Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Il delitto di frode fiscale previsto dal n. 5 dell'art. 4 L. 7 agosto 1982, n. 516, è un reato di condotta, che si perfeziona al momento in cui vengono emesse o utilizzate fatture per operazioni commerciali che siano totalmente o parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, al fine dai realizzare una evasione tributaria o un indebito rimborso tributario al fine di farli realizzare a terzi, sicchè non è necessario che si realizzi perchè il reato stesso si consumi. Ne deriva che il reato si consuma appena la fattura falsa è emessa o utilizzata; se le fatture sono più di una, i reati sono molteplici, anche se unificabili con il vincolo della continuazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario, cioè l'evasione o l'indebito rimborso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 47173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47173 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/12/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1335
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 5904/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE GD e VE IA;
avverso la sentenza, in data 26/11/2003, della Corte d'Appello di Trieste;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere, Dott. Fausto Cardella;
Udita la requisitoria del pubblico ministero, Sost. Proc. Gen., Dott. Martusciello Vittorio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
VE GD e VE IA, tramite il difensore, ricorrono avverso la sentenza, in data 26/11/2003, della Corte d'Appello di Trieste, confermativa della condanna, irrogata dal Tribunale di Tolmezzo, per il reati di cui agli artt. 110 e 640 bis cod. pen., L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d), e deducono.
1) la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e). La motivazione è illogica nella parte in cui, forzando i dati processuali, ritiene configurabile il delitto di cui all'art. 640 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen. invece della meno grave fattispecie di cui all'art. 316 bis, cod. pen.. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen. (malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316 bis cod. pen.". (Cass. pen., sez. 1^, 01/10/1998, Saccani ed altro, 211494). La Corte del merito fa buon governo del principio di diritto enunciato con la suddetta massima. Dapprima, espone la sequenza cronologica dei dati di fatto, rilevando come renda palese di per sè "...la sussistenza dell'originario disegno truffaldino...; passa, poi, ad esaminare le obiezioni degli appellanti, ossia l'avvenuto parziale pagamento del prezzo, l'effettiva necessità degli escavatori per la F.G.M. che, in effetti, poi li noleggiò, nonché, da ultimo, la definitività dell'acquisto dell'autocarro che pure era oggetto del contributo;
replica a ciascuna di tali considerazioni con argomentazioni di fatto, immuni da vizi logico-giuridici, come tali non sindacabili nel presente giudizio di legittimità, rilevando che:
- è stato accertato che il pagamento iniziale non è mai avvenuto, mentre è pacifico che il saldo non è stato mai pagato;
in ogni caso l'eventuale pagamento di un acconto non basta a smentire l'originario piano truffaldino, se si considera che la somma sarebbe di modesta entità rispetto all'importo totale;
- l'utilizzo di uno dei due escavatori non smentisce l'ipotesi ma la corrobora nella misura in cui è sintomatico del fatto che alla F.G.M. non interessavano affatto due escavatori per l'intera loro vita operativa, ma interessava un escavatore soltanto e per il periodo di soli sei mesi.
In esito a tale articolato apparato argomentativo, la sentenza conclude, condividendo l'opinione già del primo Giudice, che fin dall'inizio era stato concepito il fittizio acquisto degli escavatori per procurare alla società l'ingiusto profitto del finanziamento pubblico, "donde la configurazione del reato contestato, e non di quello meno grave di cui all'art. 316 bis cod. pen.". 2) violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d ed e). La Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento immotivatamente, avendola ritenuta non coltivata. La richiesta aveva lo scopo di dimostrare l'esistenza dei cantieri nei quali furono consegnate le attrezzature "Italgamma" e furono eseguite le prestazioni della "Tre M" che, invece, secondo la tesi accusatoria, sarebbero le operazioni inesistenti di cui alla seconda imputazione. Erra la Corte laddove afferma che non vi è sostanziale differenza, ai fini della sussistenza del reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d), tra l'inesistenza soggettiva delle fatture e l'inesistenza soggettiva della prestazione cui si riferiscono. Nel caso di specie, gli apparenti emittenti delle fatture sono inesistenti ma le prestazioni cui esse si riferiscono sono state realmente effettuate. Anche sotto tale profilo era importante la prova richiesta. Comunque, anche ammesso che l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti rientri nella medesima fattispecie penale che sanziona l'utilizzo di fatture soggettivamente false, vi sarebbe una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo il fatto accertato - inesistenza soggettiva dell'emittente la fattura - diverso da quello contestato - inesistenza della prestazione.
Il ricorso deve essere rigettato.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di cui all'art. 603 c.p.p., è governata dal principio di presunzione di completezza delle prove assunte e dal principio di eccezionalità, strettamente collegato al primo. Questa Corte ha affermato, infatti, che "l'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed invero, alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il Giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti". (Cass. pen. Sez. 1^, 22/03/1999, PG in proc. Merlino, 215128, conf.:
sez. 6^, 02/12/2002, PG in proc. Raviolo, 222977). La valutazione del Giudice sulla conferenza e rilevanza della prova deve essere severa nell'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, ma non può mancare neppure nelle ipotesi di nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado o richieste dall'imputato che non sia comparso in quel giudizio senza sua colpa, di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo, la cosiddetta rinnovazione obbligatoria. In tal senso questa Corte si è pronunciata costantemente (per tutte: sez. 7^, 10/01/1993, Saulle, 223821). La rinnovazione del dibattimento, dunque, è un'ipotesi eccezionale, discrezionalmente apprezzabile dal Giudice che deve valutarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
La Corte d'Appello ha escluso l'ammissibilità delle prove richieste, ritenendola irrilevante, perché "...ove in via d'astratta ipotesi le prestazioni fossero state davvero effettuate da altri soggetti rimasti sconosciuti, ciò non di meno rimarrebbe ferma la fattispecie criminosa contestata, dovendosi considerare inesistenti non solo le prestazioni mai eseguite, ma anche quelle rese da soggetti diversi da quelli risultanti dalla documentazione registrata nella contabilità ed utilizzata ai fini delle dichiarazioni annuali d'imposta". Queste argomentazioni sono congrue e conformi ai principi giuridici enunciati dalle seguenti massime:
"il delitto di frode fiscale previsto dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 5 (come peraltro quello previsto dagli altri numeri dello stesso articolo) è un reato di condotta, che si perfeziona al momento in cui vengono emesse o utilizzate fatture per operazioni commerciali che siano totalmente o parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, al fine di realizzare una evasione tributaria o un indebito rimborso tributario o al fine di farli realizzare a terzi: il risultato tributario è elemento del dolo specifico, ma non della materialità del reato, sicché non è necessario che si realizzi perché il reato stesso si consumi. Ne deriva che il reato si consuma appena la fattura falsa è emessa o utilizzata;
se le fatture sono più di una, i reati sono molteplici, anche se unificabili nel vincolo della continuazione. (La S.C., nel rigettare il ricorso, ha osservato che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario (evasione o indebito rimborso). (Cass. pen., sez. 3^, 24/09/1997, Asselti, 209461);
"Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 50, comma 4, con l'espressione - fatture per operazioni inesistenti - il legislatore ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa, e non soltanto la mancanza assoluta della operazione fatturata. Ciò è tanto vero che la nuova normativa (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, n. 5) ha espressamente compreso nella stessa fattispecie delittuosa di emissioni di fatture per operazioni inesistenti anche l'utilizzazione di fatture recante l'indicazione di nomi diversi da quelli veri. conf. Mass. n. 155400). (Cass. pen., sez. 3^, 24/10/1986, Ceci, 174829).
Alla stregua di questi principi, non si può non condividere l'opinione della Corte d'Appello secondo cui non v'è contrasto rilevante ex artt. 521, 522 cod. proc. pen., fra la contestazione d'accusa, evocante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, e la sentenza di condanna, evocante invece l'utilizzo di fatture soggettivamente false. 3) violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e). La sentenza viola il divieto di reformatio in peius. Si è ritenuto che la fattispecie configurasse il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art 640 bis c.p.. A questo punto, posto che le attenuanti erano state dichiarate prevalenti sulle aggravanti, quindi anche su quella da ultimo ritenuta, la pena di riferimento è quella dell'art. 640 c.p., sensibilmente più bassa rispetto alla fattispecie precedentemente ipotizzata (640 bis c.p.figura autonoma di reato); pertanto, si sarebbe dovuto ridurre la pena. Invece la Corte d'Appello, giudicando che la pena rientrasse comunque nei limiti edittali della fattispecie ritenuta, l'ha confermata con un frettoloso giudizio di adeguatezza. Ha errato poi la Corte nel ritenere che non vi fosse stata impugnazione in punto di pena poiché l'appello riguardava espressamente ogni capo della sentenza. Questo motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 40910 del 27/09/2005 hanno affermato il principio che il divieto di reformatio in peius riguarda le singole componenti della pena principale e non si deve rispettare solo quella complessiva. Ogni volta che l'imputato presenta la dichiarazione d'appello opera il suddetto divieto non solo per la pena complessiva ma anche per i singoli elementi che la compongono. Osservano S.U. nella citata sentenza: "Proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p., appare, infatti, superato l'orientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dell'art. 515 c.p.p. del 1930, comma 3, in base al quale il divieto della reformatio in peius andava riferito alla pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa. Deve, quindi, affermarsi che il divieto di reformatio in peius riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p., individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia non è solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 4, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto di aumento di pena consegue all'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, che riafferma un principio già contenuto nell'art. 515 c.p.p. del 1930, comma 1. La previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai - punti della decisione - ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai - motivi proposti -, lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle - richieste -, cioè al petitum sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della causa petendi. Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell'imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il Giudice dell'appello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in primo grado".
Alla stregua di tali principi, una volta che la corte d'appello ha ravvisato correttamente nella fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen., non un'ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza aggravante del delitto di truffa, avrebbe dovuto considerare la diversità della pena base tra i due reati e poi, tenendo conto della misura individuata dal Giudice di primo grado, computare anche questa circostanza, bilanciandola con le altre, beninteso senza superare ne' l'ammontare complessivo della pena, ovvio, ne' quello delle singole sue componenti.
A tal fine, annullata la sentenza nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente al trattamento sanzionatorio, gli atti vanno rinviati ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste, affinché, nel rispetto del principio di diritto enunciato, riconsideri la pena da irrogare. Va rigettato nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2005