Articolo 4 della Legge 7 gennaio 1974, n. 3
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1974
Art. 4.
Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1974
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