Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9208
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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Massime1

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell'assicuratore stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9208
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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