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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 3812 / 2023 promossa da
- - ass. avv. BIAVA e CARRONI Parte_1 C.F._1
contro
- - parte convenuta contumace CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 21/1/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1
dal 17.1.2022 al 31.7.2022, lamentando il mancato pagamento delle CP_1
retribuzioni relative ai mesi di aprile e maggio 2022, della diaria, della gratifica natalizia, dell'indennità di ferie, del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché
l'erogazione di una retribuzione mensile inferiore agli importi minimi previsti dal c.c.n.l. per il livello riconosciutogli nella lettera di assunzione;
per tale motivo ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro
7.004,95 (di cui euro 786,85 per t.f.r.), oltre accessori e spese;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
- nel corso del processo è stato vanamente disposto l'interrogatorio formale di parte convenuta ed è stata assunta una deposizione testimoniale;
1 2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dalla parte ricorrente sui vari cantieri in cui operava la società convenuta e l'orario da questa osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (lettera di assunzione, buste paga, modulo di dimissioni), della deposizione testimoniale acquisita e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, elemento, questo, in base al quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova dianzi indicati, tutti i fatti dedotti in ricorso possono ritenersi ammessi;
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme richieste in ricorso per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.5. il mancato pagamento delle retribuzioni integra una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c.;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi del c.c.n.l. richiamato nella lettera di assunzione e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi €
7004,95 lordi di cui € 786,85 a titolo di t.f.r.;
2 2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore a pagare a la somma di euro 7004,95 lordi di cui € 786,85 Parte_1
a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di causa liquidate in € CP_1
2695,00, oltre i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato, da distrarsi in favore dei difensori.
La giudice
Roberta PASTORE
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