Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 2
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate all'esito dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui nel corso della medesima non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2014, n. 16989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16989 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
169 89 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.950 Dott. Alfredo Maria LOMBARDI - Presidente- UP - 2/4/2014 Dott. Maurizio FUMO - Consigliere - R.G.N. 22815/2013 Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Ferdinando LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: ST NI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza dell'8/11/2012 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza con riguardo alla condanna per il fatto contestato al punto 6 del capo a) e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Libero Mancuso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 novembre 2012 la Corte d'appello di Ancona confermava la condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili di ST NI per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella gestione della MO CR s.p.a. e della LI s.r.l. entrambe dichiarate fallite il 18 novembre 1999. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando sei motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione della legge processuale in merito alla contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall., contestazione avvenuta all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ma senza che nel corso della medesima fossero emersi elementi diversi da quelli di cui il pubblico ministero disponeva al momento dell'esercizio dell'azione penale. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta poi la genericità della contestazione, nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'aggravante oggetto della medesima.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la genericità dell'imputazione in ordine al fatto contestato sub a) 4 ad oggetto la distrazione dell'azienda gestita da MO CR mediante l'affitto della medesima a RC s.p.a.. Con il medesimo motivo vengono altresì denunciati vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito all'attribuzione al ST della qualifica di amministratore di fatto della società affittuaria, nonché alla ritenuta natura distrattiva dell'operazione, che la Corte distrettuale avrebbe affermato pretermettendo le risultanze processuali dalle quali emergeva non solo come RC avesse in larga parte versato il canone d'affitto pattuito, ma altresì che la AL avesse effettivamente incamerato l'acconto stabilito all'atto della stipulazione del contratto d'affitto, come si evincerebbe dalla transazione intervenuta tra le due società in relazione alla cessione alla stessa RC di quattro natanti, il cui prezzo sarebbe peraltro stato considerato, altrettanto immotivatamente, oggetto della distrazione contestata sub a) 5, atteso che dall'atto in questione risulta che i suddetti natanti sarebbero rimasti di proprietà della MO Carft. Sempre con il secondo motivo, infine, il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 216 legge fall. in merito alla contestata distrazione di un veicolo acquistato dalla AL mediante contratto di leasing.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per gli altri episodi di distrazione contestati in relazione al fallimento della MO CR. Rileva in proposito il ricorrente come la Corte distrettuale avrebbe sostanzialmente ignorato che la causazione del dissesto doveva essere imputata ai predecessori del ST e che quest'ultimo invece impegnò rilevanti risorse personali per acquistarne i crediti e consentirne la postergazione attraverso la COFIN dallo stesso controllata e per procedere alla ricapitalizzazione della società. In definitiva i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che l'imputato cercò di salvare la MO CR dal fallimento, immettendovi finanza per valori ben superiori a quelli oggetto delle contestate distrazioni. In tal senso la sentenza avrebbe dunque erroneamente ritenuto la rilevanza penale di queste ultime senza fornire alcuna dimostrazione del nesso causale tra le condotte imputate e il fallimento e, soprattutto, del dolo tipico del reato di bancarotta patrimoniale, per il cui accertamento sarebbe stata necessaria la prova della volontà dell'agente di cagionare il dissesto (e quindi il fallimento) della società. Non di meno le circostanze evidenziate avrebbero dovuto impedire alla Corte distrettuale di ritenere integrata la contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali della sentenza in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta documentale, non avendo tenuto conto i giudici d'appello del fatto che la concreta tenuta dei libri della AL era affidata al personale amministrativo della medesima e non avendo i medesimi dimostrato che lo stesso avrebbe agito nella loro compilazione su indicazione dell'imputato.
2.5 Con il quinto motivo si lamenta invece la genericità del capo d'imputazione relativo alla distrazione contestata in riferimento alla gestione della LI e viene comunque contestata la natura effettivamente distrattiva del finanziamento operato dalla stessa alla controllante MO CR, in quanto, trattandosi di finanziamento infragruppo, lo stesso non avrebbe determinato alcun danno essendo i creditori delle due società gli stessi. Con il sesto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente censura la motivazione della sentenza in merito alla conferma del diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'eccezione di natura processuale proposta con il primo motivo e già rigettata in entrambe i gradi di merito è infondata.
1.1 Se, come ricordato dal ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte esiste un orientamento secondo cui sarebbe preclusa al pubblico ministero la possibilità di procedere a contestazioni suppletive fondate su elementi già acquisiti nelle indagini preliminari e non già emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il collegio di dover aderire all'opposto e maggioritario indirizzo interpretativo avvallato anche dall'autorevole opinione delle Sezioni Unite - per cui la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. Un., n. 4/99 del 28 ottobre 1998, Barbagallo, Rv. 212757). In tal senso, come ribadito da questa Corte anche di recente, va infatti osservato che la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale (Sez. 2, n. 3192 del 8 gennaio 2009, Caltabiano, Rv. 242672).
1.2 Né l'iniziativa del pubblico ministero poteva ritenersi inammissibile perché assunta all'esito dell'istruttoria dibattimentale e non prima dell'inizio di questa, come sostenuto nel ricorso invocando quanto affermato proprio in alcune delle pronunzie che possono annoverarsi nell'orientamento maggioritario citato. Ed infatti tali pronunzie (come si evince dall'attenta lettura delle relative motivazioni), nell'affermare la legittimità della contestazione suppletiva svolta prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, non hanno inteso circoscrivere tassativamente a tale fase l'ambito in cui potrebbe essere esercitato il relativo potere quando la contestazione si basi su elementi già acquisiti, ma più semplicemente smentire l'obiezione fondata sul testo dell'art. 517 c.p.p. per cui il pubblico ministero potrebbe procedere a contestazione suppletiva solo qualora l'istruzione dibattimentale sia stata già avviata. Del resto, una volta che l'esercizio del diritto di difesa sulla nuova contestazione risulta comunque adeguatamente garantito nelle forme stabilite dall'art. 519 c.p.p., sarebbe del tutto illogico limitare l'intervento correttivo o integrativo dell'imputazione alla fase degli atti preliminari del dibattimento dopo aver riconosciuto la sua ammissibilità sulla base delle ragioni sopra ricordate.
1.3 Quanto alla potenziale lesione del diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi che in tal modo si determinerebbe, l'argomento è manifestamente infondato. Anche volendo condividere l'indirizzo (evocato nel ricorso) che nega l'ammissibilità di richieste "parziali" di abbreviato nei procedimenti oggettivamente cumulativi, non v'è chi non veda come la contestazione ab initio dell'aggravante non avrebbe mutato la situazione dell'imputato, che in ogni caso avrebbe dovuto chiedere di accedere al rito in relazione a tutti i reati oggetto di contestazione.
1.4 Peraltro deve rilevarsi come nella fattispecie nemmeno possa ritenersi che quella svolta dal pubblico ministero fosse una effettiva contestazione suppletiva. Infatti, l'aggravante prevista dall'art. 219 comma 1 legge fall. era stata in fatto già contestata al ST al momento della formulazione dell'imputazione sub a), attraverso l'analitica indicazione nei singoli punti della stessa delle rilevanti somme di cui era stata contestata la distrazione (ed il cui ammontare complessivo, dunque, evidenziava il danno subito dal ceto creditorio), talchè il giudice avrebbe potuto ritenere la sussistenza dell'aggravante medesima anche in difetto della specifica contestazione facendo applicazione dei poteri attribuitigli dal primo comma dell'art. 521 c.p.p. Ed in tale ottica risulta dunque manifestamente infondata anche l'eccezione sulla genericità della contestazione suppletiva proposta sempre con il primo motivo di ricorso, atteso che la stessa si è risolta nella mera riqualificazione giuridica di un fatto già descritto nell'imputazione anche nella sua componente accessoria in maniera più che sufficiente per garantire l'esercizio di difesa attraverso la ricordata indicazione analitica del valore delle singole distrazioni.
2. Diverso problema è quello relativo alla congruità della motivazione resa dalla Corte distrettuale in merito alla sussistenza della citata aggravante, profilo relativamente al quale il primo motivo di ricorso coglie invece nel segno. Ed infatti alla effettiva gravità del danno patrimoniale cagionato dai diversi episodi di bancarotta imputati al ST la Corte distrettuale non ha dedicato alcuna attenzione, nonostante sul punto fosse stata specificamente sollecitata con il gravame di merito anche alla luce dell'intervenuta assoluzione in primo grado dell'imputato da quello che all'evidenza era il più grave tra i fatti di distrazione contestati e cioè quello descritto al punto 2 del capo a) dell'originaria imputazione. Circostanza questa che non imponeva inevitabilmente ai giudici d'appello di giungere ad una diversa valutazione sulla configurabilità dell'aggravante, ma che rivelava la necessità di sostenere l'eventuale conferma di tale valutazione con adeguata e specifica motivazione in grado di esplicitare i parametri assunti per giungere a tale conclusione con riguardo ad ognuno dei tre autonomi reati contestati all'imputato. Sul punto il ricorso deve dunque essere accolto dovendosi ritenere che la motivazione sia stata sostanzialmente omessa. Accoglimento che comporta tra l'altro l'assorbimento del sesto motivo ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche.
3. Venendo alle doglianze avanzate con il secondo motivo di ricorso, inammissibile e comunque manifestamente infondata risulta l'eccezione di genericità dell'imputazione sub a4) ad oggetto l'affitto dell'azienda condotta dalla AL ad altra società gestita di fatto dall'imputato.
3.1 In proposito va infatti ribadito che la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa e deve pertanto essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (Sez. 5, n. 712/10 del 20 novembre 2009, L., Rv. 245734). Non risultando che l'imputato abbia eccepito entro il termine indicato la menzionata nullità (né il ricorso ha saputo indicare quando l'eccezione sarebbe stata ritualmente proposta prima di essere sollevata con il gravame di merito), la sua deduzione in questa sede deve dunque ritenersi inammissibile in quanto la stessa si è sanata.
3.2 Ciò non di meno deve ricordarsi che funzione dell'imputazione è quella di isolare il fatto oggetto di contestazione nella sua identità storica in modo da distinguerlo senza possibilità di equivoco da altri simili che potrebbero verificarsi nella realtà fenomenica, consentendo in tal modo l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie il ricorrente in realtà non lamenta il difetto nell'enunciazione del fatto imputato (chiaramente identificato, come già illustrato, nell'affitto in favore di altra società riconducibile all'imputato del ramo d'azienda della AL quando questa già era in stato di decozione) quanto piuttosto l'indicazione di quale sarebbe stato il vantaggio illecito ricavato da un'operazione altrimenti lecita. In definitiva la censura riguarda la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il fatto in concreto contestato corrisponderebbe a quello tipizzato dalla norma incriminatrice che è contenuto del tutto ultroneo rispetto all'obbligo imputativo posto dagli artt. 417 e 429 c.p.p.. 3.3 Inondata è la critica svolta sul punto alla motivazione della sentenza in punto di astratta qualificazione giuridica del fatto descritto nell'imputazione, atteso che la Corte distrettuale, avendo rilevato la cessione dell'azienda sociale costituente l'unico asset produttivo della AL, ha sostanzialmente e implicitamente fatto applicazione del principio per cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008). Nè in senso contrario rilevano le obiezioni svolte sul punto dalla difesa. Il fatto che alla CO l'azienda sia stata conferita attraverso la formula dell'affitto, innanzi tutto, non corrisponde del tutto a verità, atteso che, come documentato dallo stesso ricorso, il contratto prevedeva la costituzione di una opzione triennale d'acquisto in favore dell'affittuario (per di più mediante la stipulazione di condizioni di pagamento che garantivano la diluizione del pagamento del prezzo in un arco di tempo di circa due anni e mezzo) la quale finiva per gravare inevitabilmente in maniera negativa sugli interessi creditori rendendo più difficile nell'ottica liquidatoria concorsuale - l'eventuale collocazione della società sul mercato. E considerazioni analoghe valgono per quei beni rimasti estranei al contratto di affitto (le scorte di magazzino), dei quali era peraltro previsto l'impegno della locataria all'acquisto, ma al prezzo del costo sostenuto dalla locatrice. E' dunque irrilevante che la sentenza non abbia specificamente motivato su tali circostanze, atteso che le stesse non solo non sono decisive al fine di contrastare la tesi della natura distrattiva dell'operazione, ma semmai concorrono a rafforzarla, evidenziando l'intenzione di sottrarre l'azienda al destino della società con conseguente danno per gli interessi dei creditori della medesima.
3.4 Il fulcro centrale del discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza della contestata fattispecie distrattiva è peraltro legato al fatto che i canoni pattuiti per l'affitto dell'azienda non sarebbero mai stati corrisposti o comunque incassati dalla AL, con la conseguenza che, essendo l'affittuaria società amministrata di fatto dallo stesso imputato, sostanzialmente la locazione sarebbe avvenuta a titolo gratuito. Affermazione questa che, come si è accennato, il ricorrente contesta sotto un duplice profilo: per un verso obiettando che in larga parte i suddetti canoni sarebbero stati versati da RC, per l'altro negando che il ST sia mai stato amministratore di fatto di quest'ultima o comunque che della circostanza sia stata acquisita prova sufficiente.
3.4.1 Tali doglianze sono in parte infondate e in parte irrilevanti. Infatti l'atto di transazione intervenuto tra le curatele delle due società allegato al ricorso potrebbe al più dimostrare che la RC ha in parte versato i canoni, ma non certo che la AL, piuttosto che il suo amministratore, li abbia effettivamente incassati, circostanza di cui il curatore di MO CR ha escluso esservi alcuna evidenza e che l'imputato, nella sua qualità di amministratore della AL (nonché per sua stessa ammissione di promotore dell'operazione) ha saputo fornire giustificazione alcuna.
3.4.2 Quanto invece all'attribuibilità al ST della qualifica di amministratore di fatto di RC, anche volendo eventualmente riconoscere la fondatezza dei vizi della motivazione della sentenza denunciati sul punto, il ricorrente ha omesso di precisare per quale motivo l'eventuale esclusione della circostanza risulterebbe esiziale ai fini della tenuta argomentativa del ragionamento probatorio svolto dalla Corte distrettuale. Ed infatti, se certamente l'eventualità che l'imputato fosse l'amministratore di fatto dell'affittuaria rafforzerebbe ulteriormente la prova della natura distrattiva dell'operazione, la sua esclusione non muta il dato obiettivo del mancato rinvenimento o della prova del transito dei canoni d'affitto nel patrimonio della AL, evidenziando come il lamentato difetto di motivazione sul punto risulti comunque irrilevante.
3.5 Considerazioni del tutto analoghe devono essere formulate con riguardo alla distrazione di quanto versato da RC per l'acquisto di quattro imbarcazioni di proprietà della AL, con l'ulteriore avvertenza che le conclusioni assunte sul punto dal ricorrente sulla base dei calcoli effettuati nel già citato atto di transazione si risolvono in mere illazioni, non risultando espressamente dal suddetto atto che l'acconto sul prezzo di acquisto sia stato effettivamente versato.
3.6 E' invece fondata la doglianza relativa alla distrazione dell'autovettura Mercedes acquistata in leasing dalla AL (punto 6 del capo a). Se la circostanza che il veicolo sia rientrato in possesso della curatela è del tutto irrilevante (atteso che ciò è avvenuto solo a seguito del suo sequestro presso l'imputato) coglie invece nel segno la lamentela relativa alla qualificazione come distrazione del suo distacco dal patrimonio della società, ritenuta dalla sentenza impugnata in maniera apodittica e senza fornire la dimostrazione dei presupposti che per giungere a tali conclusioni la giurisprudenza di questa Corte ritiene debbano sussistere. In tal senso deve infatti ricordarsi che, nel caso di cessione da parte del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere (Sez. 5, n. 9427/12 del 3 novembre 2011, P.M. in proc. Cannarozzo e altro, Rv. 251996). Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
4. Infondate al limite dell'inammissibilità sono le doglianze proposte con il terzo motivo.
4.1 In particolare manifestamente infondate sono le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza in merito alla mancata valutazione delle cause del dissesto e dei tentativi posti in essere dall'imputato per ripianarlo.
4.2 Sotto il primo profilo deve infatti ricordarsi come ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 232/13 del 9 ottobre 2012, Sistro, Rv. 254061). Ne consegue non solo che, una volta intervenuto il fallimento, l'ingiustificato distacco di beni dal patrimonio societario integra, sotto il profilo materiale, il reato di bancarotta patrimoniale ancorchè realizzato addirittura quando il dissesto della società non si fosse ancora conclamato, ma altresì che, una volta ritenuta la natura distrattiva della condotta, è del tutto irrilevante l'accertamento delle cause che hanno portato la medesima all'insolvenza. Alcuna censura può essere dunque mossa alla sentenza per non essersi soffermata sulle cause del dissesto della AL giacchè le stesse non rilevano ai fini della sussistenza del reato contestato. diretta o indiretta4.3 Quanto all'immissione nella società di finanza propria da parte dell'imputato, la circostanza certo non può ritenersi idonea a giustificare le successive distrazioni addebitate al medesimo ai punti 1, 3, 7, 8 e 9 del capo a), la cui oggettività in buona sostanza non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
3.4 Qualora il senso della doglianza peraltro non esplicitamente affermato, - fosse quello invece di prospettare palesandosi così l'intrinseca genericità del rilievo - una situazione di bancarotta c.d. "riparata" è appena il caso di ricordare come tale fattispecie ricorra esclusivamente qualora la condotta pregiudizievole per gli interessi creditori risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della AL prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura e cioè nel momento in cui il pregiudizio dei creditori assume rilevanza (ex multis Sez. 5, n. 8402/11 del 3 febbraio 2011, Cannavale, Rv. 249721). In definitiva, perché sia configurabile la bancarotta "riparata", è necessario che l'agente sostanzialmente "restituisca" (anche solo per equivalente) quanto indebitamente distratto e non che sia possibile compensare quanto immesso nelle casse sociali dal medesimo nel corso della gestione con quanto ingiustificamente prelevato. Alla luce di tali consolidati principi è dunque evidente come, nel caso di specie, non si versasse in tale situazione e dunque correttamente la Corte territoriale non ha tenuto conto, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, dei tentativi svolti dal ST per contenere il conclamato dissesto della MO CR. Né tali comportamenti potevano rilevare ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 legge fall. come pure eccepito dal ricorrente atteso che - - la gravità del danno patrimoniale determinato dalle condotte imputate dipende dall'entità delle distrazioni accertate (e cioè dall'entità dell'ingiustificata contrazione del patrimonio di garanzia) eventualmente rapportata alla consistenza del patrimonio residuo e della sua capacità di assorbire il passivo fallimentare, ma certo non all'ipotetico maggior spessore che questo avrebbe potuto assumere senza l'azione preventiva dell'imprenditore.
4.5 Manifestamente infondate sono infine le doglianze avanzate dal ricorrente in merito all'elemento psicologico del reato, avendo sul punto i giudici d'appello hanno fatto buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte. Va infatti ribadito come il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sia reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della AL nella previdibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).
5. Inammissibile è altresì il quarto motivo, con il quale non si contesta l'oggettività dell'irregolare tenuta delle scritture contabili, bensì la mera attribuibilità all'imputato della responsabilità della condotta. Per un verso infatti il ricorrente si limita a riproporre la medesima doglianza già motivatamente confutata con la sentenza impugnata e per l'altro dimentica che, in quanto amministratore della AL, egli era il responsabile della tenuta della contabilità e ciò a tacere del fatto che la sentenza di primo grado (la cui motivazione si salda con quella della pronunzia impugnata non essendo stata contestata sul punto con l'appello) ha fornito adeguata dimostrazione di come le plurime irregolarità contabili fossero in larga parte correlate alle condotte distrattive di cui l'imputato si è reso responsabile, circostanza da cui è stato in maniera corretta logicamente inferito il suo diretto e consapevole coinvolgimento nel reato.
6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che i rilievi del ricorrente riguardano una sola delle condotte contestate al capo c) (e segnatamente quella di cui al punto 1), deve evidenziarsi come la Corte distrettuale abbia fondatamente ritenuto, alla luce dell'evidenza disponibile, la natura distrattiva del finanziamento effettuato da LI a MO CR sua controllante in assenza di corrispettivo e di autorizzazione assembleare. L'eventuale sussistenza di vantaggi compensativi derivanti alla AL dall'operazione non può infatti essere presunta sulla scorta della mera qualificazione della stessa come finanziamento infragruppo, ma deve potersi inferire da specifici elementi in grado di dimostrare come le dinamiche interne all'agglomerato di società siano in grado di garantire a quella immediatamente depauperata un effettivo ritorno al sacrificio patito. Tale prova i giudici d'appello non hanno rinvenuto nell'evidenza disponibile, né il ricorrente ha saputo indicare quali elementi avrebbero trascurato di considerare in tal senso, limitandosi in maniera tanto generica quanto assertiva a sostenere che l'operazione rientrava nel disegno mirato al salvataggio del gruppo. Parimenti assertivo e comunque manifestamente infondato è poi il rilievo secondo cui l'identità delle compagini creditorie delle due società avrebbe sostanzialmente reso neutra l'operazione. Tale identità è infatti solo apoditticamente affermata ed è comunque irrilevante attesa l'autonomia delle procedure concorsuali che hanno interessato le due società e dell'indimostrata equivalenza dei rispettivi patrimoni al netto della somma relativa al finanziamento. Non di meno l'assunto difensivo si fonda implicitamente sull'errata qualificazione della bancarotta patrimoniale quale reato di danno e non già di pericolo, come pacificamente deve essere ritenuta secondo il consolidato insegnamento di questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), con la conseguenza che per la sua sussistenza non è necessaria la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253933), rimanendo per altro verso ultroneo il riferimento operato dal ricorrente alla mancata lesione della par condicio creditorum, oggetto di tutela da parte della diversa fattispecie di bancarotta preferenziale. Quanto infine all'eccepita indeterminatezza dell'imputazione di cui al capo c), il rilievo è del tutto generico e comunque inammissibile per le medesime ragioni esposte in precedenza trattando dell'analoga eccezione affrontata sub 3.1. 7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame, limitatamente alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. e della natura distruttiva della condotta descritta al punto 6 del capo a) dell'imputazione, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. giudice del rinvio si atterrà ai principi affermati da questa Corte trattando le questioni relative ai capi della sentenza oggetto di annullamento, rimanendo libero di giungere eventualmente alle medesime conclusioni assunte nella stessa purchè fornendo adeguata motivazione in proposito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fallimentare e alla distrazione di cui al punto 6) del capo a) dell'imputazione con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 2/4/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Веро Бога колено Alfredo Maria Lombardi Luca Pistorelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 16 APR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise