Art. 9.
Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.
Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.