Sentenza 30 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU REM O N7386 01 Oggetto iscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE preliminare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14772/99 Dott. IT DUVA Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.17039 MALZONE Consigliere Dott. Ennio Rep. 2615 FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario Ud. 21/02/01 CALABRESE Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NT ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 30 MAG. 2001 AR IT, elettivamente domiciliato in Roma, IL CANCELLIER E VARIE DCV via C. Poma n. 2, presso l'avv. Pietro Romano Orlando, che lo difende unitamente all'avv. Giangiorgio Casarot- to, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in Roma, via RE PA, 00119140 ; Monte delle Gioie n. 1, presso l'avv. Carolina Valensi- se, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Danilo Francescut, giusta delega in atti;
controricorrente - nonché contro 368 1 IE LI s.p.a. intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 598/99 del del 9 marzo 24 aprile 1999 (R.G. 2504/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. C. Valensise, per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso chide- dendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 9 gennaio 1991 la IE LI s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Venezia, RE PA chiedende fosse pronunziata, da - per grave inadempimento del un lato, la risoluzione convenuto, che non aveva pagato, alle scadenze convenu- te, tutti i ratei del prezzo del contratto preliminare di compravendita inter partes 23 novembre 1989 avente ad oggetto un fondo di sua proprietà in Cavarzere deno- minato Baggiolina, dall'altro, la declaratoria di nul- lità, per simulazione assoluta, del contratto di affit- to agrario, avente ad oggetto il detto fondo, in data 31 dicembre 1989 e registrato l'11 gennaio 1990, da ul- timo, la condanna del RE sia al rilascio del fondo 2 sia al risarcimento dei danni e in ogni caso alla per- dita della caparra confirmatoria di lire cento milioni. Costituitosi in giudizio il RE resisteva alle avverse domande, deducendone l'infondatezza e chieden- done il rigetto e spiegava, in via riconvenzionale, do- manda perché, ai sensi dell'art. 2932 c.c., fosse emes- sa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso, quanto al fondo oggetto del preliminare. Nelle more di tale giudizio AR IT, proprietario e coltivatore diretto di un fondo confi- nante con quello denominato Baggiolina, promesso in vendita al RE in violazione del diritto di prela- zione spettante ad esso concludente, conveniva in giu- sie up dizio, innanzi allo stesso tribunale di Venezia la so- cietà IE che il RE. Esponeva il AR che il contratto inter par- tes ancorché definito preliminare, realizzava una vera e propria vendita, atteso l'integrale pagamento del prezzo pari a lire 1.125.000.000, considerato che il residuo di lire 325 milioni era assorbito da garanzie le' reali a favore di terzi gravanti sul fondo, Vaccordo tra रे il RE e certo PE NC, già conduttore coltivatore diretto di quel fondo, per la rinunzia alla prelazione e rilascio del fondo, per cui dichiarava di voler riscattare lo stesso (ai sensi e per gli effetti 3 di cui all'art. 8 della 1. 26 maggio 1965 n. 590), pre- via declaratoria, altresì, della simulazione assoluta ○ relativa del contratto di affitto. Riuniti i giudizi e svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale con sentenza 20 ottobre 8 novembre 1994 rigettava sia la domanda della società IE, sia quella del AR e, in accoglimento della ricon- venzionale spiegata dal RE, dichiarava a lui tra- sferito il fondo oggetto del preliminare 23 novembre 1989, subordinatamente al pagamento del prezzo. Gravata tale pronunzia in via principale dalla so- cietà IE e in via incidentale dal AR la corte di appello di Venezia, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 1999 rigettava entrambi i gravami, confermando, per l'effetto, la decisione dei primi giudici. lifee Per la cassazione di tale ultima sentenza ha propo- sto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da memo- ria, AR IT;
resiste, con controricorso, RE PA. Non ha svolto attività difensiva in que- sta sede la IE LI s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, pronunziando su due cause riunite, hanno in primis rigettato le domande proposte dalla IE LI nei confronti di RE PA, volte sia 4 alla pronunzia di risoluzione, per inadempimento del promittente acquirente RE, del contratto 23 novem- bre 1989 (avente ad oggetto la promessa vendita dalla IE al RE di un fondo rustico di proprietà della prima), sia alla declaratoria di simulazione as- soluta del contratto di affitto sottoscritto il 31 di- cembre 1989 tra la stessa IE LI e il RE, accogliendo la domanda del RE ex art. 2932 C.C. e dichiarando, pertanto, trasferito a lui il fondo oggetto del preliminare 23 novembre 1989. Contemporaneamente, pronunziando sulla seconda cau- i giudici del merito hanno rigettato la domanda di sa, riscatto proposta dal AR, quale proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello oggetto del contratto 23 novembre 1989, nei confronti del RE, atteso che il detto contratto, contraria- mente agli assunti dell'attore, doveva qualificarsi preliminare di vendita e non definitivo. Hanno osservato, ancora, quei giudici che qualora come puntualmente si era verificato nella specie il - promittente alienante non comunichi il preliminare di vendita concluso con il terzo ai soggetti aventi dirit- to alla prelazione (nel caso concreto: al AR) questi ultimi possono esercitare il diritto di riscat - 5 to, ma solo dopo l'alienazione del fondo al terzo e per effetto di tale alienazione.
2. In sede di memoria ex art. 378 c.p.c. il ricor- rente ha eccepito, in via preliminare, con riguardo al capo della sentenza relativo all'accertamento della si- mulazione del contratto di affitto (apparentemente in- tervenuto tra la IE LI e RE PA) l'incompetenza delle sezioni ordinarie del tribunale e della corte di appello a conoscere della relativa do- manda, essendo competente la sezione specializzata agraria, ai sensi dell'art. 9, 1. 14 febbraio 1990 n. 28. Trattandosi di questione di competenza funzionale rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudi- zio, e così anche in quello di legittimità, la medesima - si precisa viene segnalata e così sottoposta al ri- lievo officioso dell'ecc.ma Corte nella presente memo- ria>>>.
3. La deduzione è inammissibile. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 3. 1. In primis si osserva che il provvedimento, discrezionale, di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi nonché della posizione delle parti in ciascuno di essi e non pregiudica, quin- di, la sorte delle singole azioni, tanto che la senten- 6 za che decide simultaneamente le cause riunite pur es- sendo formalmente unica si risolve in altrettante pro- nunce quante sono le cause decise (Cass. 17 novembre 1999 n. 12742; Cass. 15 aprile 1998 n. 3800; Cass. 23 gennaio 1998 n. 667; Cass. 18 maggio 1996 n. 4605). Coordinando quanto precede con il discorso svolto all'inizio, in merito sulla circostanza che nella spe- cie la sentenza gravata risulta emessa su due cause ri- unite, si Osserva che relativamente alla causa, già pendente tra la IE LI s.r.l. e RE PA e nell'ambito della quale è stata esaminata e ri- gettata la domanda della IE immobiliare diretta all'accertamento della natura simulata del contratto di - dagli uni- affitto inter partes, non risulta proposta ci soggetti a tanto legittimati - alcuna impugnazione [tenuto presente che in quel giudizio il AR aveva svolto intervento adesivo e tale, pertanto da non legittimarlo alla proposizione di autonoma impugnazio- ne, cfr. Cass. 16 ottobre 1998 n. 1237; Cass. 20 otto- bre 1997 n. 10252; Cass. 22 febbraio 1996 n. 1410]. Ne segue, pertanto, che la stessa deve ritenersi passata in cosa in giudicata, con conseguente impossi- - in questa sede se nella specie bilità di verificare o meno, resa, da giudice competente la stessa è stata, ratione materiae. 7 3. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che le memorie previste dall'art. 378 c.p.c. hanno la esclusiva funzione di il- lustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempesti- vamente e ritualmente proposti, e non possono contenere la deduzione di nuove censure o di questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio (Cass., 27 maggio 1999 n. 5171). Le memorie previste dall'art. 378 c.p.c. - in altri termini - non solo non possono esporre nuovi motivi ma neppure specificare quelli che in maniera vaga e inde- terminata siano stati appena accennati nel ricorso per cassazione (Cass., 2 settembre 1997 n. 8373). Ne segue che nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusi- vamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della im- pugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversa- rie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venire specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricor- so (Cass., sez. un., 19 maggio 1997 n. 4445). La possibilità, inoltre, di dedurre, con tali memo- rie, questioni rilevabili d'ufficio e, quindi, prospet- tabili in ogni stato e grado del procedimento, incontra 8 un limite invalicabile allorché la pronunzia su detta questione sia fondata su elementi di fatto non acquisi- ti agli atti, e tali da comportare la necessità del- l'accertamento e della valutazione di fatti nuovi e di- versi (cfr. Cass. 2 febbraio 2000 n. 1141). Certo quanto sopra si evidenzia che nella specie la deduzione in esame importa la verifica se da parte dal AR sia stato, о meno, sollecitato un accerta- mento con efficacia di giudicato sulla simulazione del contratto di affitto. Poiché la domanda del AR, relativamente al- la pretesa simulazione del contratto di affitto IE RE risulta essere stata interpretata (cfr., al riguardo, parte espositiva della sentenza gravata, non- ché lo stesso ricorso AR, pag. 13) dai giudici di merito, come volta ad un mero accertamento inciden- tale, strumentale al fine dell'accoglimento dell'unica domanda sulla quale era stato sollecitato un accerta- mento con efficacia di giudicato, cioè della domanda di riscatto del fondo oggetto di controversia, e tale sta- tuizione non risulta espressamente censurata dal PEL- LIZZA nel ricorso (cfr., sulla contrapposizione tra denunzia di omesso esame di una domanda e erronea sua da parte del giudice di merito, adinterpretazione, 9 esempio, Cass. 24 marzo 2000 n. 3538) palese, come anticipato l'inammissibilità della deduzione in esame. Specie tenuto presente che è assolutamente pacifi- presso una giurisprudenza più che consolidata di CO, questa corte che il giudice ordinario, investito dalla domanda di riscatto agrario ex art. 8 della 1. 26 mag- gio 1965 n. 590 è competente, altresì, a conoscere, in- cidenter tantum, di tutte le questioni relative al- l'esistenza, о meno, di un rapporto di affitto agrario relativamente al fondo oggetto di controversia, altri- menti di competenza della sezione specializzata agraria (cfr. Cass. 17 novembre 1998 n. 11553, nonché Cass. 12 dicembre 1989 n. 5551 e Cass. 6 settembre 1986 n. 5455, tra le tantissime).
4. Passando all'esame del ricorso si osserva che con il primo motivo il ricorrente AR censura la riassunta pronunzia lamentando, da un lato, «violazione -e falsa applicazione di norme di diritto nullità del- la sentenza e del procedimento: art. 360 nn.3 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. e agli artt. 1415 e 1417 C.C.>>>, dall'altro, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia art. 360 n. 5 c.p.c.». Riportata la motivazione addotta dai giudici a qui- bus al fine di dimostrare il rigetto della domanda di 10 simulazione del contratto di affitto IE - RE (nell'ambito della causa pendente tra questi ultimi) il ricorrente, fa presente che anche esso concludente ave- va sollecitato, al riguardo, analoga richiesta, ritenu- ta dai giudici del merito costituire mero accertamento incidentale dell'inesistenza di una circostanza impedi- tiva della prelazione- riscatto e ne conclude «di con- seguenza il predetto accertamento della simulazione de- ve ritenersi assolutamente inopponibile al PELLIZ- come pronuncia inter alios. Il presente motivo ZA, pertanto proposto solo in via tuzioristica viene nell'ipotesi non creduta - che l'ecc.ma Corte possa invece ritenere che tale pronuncia costituisca accerta- mento opponibile anche al AR, risultando allora evidente l'interesse di quest'ultimo a impugnare una statuizione che si porrebbe in contrasto con il di- ritto di riscatto al medesimo spettante».
5. La deduzione è inammissibile. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 5. 1. In primo luogo si osserva che nell'ambito delle due distinte cause, riunite nell'unico giudizio definito con la sentenza ora impugnata la corte di ap- pello di Bologna ha nettamente distinto l'appello principale proposto dalla SOC. IE . . . »>, da quello 11 «incidentale proposto dal AR>>> (cfr. pag. 10 e 14 della sentenza). Quanto a quest'ultimo, precisato che lo stesso ri- guardava esclusivamente la «azione di riscatto», i giu- dici del merito hanno rigettato il gravame sulla base del rilievo, ritenuto assorbente, che il diritto del retraente sorge solo dopo l'avvenuta stipulazione del contratto definitivo di vendita di un fondo agricolo, mentre nella specie, il AR pretendeva di eser- citare il riscatto relativamente a un preliminare di compravendita. Non controverso quanto sopra, è palese che il moti- in esame è inammissibile per carenza di interesse, vo atteso che il AR è risultato soccombente, ri- spetto alla domanda proposta, non perché è stata riget- tata la domanda (inter alios) di simulazione del con- tratto di affitto RE IE, ma sulla base di un diverso iter argomentativo. 5. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da - per di- quanto precede, la doglianza è inammissibile fetto di interesse anche sotto altro diverso profilo. Come noto, l'interesse ad agire [come anche quello ad impugnare, cfr. Cass. 9 aprile 1999 n. 3335, nonché Cass. 8 marzo 1995 n. 2722], previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che 12 consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessa- riamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggetti- va assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudi- zio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vi- sta di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062; Cass. 20 aprile 1995 n. 4444, tra le altre). Certo quanto sopra si osserva che nella specie si precisa, come sopra anticipato, che il motivo viene proposto solo in via tuzioristica nella ipotesi che l'ecc.ma Corte possa invece ritenere che tale pro- nuncia costituisca accertamento opponibile anche al AR». 13 Atteso che in questa sede la Corte non è stata in- vestita (né poteva esserlo, non avendo la questione specifica formato oggetto di accertamento da parte del- la pronunzia in questa sede gravata) della questione specifica di verificare se l'accertamento contenuto nella sentenza gravata quanto al rigetto della domanda di simulazione del contratto di affitto RE IE sia, o meno, opponibile al AR, è palese che la censura dello stesso, sopra riassunta, è inam- missibile anche sotto il sopra indicato profilo.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1415, 1417 e 1140, 1418 in relazione all'art. 1325 n. 2 e 1346 C.C., nonché art. 7, 1. 14 agosto 1971 n. 817, nonché dei principi in tema di frode;
omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa punti deci- siva della controversia- art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Riportati alcuni salienti fatti di causa, il ricor- rente evidenzia essere «lapalissiano che il contratto di affitto era (quantomeno) in frode al diritto di pre- lazione/riscatto del confinante >>> e che «la pretermessa considerazione di tali circostanze e delle loro conse- guenze in linea di diritto, dell'un lato, e la negazio- ne dell'ammissione dei mezzi di prova destinati а 14 sussidiariamente - sorreggerle, dall'altro lato, con- cretizzano i vizi presentamente denunciati».
7. La censura è inammissibile. Come Osservato sopra la domanda di riscatto del AR è stata rigettata non perché i giudici del merito hanno ritenuto lecito e reale il contratto di affitto intercorso tra il RE e la IE, senza avere dato ingresso alle prove dedotte dal AR, ma sulla base di tutt'altre argomentazioni, ritenendo assorbita ogni altra questione. È palese, pertanto, che il AR è carente di interesse a censurare un capo della pronunzia rispetto al quale non è risultato soccombente.
8. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando, ancora, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 8, 1. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, 1. 14 agosto 1971 n. 817; 2908 e 2909 c.c.; omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa punti decisivi della
contro
- versia - art. 360 n. c.p.c.»>, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato non essere esercitabile il diritto di riscatto, prima del passag- gio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. infatti, che l'assunto fatto proprio Si osserva, dai giudici del merito non fa corretta applicazione 15 della regola sull'efficacia della sentenza, che si pro- duce già prima e a prescindere dal giudicato, che at- tiene invece alla immodificabilità». Il motivo è, per un verso, inammissibile e, CO- 9. infondato. munque, 9. 1. Quanto al primo profilo (inammissibilità) si Osserva che con lo stesso si sottopone all'esame di questa Corte una questione nuova, non solo mai espres - samente prospettata in sede di merito, ma anche - per per la tutela di espressa ammissione del ricorrente un interesse diverso da quello di conseguire la cassa- zione della pronunzia impugnata. Come osservato sopra - in particolare il PELLIZ- ZA ha promosso il presente giudizio, nei confronti dei RE PA e della s.p.a. IE LI, sul presupposto, da un lato, che il primo avesse defi- nitivamente acquistato, dalla seconda, con l'atto 23 novembre 1989, un terreno confinante altro di proprietà di esso concludente, dall'altro, che il riferito con- tratto doveva ritenersi, nonostante il diverso apparen- te nomen juris dato dalle parti contraenti, definitivo e non preliminare. Sia in primo grado come in appello si è discusso, tra le parti, esclusivamente se il contratto 23 novem- bre 1989 dovesse qualificarsi un contratto «prelimina- 16 re>>> (come sostenuto dai convenuti) о definitivo>> di compravendita (come invocato dal AR). Certo quanto sopra è palese che la questione agita- con il motivo di ricorso ora in esame, ammissibilità ta di una azione di riscatto contestualmente alla domanda da altri proposta, di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. integra una nuova problematica, preclusa in questa sede, perché estranea a quanto oggetto del giudizio di primo e di secondo grado, che presuppone, altresì, nuo- di fatto, mai compiuti (cfr. Cass.,vi accertamenti sez. un.. 20 gennaio 1998 n. 493, nonché Cass. 23 di- cembre 1998 n. 12843). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la censura inammissibile, come anticipato, anche sotto un altro, concorrente, profilo. Parte AR, infatti, come sopra evidenziato, chiede che questa Corte affermi che sia ammissibile l'esercizio del diritto di riscatto, contestualmente all'esercizio, da parte di un terzo, della domanda di cui all'art. 2932 C.C., con riferimento all'emananda sentenza costitutiva, non al fine di vedere accolta, sotto il profilo de quo, l'originaria domanda di ri- scatto, oggetto del presente giudizio, ma perché «l'ac- coglimento del presente motivo di ricorso consenti- AR di agire in un nuovo e rebbe allora al 17 autonomo giudizio di riscatto senza attendere il giudi- cato nel presente». 9. 2. Deve escludersi, comunque, infine, sul punto, che il principio enunciato dai giudici a quibus sia in contrasto con la lettera dell'art. 8, della 1. 26 mag- gio 1965 n. 590 nonché con l'interpretazione che dello stesso da questa corte regolatrice. Quest'ultima, infatti, ha avuto già occasione di precisare che concluso il contratto preliminare di com- pravendita fra il proprietario di un fondo rustico ed un terzo, il diritto di riscatto а favore dell'affit- tuario coltivatore diretto o degli altri soggetti indi- cati dall'art. 8 1. 590/65 (e dall'art. 7 legge 817/71) sorge al momento del passaggio in giudicato della sen- е р е tenza che accolga la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dal promittente compratore e deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla trascrizione della medesima sentenza e non dalla trascrizione della precedente domanda giudiziale (Cass. 17 settembre 1983 n. 5626). 10. Con il quarto, e ultimo, motivo di ricorso il ricorrente denunziando «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della 18 controversia art. 360 n. 5 c.p.c.» censura la senten- za gravata nella parte in cui la stessa ha condannato esso concludente in solido con la IE al pagamento delle spese di lite. Si osserva, infatti: il AR non ha formulato domande nei ri- guardi di PA RE, il cui rigetto giustifichi la condanna nei riguardi di quello, dal momento che egli ha invece esercitato azione di riscatto avversO 1'IE LI;
l'art. 97 c.p.c. prevede espressamente che se le parti soccombenti sono più il giudice condanna ciascuna di esse alle spese in proporzione al rispettivo inte- resse nella causa e nella specie l'interesse priorita- rio era quello della IE;
fa difetto qualsiasi motivazione, in sentenza, in ordine alla omessa ripartizione differenziata delle spese di lite. 11. Il motivo è infondato. Sotto tutti i profili in cui si articola. 11. 1. Quanto al primo lo stesso è infondato almeno per due, concorrenti, ragioni . 11. 1. 1. In primis si evidenzia che è assolutamen- te pacifico, in causa, che il AR, oltre a pro- muovere un autonomo giudizio (poi riunito al preceden- 19 te, tra le stesse parti) era anche intervenuto, volon- tariamente, nell'originario procedimento promosso dalla IE LI contro il RE, per sostenere le ragioni della prima contro il secondo. È palese, pertanto, che correttamente sono state poste anche a carico dell'interveniente ad adiuvandum le spese di giudizio sostenute dall'altra parte, risul- tata totalmente vincitrice (cfr. Cass. 23 luglio 1997 n. 6880). 11. 1. 2. Anche a prescindere da quanto precede se come assume l'attuale ricorrente lo stesso ha pro- posto il secondo giudizio (poi riunito al precedente) esercitando il «diritto di riscatto» del fondo oggetto di controversia è palese che detta domanda aveva, come esclusivo contraddittore, il RE, preteso acquirente - come si invoca del fondo riscattato, e non - l'alie- nante IE. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità le-una giurisprudenza assolutamente pacifica, che ad gittimato passivamente all'azione di riscatto agrario ai sensi dell'art. 8 della 1. 26 maggio 1965 n. 590 è esclusivamente l'acquirente (nonché «ogni altro succes- sivo avente causa») e non anche il venditore, che può, eventualmente, essere chiamato in giudizio dall'acqui- 20 rente per far valere la c.d. garanzia impropria (Cass., sez. un., 1 luglio 1997 n. 5895). In particolare, diversamente dalla prelazione con- venzionale, avente carattere meramente obbligatorio (e dalla cui violazione può scaturire non altro che il di- ritto al risarcimento del danno), la prelazione previ- sta dalle leggi agrarie è dotata di efficacia reale, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'ac- quirente iniziale del bene o di un suo successivo aven- te causa, con la conseguenza che, sul piano processua- le, legittimato passivo dell'azione di riscatto va con- siderato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garan- zia cosiddetta impropria (Cass., sez. un., 1 luglio 1997 n. 5895, nonché Cass. 18 dicembre 1998 n. 12685). È palese, pertanto, anche sotto questo, concorren- te, profilo, la correttezza della pronunzia ora impu- gnata, allorché ha ritenuto la soccombenza del IZ ZA nei confronti del RE. 11. 2. Quanto al secondo profilo di censura si OS - serva che dall'art. 97 c.p.c. si ricava la regola se- condo cui è consentita a carico di più parti soccombenti la 21 pronuncia solidale di un'unica condanna alle spese di causa (Cass. 25 gennaio 1999 n. 663). E' pacifico, al riguardo, altresì: che al fine della condanna in solido di più soccomben- ti alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c. il re- quisito dell'interesse comune è identificabile oltreché in una indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale an- che nella identità delle questioni sollevate o dibattute OV- vero nella convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. 24 giugno 1996 n. 5825; Cass. 30 gennaio 1995 n. 1100); - che la condanna in solido, di più parti soccombenti, al pagamento delle spese processuali non postula una respon- sabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giu- dizio, ma una comunanza di interessi tra le parti che può sussistere indipendentemente dalla prima e l'apprezzamento della cui sussistenza comporta una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 17 ottobre 1989 n. 4155). Certo quanto sopra, non controverso che sia la IE LI (la quale tendeva a porre nel nulla il contratto a suo tempo stipulato con il RE), sia il AR (che voleva riscattare dal RE 1'immobile oggetto del contrat- to con la RE), sono rimasti totalmente soccombenti nei confronti del RE è palese che l'apprezzamento compiuto 2 222 dai giudici del merito, allorché hanno ritenuto paritari gli interessi dei soccombenti da un lato, incensurabile in questa sede, dall'altro certamente corretto. 11. 3. Deve escludersi, infine, che i giudici del meri- to fossero tenuti a una diffusa motivazione delle ragioni che hanno indotto a ritenere la responsabilità solidale, tra i soccombenti, anziché a condannare ciascuno di essi in propor- zione del rispettivo interesse nella causa. Non esiste, infatti, tra le due previsioni contenute nell'art. 97, comma 1, un criterio «principale»>, e altro, «secondario» bisognevole di una specifica motivazione. Ne segue, pertanto, che il giudice del merito può pro- nunciare condanna solidale di tutte o di alcune parti soccom- benti ogniqualvolta ritenga che le stesse avessero un «inte- resse comune>>> [nel senso indicato sopra], secondo un apprez- e t f i l zamento a lui rimesso in via esclusiva e non sindacabile in sede di legittimità, come sopra anticipato. 12. Risultato infondato in ogni sua parte il propo- -sto ricorso in conclusione deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
23 R.G. 14772 La Corte, 1999 rigetta il ricorso. Spese compensate, tra le parti costituite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 21 febbraio 2001. il Consigliere relatore est. lifei fole il Presidente Vitions Suva 120.000 370000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 30 MAG. 2001. oggi, lì A M CA E IL CANCELLIERE C1 R P Giovanni Giambattista U S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 7. SET. 2001 4. Scie Registrate i al n.40943 3/0.003 (lire Tucetone Hantamie p. D r a Servizi FILIPPO) (D.ssa M Il Responsab ervizio Atti Giudiziari (Dr M ACCICHIN!) 2424