Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1999, n. 663
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Sentenza 25 gennaio 1999

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Mario Spadone, con relatore il Dott. Rafaele Corona. Le parti in causa, da un lato, richiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua e all'esecuzione di opere necessarie per eliminare le cause di tali infiltrazioni. Dall'altro lato, i convenuti contestavano le responsabilità, chiedendo l'assoluzione e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori per danni.

Il giudice ha accolto il ricorso del ricorrente, evidenziando una violazione del principio di liquidazione delle spese processuali. La Corte ha sottolineato che, in caso di più parti vittoriose assistite da difensori diversi, non è consentita una condanna unica e cumulativa alle spese, ma è necessaria una liquidazione separata per ciascuna parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Bari, con l'ordine di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, in conformità al principio di diritto stabilito.

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Massime1

La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1999, n. 663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 663
    Data del deposito : 25 gennaio 1999

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