterale formulazione delle conclusioni, ma deve ricostruire la volontà della parte con riferimento anche ai fatti esposti ed alle considerazioni svolte nell'atto introduttivo. Nella specie gli attori avevano rappresentato in atto di citazione come essi avevano "dovuto lottare e soffrire anche per avere un modesto acconto dalla responsabile civile Cattolica Assicurazioni", avevano fatto riferimento alla sua "scandalosa protervia" ed alla inutilità delle sollecitazioni rivolte, proprio per questo chiedendo "il maggior danno per l'intervenuta svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. ed agli interessi legali dal dovuto al saldo sulla somma rivalutata". La corte di merito - continuano i ricorrenti - non aveva valutato tali elementi ne' quello ulteriore che la società aveva corrisposto un modesto acconto solo a seguito di provvedimento giudiziale, ne' quelli ricavabili dagli atti di causa, che pure avrebbe dovuto considerare al fine di verificare se la domanda di condanna ultra massimale potesse ritenersi comunque proposta nel giudizio di primo grado. Se lo avesse fatto, avrebbe certamente concluso nel senso che una domanda specifica, pur se implicita, era stata formulata.
1.2. Col secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 18 e 22 della legge 24.12.1969, n. 990 e degli artt. 1175, 1776 (ma, recte, 1176) 1218 e 1224 c.c. in quanto, se non fosse incorsa nelle violazioni di cui al primo motivo, la corte d'appello non avrebbe potuto non condannare l'assicuratore ultra massimale, considerato il suo comportamento dilatorio ed il danno così provocato.
2. Va anzitutto chiarito che infondatamente la controricorrente prospetta l'inammissibilità delle censure in quanto i ricorrenti erano rimasti contumaci in primo ed in secondo grado, posto che il loro interesse direttamente deriva dalla sentenza di secondo grado la quale, riformando sul punto quella del tribunale, ha contenuto entro i limiti del massimale l'obbligazione dell'assicuratore verso i danneggiati, così esponendoli ad una responsabilità patrimoniale esclusiva per la parte residua. Nè essi, come erroneamente ritiene la controricorrente, hanno agito nei confronti dell'assicuratore in base al contratto di assicurazione per essere tenuti indenni, quali assicurati, di quanto dovranno corrispondere oltre il massimale di polizza (per mala gestio in senso proprio, con azione che non trova alcun limite nel massimale stesso, secondo quanto chiarito, tra le altre, da Cass., n. 3353 del 1997), mirando invece ad evitare - per la ragione appena evidenziata - che sia limitata l'obbligazione dell'assicuratore verso il terzo danneggiato.
3. Tanto premesso, le censure, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono infondate. È noto che, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato trova un limite nel massimale (contrattuale o di legge) e che il superamento di tale limite - limitatamente alla rivalutazione del massimale ed agli interessi - in tanto è consentito in quanto l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio;
in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale è rappresentato, per la parte eccedente il massimale stesso, non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, ma da quello dell'assicuratore stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 133 del 1998, n. 3353 del 1997, n. 4910 del 1996 e n. 11329 del 1994). L'interpretazione della domanda del danneggiato che abbia richiesto il risarcimento agendo nei confronti dell'assicuratore e del responsabile va effettuata alla stregua di tale principio, con la conseguenza che il generico riferimento ai comportamenti dilatori della società assicuratrice e la richiesta di corresponsione di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidande non valgono ad integrare una domanda specifica nei confronti dell'assicuratore volta al risarcimento del danno per il suo colpevole ritardo nell'adempimento. Nè, ai fini dell'interpretazione della domanda - che comunque costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito - sono senz'altro applicabili i criteri ermenutici dettati, in campo contrattuale, dall'art. 1362 c.c.: e ciò non solo perché, evidentemente, non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, ma soprattutto perché, quale che sia la soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola del "richiesto e pronunciato" posta dall'art. 112 c.p.c. va individuata nell'esigenza del rispetto del principio del contraddittorio, garantito solo dalla possibilità, per il convenuto, di cogliere l'effettivo contenuto della richiesta formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque un'effettiva difesa. Costituisce, in proposito, null'altro che un'apodittica affermazione dei ricorrenti quella che, nella specie, nell'atto di citazione con il quale AN LL vedova OC convenne in giudizio i RA e La Cattolica s.p.a., la richiesta di maggior danno per svalutazione monetaria fosse specificamente correlata al comportamento dilatorio della compagnia.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 176.000, oltre a L.
6.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001