Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1999, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Illi.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. ZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell'avvocato M. SCELLI, difeso dall'avvocato IN FRANCESCO M., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR FF, OR IL, OR NN, COND. PIAZZA PRINCIPE UMBERTO E - BARLETTA -, LO CE, DA FRANCESCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 483/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore :,Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22 luglio 1985, AF e IU BO, NN NT e GG NA convennero, davanti al Tribunale di Trani, ZO RI ed il DO dell'edificio in Barletta, piazza Principe Umberto 8, in persona dell'amministratore in carica. Esposero di essere, i primi tre, proprietari del piano terreno dell'edificio suddetto, con accesso dalla via Regina Margherita 5, il quarto del locale a piano terreno con accesso al n. 5 della stessa strada. Nell'edificio condominiale vi era un pozzo luce, la cui base si trovava al di sopra dei locali a piano terra dei BO, appartenente per circa la metà al RI e per più dell'altra metà al DO. Dalla predetta base del pozzo luce si erano avute infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottostanti, con umidità e danni alle strutture murarie, che erano state accertate dal Pretore nel 1985, ma che non erano state risarcite perché il DO ed il RI si imputavano reciprocamente le responsabilità.
Domandarono la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni ed alla esecuzione delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni.
ZO RI rispose che anche le murature della sua unità immobiliare presentavano alterazioni, con compromissione delle strutture, addebitabili al comportamento delle altre parti;
chiese l'assoluzione dalla domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori e del condominio all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare tutti gli inconvenienti.
Il DO chiese il rigetto della domanda e, sulla base dell'art. 1126 cod. civ., di essere autorizzato a chiamare in causa RA D'DU, proprietario di una parte del terrazzino costituente la base del pozzo luce.
RA D'DU rispose di avere soltanto l'uso e non anche la proprietà del terrazzino e di aver subito danni ai suoi appartamenti;
chiese l'assoluzione dalla domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del DO e degli attori al risarcimento del danno ed all'esecuzione dei necessari interventi. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 851 del 1991, condannò in solido il DO ed il RI al risarcimento dei danni nella misura, già rivalutata, di lire 495.602 in favore dello NA;
di lire 2.397.177 in favore degli altri attori, nonché al rimborso della somma pagata per l'esecuzione dei lavori eseguiti in corso di causa, nella misura già rivalutata di lire 6.026.125; escluse la responsabilità del D'DU e accolse la sua domanda nei confronti del DO, che condannò al risarcimento del danno per lire 455.010; respinse ogni altra istanza e condannò il RI ed il DO al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, mentre compensò quelle tra il D'DU e le altre parti. Pronunziando sull'appello proposto da RI e dal DO, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza 22 marzo - 17 maggio 1995, in parziale riforma della sentenza impugnata - per quanto in questa sede ancora interessa - condannò in solido il condominio e ZO RI al pagamento, in favore di AF e IU BO, NN NT e GG NA i tre quarti delle spese del doppio grado del giudizio.
Ricorre per cassazione GG NA;
non svolgono attività difensiva gli intimati AF e IU BO, NN NT, il DO dell'edificio di Piazza Principe Umberto 8, ZO RI e RA D'DU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso, con unico motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 stesso codice e dell'art. 111 della Costituzione. In secondo grado AF e IU BO ed NN NT, da una parte, e GG NA, dall'altra, si erano costituiti in giudizio in modo autonomo e separato, con il ministero di diversi difensori. La Corte d'Appello di Bari ha condannato il DO ed il RI, in solido, al pagamento delle spese di secondo grado, liquidate in lire 1.800.000, senza specificare che tale somma fosse per ciascuna difesa, contravvenendo al principio giurisprudenziale secondo cui la pronunzia di un'unica condanna alla spese con liquidazione cumulativa è cumulativa è consentita a carico di più soccombenti e non anche a favore di più parti vittoriose, che siano assistite da difensori diversi.
2.- Il ricorso deve essere accolto.
Per la verità, la giurisprudenza insegna che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Non essendo espressamente prevista, la solidarietà attiva non si presume, ragion per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass., Sez. II, 6 aprile 1982 n. 2112). Nel giudizio di appello, l'attività difensiva venne svolta separatamente dall'avv. RA NA per GG NA e dall'avv. Domenico Dell'Ernia per AF e IU BO e per NN NT: parti che, in primo grado, erano rappresentate e difese unitamente dai suddetti professionisti. Nondimeno, la sentenza impugnata non spiega la ragione del provvedimento unico in ordine alle spese. Anche se, per ipotesi, la soluzione prescelta fosse giustificata dall'affinità delle due difese, in relazione ai comuni interessi delle parti la censura appare fondata, essendo l'unica condanna prevista - come detto sopra - solo a carico di più parti soccombenti (art. 97 cod. proc. civ.), ma non anche in favore di più parti vittoriose.
Nella specie, perciò, la liquidazione cumulativa non poteva ritenersi consentita, ma dovevano essere emesse due statuizioni, una per GG NA, difeso dall'avv. RA NA, e l'altra per AF e IU BO e NN NT, difesi dall'avv. Domenico Dell'Ernia.
Il ricorso deve essere accolto: sul punto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità attenendosi al principio di diritto, secondo cui la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, non è consentita in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999