Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 47173
CASS
Sentenza 6 dicembre 2005

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Il delitto di frode fiscale previsto dal n. 5 dell'art. 4 L. 7 agosto 1982, n. 516, è un reato di condotta, che si perfeziona al momento in cui vengono emesse o utilizzate fatture per operazioni commerciali che siano totalmente o parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, al fine dai realizzare una evasione tributaria o un indebito rimborso tributario al fine di farli realizzare a terzi, sicchè non è necessario che si realizzi perchè il reato stesso si consumi. Ne deriva che il reato si consuma appena la fattura falsa è emessa o utilizzata; se le fatture sono più di una, i reati sono molteplici, anche se unificabili con il vincolo della continuazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario, cioè l'evasione o l'indebito rimborso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 47173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47173
    Data del deposito : 6 dicembre 2005

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