Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273 comma primo bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio "de libertate", non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1809
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 31567/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IE AL, n. a Treviso il 03/12/1980 e NU RI n. a Karice (Albania) il 05/07/1980;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia in data 28/06/2005 che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei loro confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso in data 10/06/2005;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato la misura cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Venezia nei confronti di De PI AL e UZ RI, accogliendo solo parzialmente l'istanza presentata da quest'ultimo, nella parte in cui annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere limitatamente al capo B della contestazione (associazione per delinquere ex art. 416 c.p.). Il Tribunale, in particolare e per quanto qui interessa, riteneva di confermare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, già formulato nell'ordinanza impugnata, evidenziando le dichiarazioni rese dal coindagato ET IO e gli esiti di alcune intercettazioni telefoniche che, si sosteneva, davano conto delle condotte concrete ascritte ad entrambi prevenuti, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Con specifico riferimento al UZ, il Tribunale respingeva alcune eccezioni di carattere preliminare attinenti, tra l'altro, all'omessa trasmissione sia dell'album fotografico, attraverso il quale l'indagato era stato identificato sia dei verbali delle intercettazioni.
Avverso la predetta ordinanza propongono distinti ricorsi entrambi i prevenuti.
Il De PI articola tre motivi.
Deduce, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal coindagato ET IO, asseritamente sfornite di ogni riscontro probatorio, e sulla presunta identificazione dei clienti, anche di quelli con i quali il De PI manteneva meri contatti telefonici, senza tener conto che lo stesso, già detenuto, avrebbe potuto continuare ad avere frequentazioni in un determinato ambiente, senza però condividerne abitudini e stili di vita. Evidenziava l'illogicità della motivazione anche laddove faceva derivare un grave indizio di colpevolezza dalla perquisizione con esito negativo a cui lo stesso era stato sottoposto mentre si recava con l'autovettura a Reggio Emilia. Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, lamenta il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata fondata su una sola chiamata in correità, priva di riscontri. Con il terzo motivo si duole della illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, individuate solo formalmente nel pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie ma sostanzialmente fondate sulla descrizione dei fatti per i quali lo stesso era indagato. Nè, sostiene ancora, poteva ragionevolmente porsi a base del giudizio di pericolosità sociale la recidiva specifica a carico del De PI, sul rilievo che la pericolosità sociale - intesa come probabilità che l'imputato possa commettere altri reati - andava accertata in concreto. Il UZ articola cinque motivi.
Deduce, con i primi tre, le stesse eccezioni processuali proposte al Tribunale del riesame.
Con il primo motivo reitera l'eccezione relativa alla omessa trasmissione al Tribunale del riesame dell'album fotografico esibito nel corso delle indagini al coindagato ET IO, ai fini dell'identificazione del prevenuto nonché del testo di una serie di telefonate intercettate nel corso delle indagini.
Con il secondo motivo si duole nuovamente dell'omessa informazione sul diritto alla difesa ex art. 369 bis c.p.p.. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 1, e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sul rilievo della omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali delle intercettazioni.
Con il quarto motivo rileva la carenza di motivazione con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati su intercettazioni telefoniche, asseritamente ininfluenti ai fini della prova - sussistendo incertezza sulla stessa identificazione del prevenuto, in quanto non era stata espletata alcuna perizia fonica a dimostrazione che la voce intercettata fosse quella del UZ - e su una chiamata in correità priva di riscontri. Con il quinto motivo sostiene l'apoditticità della motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, laddove i giudici del riesame non avrebbero tenuto in debito conto che il UZ risultava coinvolto in un unico episodio di cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina per 150 grammi.
Il ricorso proposto dal De PI è manifestamente infondato. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, risolvendosi entrambi in una censura sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento de libertate, che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (ex pluribus, Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2002, Proc. Rep. Trib. Bari in proc. Granata, nonché, Cass., Sez. 2^, 17 dicembre 2004, Scalese ed altro).
Va altresì ricordato che, nella subiecta materia, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (di recente, Cass., Sez. 2^, 11 febbraio 2003, Panaro). E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto, appunto,
dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli comma 3 e 4, ma non l'art. 192 c.p.p., comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (ex pluribus, Cass., Sez. 3^, 27 marzo 2002, Parziale). A fronte del richiamato quadro normativo, risulta evidente l'inammissibilità del ricorso che vorrebbe una rivisitazione in questa sede del quadro indiziario, a fronte di una decisione - resa, va ricordato, in materia di misure cautelari e non in sede di merito - che il parametro della "gravità" ha affrontato con motivazione sostanzialmente logica nei tratti essenziali, in ossequio alla disciplina di settore.
Nella specie, non è dubitabile che il giudice del riesame, confermando l'ordinanza cautelare, ha evidenziato in maniera non illogica gli elementi posti a sostegno della gravità del quadro indiziario, non potendo negarsi tale valenza: alle dichiarazioni accusatorie del coindagato ET, sottoposte al vaglio del giudizio di attendibilità ed oggettivamente riscontrate attraverso l'identificazione dei "clienti" dell'indagato e dalle intercettazioni telefoniche, da cui emergono contatti con il fornitore dello stupefacente.
In una tale prospettiva, il riferimento alla perquisizione con esito negativo del De PI mentre si recava con l'autovettura verso il luogo di dimora di un altro coindagato, non vulnera la logicità dei suddetti elementi, come sostenuto dal ricorrente, ma aggiunge un ulteriore indizio sull'inserimento del ricorrente nell'ambiente della droga, essendo emersi dalle intercettazione delle telefonate di quei giorni, la preoccupazione espressa dallo stesso in relazione al controllo e significativi contatti tenuti nel corso del viaggio. Inaccoglibile, per quanto sopra esposto, è anche la censura relativa al difetto di motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni accusatorie del coindagato, avendo il giudice di merito fatta corretta applicazione dei principi in tema di chiamata in correità, con riferimento al giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca ed alla ricerca dei riscontri, avendo il Tribunale del riesame fatto corretta applicazione della disciplina di settore, fornendo una articolata e satisfattiva motivazione (nei termini di cui si è detto) sul compendio indiziario a carico.
È del resto pacifico che il sindacato di legittimità sulla valutazione della chiamata di correo operata dal giudice di merito non consente il controllo sul significato concreto della dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Infatti, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può diventare giudice del contenuto della prova, trattandosi di compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli: il sindacato di legittimità sulla motivazione, infatti, è limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia possibile verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
inoltre, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando del tutto ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare semplicemente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., di recente, Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 2003, Alletto ed altri). Ciò che è qui consentito, in altri termini, è solo la verifica del rispetto da parte del giudice di merito della disciplina di settore, in particolare del combinato disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, e art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che contiene la regola di giudizio che deve essere rispettata, per quanto interessa, nella valutazione della chiamata di correo ai fini dell'apprezzamento del compendio indiziario grave necessario per l'applicazione e il mantenimento della misura cautelare.
Al riguardo, vale il seguente principio: in forza dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, (secondo cui, come si è già accennato, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per la sottoposizione di taluno ad una misura cautelare personale, devono essere osservate, fra le altre, le disposizioni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4), dalle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o coindagati possono essere tratti i gravi indizi di colpevolezza, sempreché esse superino la necessaria valutazione di credibilità e di attendibilità, soltanto se risultano supportate da elementi di riscontro aventi carattere individualizzante, attinenti specificamente ai fatti addebitati al chiamato in correità ovvero a fatti con essi interdipendenti;
e ciò anche ai fini dell'adozione di misure cautelari, sia pure nel contesto incidentale del procedimento de libertate ed in termini, quindi, non già di certezza, ma soltanto di alta probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto alla misura (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 5 marzo 2003, Salpietro). Ciò in quanto, ai fini dell'apprezzamento del carattere "individualizzante" dei riscontri alla chiamata, occorre considerare il peculiare momento della fase delle indagini in cui il procedimento de libertate si iscrive, che è qualificato, da un lato, dalla fluidità dell'imputazione e, dall'altro, dalla finalità stessa della verifica, quella, cioè, non di tendere al risultato della certezza della colpevolezza (cui deve giungersi nel giudizio di cognizione ai fini dell'affermazione della responsabilità), ma di un consistente grado di probabilità di colpevolezza dell'indagato:
questo significa, in altri termini, che il tema della "individualizzazione" del riscontro resta condizionato dal momento in cui si svolge l'accertamento e dalle finalità del medesimo:
l'individualizzazione del "riscontro" (ossia, dell'"elemento di prova che conferma l'attendibilità delle dichiarazioni", come richiesto dall'art. 192 c.p.p., comma 3) dovrà essere piena e totale nella fase dibattimentale, in coerenza con il concetto di "prova" indispensabile per l'affermazione di responsabilità; mentre, nella fase delle indagini, tale individualizzazione non potrà essere che "parziale" o "tendenziale", compatibile cioè con il concetto di "indizio", sia pur "grave", che è necessario ma sufficiente per l'adozione del provvedimento cautelare, che si inserisce in un procedimento in cui l'accertamento è, per definizione, sommario ed incompleto (cfr. Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2004, Scozzari). Tale principio risulta pienamente rispettato, risultando dalla motivazione dell'ordinanza gravata, letta anche alla luce dell'ordinanza cautelare, integralmente confermata sotto il profilo del quadro indiziario a carico, come si sia proceduto ad una puntuale disamina delle dichiarazioni del dichiarante NT PA, all'apprezzamento dell'attendibilità del medesimo, anche attraverso il legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni in proposito sviluppate dal G.I.P., nonché all'analisi dettagliata dei singoli elementi di riscontro individualizzante, il cui peso specifico, come detto, non è qui possibile sindacare e porre in discussione. In questa prospettiva ermeneutica, corretta e incensurabile è la valutazione operata nella decisione de libertate gravata. Parimenti in modo corretto ed adeguato il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi;
più di recente, Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2005, Pezzano). È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, essendosi posto a base della ritenuta esigenza cautelare l'apprezzamento congiunto della personalità del prevenuto (pluripregiudicato) e la condotta incriminata in cui il medesimo risultava coinvolto (grave, in ragione del quantitativo complessivo della droga e dell'inserimento non occasionale nel traffico illecito a livello intermediario). Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende in considerazione delle ragioni del ricorso.
Anche il ricorso proposto dal UZ è infondato.
Con riferimento al primo motivo, corretta è la valutazione operata dal giudice del riesame laddove ha sottolineato che ciò che rileva nel giudizio ex art. 309 c.p.p. è la trasmissione degli atti di indagine su cui si fonda la misura cautelare, cioè, nel caso specifico il riconoscimento fotografico espletato in sede di interrogatorio di garanzia e contenuto nel relativo verbale, tempestivamente trasmesso, non costituendo l'album fotografico, utilizzato per effettuare il riconoscimento, atto di indagine ex art. 291 c.p.p., ma semplice documentazione a corredo.
A ciò dovendosi aggiungere che la mancata integrale trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura cautelare non determina di per sè la perdita di efficacia della misura, ma comporta soltanto il dovere, da parte del predetto tribunale, di valutare parimenti gli atti trasmessi, per verificare se, anche in carenza del documento non trasmesso, il provvedimento impositivo sia congruamente motivato (cosiddetta prova di resistenza) (cfr., di recente, Cass., Sez. 2^, 5 novembre 2004, Proc. Rep. Trib. Cosenza in proc. Fata). Ciò che all'evidenza il tribunale ha fatto, sia pure implicitamente, ritenendo satisfattivo il compendio probatorio a carico, in particolare quello desumibile dal richiamato atto di ricognizione. In relazione al secondo e terzo motivo, il ricorrente si limita a riformulare gli stessi motivi già proposti al Tribunale del riesame ed a dedurre genericamente un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Tali doglianze non possono trovare accesso in questa sede per difetto del requisito della necessaria specificità dei motivi dell'impugnazione (art. 581 c.p.p., lett. c)): specificità chiaramente insussistente in una impugnazione congegnata limitandosi a richiamare per relationem il contenuto di precedenti doglianze già rivolte al giudice che ha emesso il provvedimento gravato. Basta in proposito ricordare che, per assunto pacifico, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici:
la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (di recente, Cass., Sez. 4^, 3 dicembre 2003, Tavano;
Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2004, Beneloucif;
Cass., Sez. 4^, 3 febbraio 2005, Mirenna). Nè può ritenersi che sia rispettato il disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c), relativo alla specificità dei motivi, con la semplice adduzione dell'omessa considerazione da parte del giudice dei motivi dell'impugnazione, perché, in tal modo, manca il passaggio logico fondamentale concernente l'indicazione delle singole questioni e dei vizi specifici del procedimento decisionale da sottoporre al giudice di legittimità (v. in tal senso Cass., Sez. 6^, 21 ottobre 2003 IA ed altro). Non va del resto trascurato di considerare che il Tribunale del riesame su tutte le censure suddette ha risposto puntualmente, con argomentazioni giuridicamente corrette, basate sul richiamo degli atti di causa (ciò che non consentirebbe un riesame diretto in questa sede).
Infondate sono anche le doglianze di cui al quarto motivo. Valgono in proposito le stesse considerazioni sopra esposte circa la medesima censura sollevata dall'altro indagato in merito alla valutazione del quadro indiziario, anche in tale caso inammissibile, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
La decisione ha affrontato il parametro della "gravità" con motivazione logica, in ossequio alla disciplina di settore. Ai fini che qui interessano, cioè, giova ribadirlo, ai soli fini dell'apprezzamento della gravità del quadro indiziario de libertate, non può sottacersi che tale valenza abbia, oltre il riconoscimento fotografico operato dal coindagato in sede di interrogatorio di garanzia, gli esiti delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva, quale dato altamente significativo ai fini dell'identificazione del UZ quale "Avvocato" - coinvolto a pieno titolo ne traffico di droga - la particolare coincidenza dell'ora in cui il UZ era stato fermato per controlli dalla polizia con quella indicata nel corso della telefonata con riferimento "all'Avvocato." È stata, inoltre, evidenziata e logicamente apprezzata l'attività di cessione da parte del UZ ad altro coindagato di 150 grammi di cocaina attraverso la valutazione dei mezzi prova, costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del ET, che hanno trovato riscontro nell'attività di indagine.
Quanto detto è sufficiente per dedurne la logicità della motivazione del provvedimento de libertate, che non ha trascurato di considerare e di apprezzare alcun elemento fattuale, traendone, ai fini della decisione sulla status libertatis, conclusioni che, nel complesso, qui non possono contraddirsi.
Parimenti in modo corretto ed adeguato il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Già si è richiamata, in relazione ai motivati dell'altro ricorrente, la corretta interpretazione della disciplina di settore in punto di apprezzamento del pericolo di recidiva.
Risulta evidente che l'ordinanza gravata si è espressa in termini coerenti con tale interpretazione, laddove ha posto a base della ritenuta esigenza cautelare l'apprezzamento della gravità della condotta incriminata, sul rilievo della capacità dimostrata dal UZ di reperire sul mercato una fornitura di cocaina non certo modesta, ritenuta sintomatica di un inserimento stabile e consolidato del prevenuto nell'ambiente malavitoso.
Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di UZ RI e dichiara inammissibile il ricorso di De PI AL;
condanna entrambi i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, De PI AL, inoltre, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006