Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo al silenzio e/o alla reticenza nel corso dell'interrogatorio, diritto garantito dall'ordinamento alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato. Piuttosto, può attribuirsi rilievo al mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, che, se non può essere da sola posta a fondamento dell'esistenza della colpa grave, può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, per una valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa. Ne consegue che, il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quantomeno di allegazione di elementi favorevoli, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 24355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24355 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/02/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 225
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 039780/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ISUFI SHKELQUIM, N. IL 24/02/1969;
2) MINSITERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 12/02/2003 della CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI Lionello;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IS Shekelquim ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano depositata il 29 luglio 2003, che ha rigettato la domanda di equo indennizzo per riparazione della ingiusta detenzione subita per 285 giorni dal predetto IS, assolto con sentenza datata 15.4.2002 del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano e scarcerato in pari data, avendo, da un lato, rilevato che ne' al momento della presentazione del ricorso, ne' successivamente, l'istante aveva fornito la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della suddetta sentenza (era stata, infatti, prodotta unicamente una copia della medesima priva della certificazione di irrevocabilità o di certificazione equivalente) ed avendo, dall'altro, ravvisato gli estremi della colpa grave nella condotta dell'imputato, postasi in rapporto sinergico con l'adozione della misura cautelare disposta con ordinanze 3 luglio 2001 del G.I.P. del Tribunale di Corno ed 11.7.2001 del G.I.P. del Tribunale di Milano per il delitto di cui all'art. 110 c.p. ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta colpa grave ("esclusa dalla sentenza assolutoria") sulla base della legittima scelta difensiva di avvalersi del diritto di non rispondere, nonché travisamento del fatto in ordine all'asserita reticenza (l'indagato ha scelto di "parlare" per mezzo del difensore, ed egli parlò personalmente davanti al Tribunale nella udienza all'esito della quale fu assolto).
Deduce, inoltre, vizio di motivazione e "travisamento dei fatti" laddove è stato ritenuto comportamento gravemente colposo quello di avere tenuto un bilancino custodito in un armadio tra il vestiario (acquistato, a detta del ricorrente, per portarlo ad un amico orefice in Albania), e l'essersi soffermato, nel corso di un casuale incontro, con il coimputato KA, il quale era in possesso di droga.
Afferma, al riguardo, che "l'eventuale incontro col KA ed il possesso di un bilancino di precisione nonché di denaro nel proprio appartamento - soprattutto alla luce delle spiegazioni fornite - non possono indurre nessuno alla formazione di un ragionevole convincimento di trovarsi alle prese con un pericoloso trafficante di droga", dal momento che "non solo tali comportamenti non integrano, di per sè, alcunché di illecito, ma difetta del tutto l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come già aveva ritenuto il Giudice di Legnano, con la propria sentenza di assoluzione n. 59/02".
In particolare, il possesso del denaro contante era connesso al lavoro di imbianchino svolto dall'IS, e non costituisce "condotta penalmente sanzionabile il possesso di un bilancino, incartato e riposto tra gli indumenti, nella propria abitazione", nè "configura un'ipotesi di reato salutare un conoscente, soprattutto se si tratta di un connazionale, amico di infanzia, che si incontra in Italia".
Donde la mancanza di dolo e di colpa grave, senza contare - afferma ancora il ricorrente - che l'ingiusta detenzione patita dall'IS era stata frutto non soltanto di un errore del giudice ma anche della "falsa testimonianza di un verbalizzante" in ordine alla risultanza, da intercettazioni telefoniche effettuate sul cellulare dell'IS, di una telefonata fatta a questi dal KA nella mattinata del 30 giugno 2001, tra le ore 9 e le ore 9,30, essendo invece poi emerso dall'esame dei tabulati telefonici Telecom che nell'arco di tempo suddetto sull'utenza dell'IS non era giunta chiamata alcuna.
Infine, l'affermazione del giudice della riparazione secondo cui erano rimasti privi di una spiegazione plausibile, o di una spiegazione comunque, quei fatti che avevano avuto efficacia determinante nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà e nel mantenimento del medesimo, non corrispondeva a realtà, avendo l'IS fornito, nella udienza del 18 febbraio 2002, ogni spiegazione atta a dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito nel presente giudizio di legittimità con atto depositato il 6 dicembre 2004 ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva la Corte quanto segue.
A prescindere dal rilievo che - come rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte in requisitoria scritta datata 13 gennaio 2004 - il ricorrente non ha minimamente considerato l'affermazione della Corte territoriale che l'IS non ha provato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, i motivi posti a sostegno del ricorso sono infondati.
Invero, per quanto attiene all'accertamento della sussistenza dell'elemento ostativo della colpa grave dell'interessato, casualmente connessa alla emissione della misura cautelare (nella specie di quella datata 3 luglio 2001 del Giudice per le indagini preliminari di Corno, cui seguì quella datata 11 luglio 2001 del competente giudice per le indagini preliminari di Milano) per il reato di cui all'art. 110 c.p. ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, la Corte di Appello di Milano ha, con motivazione del tutto congrua ed immune dai vizi di legittimità dedotti, ravvisato un comportamento gravemente colposo dell'IS, sinergicamente connesso alla intervenuta privazione della di lui libertà personale. Al riguardo il giudice della riparazione ha valorizzato - accantonando il tema relativo alla casualità o meno dell'incontro dell'IS con il coimputato KA, all'interno della cui autovettura era stata in quel contesto rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente - due precisi e convergenti elementi a valenza indiziante, costituiti dal possesso, da parte dell'odierno ricorrente e nella di lui abitazione, di un bilancino di precisione del tipo normalmente usato per confezionare "dosi" di sostanza stupefacente, abilmente celato, nonché della somma di lire 8.000.000 in contanti, in assenza di una risultante attività lavorativa dell'IS.
Il possesso e l'occultamento del suddetto bilancino e l'ingiustificato possesso della somma suddetta sono stati richiamati come elementi posti a base, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, degli adottati provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere, e sono stati altresì ritenuti integrativi di una condotta improntata a quella colpa grave in presenza della quale (e dell'effetto sinergico sulla privazione della libertà personale) l'art. 314 c.p.p., comma 1 esclude la sussistenza del diritto all'equo indennizzo per riparazione della ingiusta detenzione.
Tale operata valutazione non soffre di illogicità alcuna, e sono del tutto inconferenti le affermazioni del ricorrente secondo cui i citati comportamenti ritenuti dalla corte territoriale gravemente colposi non integrano degli illeciti, non potrebbero indurre alcuno a ravvisare ragionevolmente elementi di responsabilità per reati in materia di stupefacenti, e non sono stati connotati dall'elemento soggettivo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come affermato nella sentenza assolutoria.
Invero la valutazione del dolo o della colpa grave richiesta al giudice della riparazione dall'art. 314 c.p.p., comma 1 - pur operando necessariamente sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione - è del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella effettuata da quest'ultimo, non dovendo il primo dei detti giudici stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) rispetto alla produzione della detenzione, per l'idoneità di tali condotte, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria (vedasi, ex multis, Cass. Sez. IV, 10.3.2000, n. 1705, Revello), e nel caso in esame il giudice della riparazione ha rilevato che i descritti comportamenti ritenuti gravemente colposi hanno in concreto "indotto", o concorso ad indurre, il giudice della cautela ad emettere il provvedimento restrittivo.
Del tutto estraneo al thema decidendi è, poi, il riferimento del ricorrente ad una asserita "falsa testimonianza" in ordine ad una conversazione telefonica assunta come intercorsa tra l'odierno ricorrente ed il coimputato.
Quanto alla ulteriore affermazione della Corte territoriale in ordine al rilievo assunto dal "silenzio" serbato dall'IS sulle circostanze contestategli come gravi indizi di colpevolezza, la stessa resiste agevolmente alle censure del ricorrente. Invero, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano, bensì il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa (Cass. Sez. IV, 18.3.2003, n. 16370, Giugliano). Qualora l'imputato soltanto sia in grado di fornire una logica e plausibile spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini (quella che il ricorrente afferma di avere fornito soltanto in sede di giudizio), il mancato esercizio di una facoltà difensiva quanto meno di allegazione di elementi favorevoli vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare (Cass. Sez. IV, 19.2.2003, n. 15413, Macrì ed altro;
vedasi anche Cass. Sez. IV, 7.10.1994, n. 1365, Min. Tesoro in proc. Franceschetto, la quale ha affermato che in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accettabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per sostituire od eliminare lo stato di privazione della libertà).
A tali consolidati principi di diritto si è attenuto nel caso in esame il giudice della riparazione, il quale, dopo avere illustrato ut supra specifiche circostanze ritenute riconducibili ad un comportamento improntato a colpa grave del richiedente e tale da essersi posto in rapporto sinergico con l'adozione delle misure cautelari adottate, ha rilevato, con riferimento al mantenimento di detta misura, che l'IS non diede "per tutto il periodo della custodia cautelare e fino al dibattimento" alcuna spiegazione "su quanto emerso, avvalendosi di una facoltà di non rispondere certo legittima ma esercitata in una situazione - chiaramente idonea a fuorviare gli inquirenti e chiaramente ascrivibile al medesimo attuale ricorrente - nella quale non poteva non risultare palese per chiunque, anche per l'IS" che la mancata plausibile spiegazione delle circostanze che avevano condotto alla emissione dei provvedimenti restrittivi della sua libertà personale non poteva non rafforzare negli inquirenti il ragionevole convincimento, già tratto dai gravi indizi di colpevolezza posti a base dei citati provvedimenti, dell'illecita attività di trafficante di droga svolta dall'IS Shkelquim. Sono dunque infondate le censure del ricorrente sul punto, così come lo è, manifestamente, quella di travisamento del fatto, atteso che nell'ordinanza impugnata si è valorizzato il silenzio tenuto "fino al dibattimento", sicché a nulla vale che il ricorrente opponga la circostanza che in tale sede egli abbia fornito quelle notizie e quelle spiegazioni che in precedenza aveva ritenuto di non rendere note agli inquirenti.
In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente applicato, e senza incorrere in illogicità o carenze motivazionali di sorta, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 34559 del 26 giugno 2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza od imprudenza, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità; ciò previo esame della condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutatone "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso dell'IS va rigettato, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese del grado.
Sussistono giusti motivi, considerato anche che il competente Ministero si è limitato, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, a richiamare quanto dedotto davanti alla Corte territoriale, per compensare integralmente le spese sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006