Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 24355
CASS
Sentenza 14 febbraio 2006

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In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo al silenzio e/o alla reticenza nel corso dell'interrogatorio, diritto garantito dall'ordinamento alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato. Piuttosto, può attribuirsi rilievo al mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, che, se non può essere da sola posta a fondamento dell'esistenza della colpa grave, può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, per una valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa. Ne consegue che, il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quantomeno di allegazione di elementi favorevoli, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 24355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24355
    Data del deposito : 14 febbraio 2006

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