Sentenza 21 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 914/21 - GM Raffaella de Majo- Guida in stato di ebbrezza - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022
Tribunale Nola, 03/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/05/2021), n.914 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 186, comma 2 lettera b) e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92 Esito: Condanna (giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla pubblica udienza del 27 aprile 2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato in (...) il (...), residente in (...), ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore; difeso di fiducia dagli avv. (...) e (...). - libero, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 34145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34145 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2011 |
Testo completo
34 145 / 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/12/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N..N2/31/201 SENTENZA
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
- Presidente
Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE GAETANINO ZECCADott.
- N. 44173/2011- Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ZZ IE N. IL 14/09/1986
avverso la sentenza n. 3799/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/06/2011
-
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA Udito il Procuratore Generate in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
UDIENZA PUBBLICA DEL 21 Dicembre 2011
N. 30 ZZ 186 CdS
Relatore Zecca
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi per le parti civili
Udito per l'imputato
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva ritenuto RN GO responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186 co. 1 e 2
CdS per aver circolato alla guida di una autovettura pur versando in stato di ebbrezza alcolica e della contravvenzione di cui all'art. 187 co.1 e 186 co II CdS per aver circolato (in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti) alla guida della medesima autovettura, ha concesso all'imputato la non iscrizione al casellario giudiziario e la sospensione condizionale della pena confermando nel resto la sentenza di condanna di primo grado.
L'imputato RN ha proposto ricorso per individuare con certezza una detenzione dell'oggetto e del suo contenuto anche in capo al titolare della abitazionecassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
Parte ricorrente, dopo ampia premessa sull'intera vicenda a partire dalla uscita di strada dell'autovettura condotta dall'RN, uscita verificatasi senza coinvolgimento di altri veicoli, nonchè sulle operazioni svolte in pronto soccorso per cura delle lesioni repertate all'RN, e a finire con altrettanto ampia premessa sulle sentenze di merito, denunzia:
1) Violazione dell'art. 606 co. 1 lett c) cpp;
in relazione all'art. 354 co. 1 3 e art. 356 e 114 Disp Att cpp., Inutilizzabilità delle analisi svolte sui liquidi biologici dell'RN Per assenza di sottoscrizione del referto di analisi dei liquidi per essere le analisi compiute in pronto soccorso tali da attribuire al difensore dell'Inverizzi la facoltà di assistere e qualità all'RN stesso il diritto di essere avvisato nella ormai assunta di indagato e per essere mancati tutti i correlati avvisi.
2 Il ricorso evidenzia la immediata e tempestiva proposizione di una eccezione delle nullità a regime intermedio operata dal difensore incaricato e denunzia la conseguente inutilizzabilità delle analisi sui liquidi biologici svolte in pronto soccorso e neppure risultanti dalla cartella clinica.
Il referto sarebe inutilizzabile per l'ulteriore ragione della mancanza di sottoscrizione del refertante, certamente non surrogata dalla intestazione premessa al referto medesimo;
2) mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e inosservanza o erronea applicazione o violazione di norme con riferimento all'art. 192 co. 2 pp in punto di valutazione delle prove
La sentenza impugnata non aveva considerato che la mancanza di sottoscrizione del referto in una ai vuoti di memoria del teste escusso sul punto, e alla mancanza in cartella clinica di ogni cenno circa la effettuazione delle analisi poste a base del giudizio di responsabilità, escludevano ogni certezza in ordine alla correttezza del procedimento di analisi e alla riferibilità dei liquidi biologici analizzati alla persona dell'Invernizzi. Le analisi per loro stessa qualità non consentivano alcuna certezza in ordine all'uso recente di sostanze stupefacenti
3) mancanza della motivazione in punto di sussistenza del reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti e inosservanza o erronea applicazione o violazione di norme con riferimento all'art. 192 co. 2 pp in punto di valutazione delle prove.
4) Mancata pronunzia sulla richiesta conversione di pena ( irrogato l'arresto domandata pena pecuniaria sostitutiva)
All'udienza pubblica del 21 Dicembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura di inutilizzabilità del referto di analisi preso a base dell'addebito mosso nella parte in cui ripropone censure già avanzate in appello e investite da motivate valutazioni di infondatezza rese dal giudice di merito presenta evidenti profili di genericità e dunque è, per questa sua parte, inammissibile. Le censure rivolte invece specificamente contro la decisione di
3 appello e la sua propria motivazione in punto di inutilizzabilità sono infondate e devono essere rigettate.
Diversamente da quanto afferma il ricorrente la sentenza impugnata accerta che le analisi contestate furono compiute nell'ambito di una attività di pronto soccorso ospedaliero senza alcuna ricerca di prove di reato e senza che il ricoverato fosse al momento indiziato di alcunché ( sentenza di appello pg 5). A questo punto giova sottolineare che l'accertamento della concentrazione alcolica in esito a protocollo medico di pronto soccorso nulla ha a che vedere col consenso o col dissenso dell'interessato, dai quali l'accertamento presso struttura ospedaliera nell'ambito di un protocollo con fini ben più ampi che quello del solo accertamento delle concentrazione alcolica, prescinde totalmente ed egualmente nulla ha a che vedere con l'esercizio dei diritti di difesa in assenza di qualsiasi configurato profilo di ipotesi di reato. Si rileva che già il compimento dell'alcoltest ma nella specie la sentenza impugnata sottolinea che gli operanti non richiesero la effettuazione di alcun alcool test- si pone fuori della regolazione dell'art. 366 cpp e i suoi esiti non sono soggetti al deposito in quanto si tratta di atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili ai quali il difensore può assistere ex art. 356 senza aver diritto a preventivo avviso ( Cass. Pen. Sez. V 19/8/2004 n. 37447) Al più l'omesso avviso di deposito dell'alcool test costituisce mera irregolarità che senza incidere sulla validità dell'atto, e sulla sua utilizzabilità, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cass. Pen. Sez IV
28/7/2006 n. 26738; Cass. Pen. Sez IV 13/7/2007 n. 27736 ).
Viceversa il prelievoil prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra in alcun modo negli atti di cui all'art. 356 cpp., sicchè nessun obbligo sussiste di avvertimento ex art. 114 disp. Att. cpp.
La mancanza di sottoscrizione del referto ospedaliero, posto che non è revocata in dubbio la provenienza di quel referto dalla struttura ( indicata nella intestazione del documento che lo contiene in una al laboratorio interno che lo eseguì e al nome del direttore responsabile del laboratoriuo analisi) che raccolse il ferito e lo sottopose agli accertamenti coerenti con la sua
4 condizione di soggetto coinvolto in incidente senza altri protagonisti, non basta ad escludere la autenticità del referto di analisi e la veridicità di quanto in esso attestato e suscettibile di :
dare fondamento ad una ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica < sotto l'additivo di sostanze stupefacenti ».
Il primo motivo di censura deve essere rigettato nella sua interezza.
Col secondo motivo di censura il ricorrente introduce profili di di vizi della motivazione e di errata applicazione delle regole procedimentali che sovrintendono alla valutazione della prova.
Quanto ai vizi di motivazione, il ricorso non ne individua, al di là dell'annuncio, anche uno solo. In ogni caso l'esame del testo della motivazione non rileva l'emergere di apoddissi, di discontinuità nella catena premessa maggiore- premessa minore -conclusione; e neppure l'impiego di postulati non verificabili o di principi contrastanti con le regole di comune esperienza. Infine non emergono violazioni del principio di non contraddizione, né paralogismi. La motivazione in ordine alla esistenza e alla addebitabilità dei fatti di cui ai capi di imputazione è compiuta ed è conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, compiuta e coerente è anche la considerazione critica di tutti gli elementi acquisiti al processo. Quanto allaalla valutazione delle prove e al giudizio di responsabilità essi costituiscono adeguata valutazione delle risultanze acquisite a partire dall'incidente in solitario e a finire con il ricovero in ospedale e con gli esiti delle analisi cliniche effettuate nell'ambito delle cure di primo soccorso. La rilevata concatenazione tra i fatti fin qui rammentati rende ragionevoli e necessarie sul piano logico le valutazioni della sentenza impugnata e relega in un ambito congetturale le ipotesi difensive di uno scambio di analisi tra immaginati diversi pazienti o di una assenza di dati credibili, così come il raffronto tra gli indici delle analisi e la particolarità ben evidenziata dell'incidente, da pieno fondamento all'accertamento della attualità rispetto al momento della guida- degli effetti della
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assunzione di stupefacenti e di alcolici. Queste considerazioni bastano a determinare il rigetto anche del tterzo motivo di censura.
Anche il quarto motivo deve essere rigettato perché l'intera tessitura motivazionale esprime le ragioni del rigetto della istanza di conversione della pena detentiva in pecuniaria.
5 Il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza con la deldel ricorrente al pagamento delle spesecondanna procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 21 Dicembre 2011
Gaetanino Zecca
Consigliere est
Peltorвет Pietro Antonio Sirena Presidente Preto سسه
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 6 SET. 2012 EMA DI C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A
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