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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
SCARPINO FRANCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1860/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5692 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10530 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5957/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di sollecito/accertamento in epigrafe indicato notificato per il pagamento della Tari anni 2019 e 2020.
La società ricorrente, esercente l'attività di corriere espresso, nel comune di Milazzo, in Indirizzo_1
nn. 88/92, esponeva di essere conduttrice di un capannone industriale di circa 990 mq. di cui circa
90 mq. destinati ad ufficio, con relativa area di pertinenza destinata a parcheggio di circa 550 mq. in catasto al foglio 21, particella 12 in forza di contratto di locazione registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04.07.2017 al n. 1572, serie 3T.
Esponeva di non detenere ad alcun titolo altri immobili siti nel comune di Milazzo e che, quindi, non poteva essere richiesta la tassa oggetto dell'avviso impugnato relativa ad un immobile sito in Indirizzo_2.
Il comune di Milazzo rimaneva contumace.
In assenza della costituzione del comune resistente. la valutazione della legittimità della tassa pretesa non può che essere valutata in base alla motivazione dell'avviso impugnato.
L'atto in esame non consente di comprendere se ed in base a quale accertamento la società ricorrente sia titolare di un immobile in Indirizzo_2, cioè del presupposto oggettivo della tassa.
La mancanza della prova del presupposto oggettivo dell'atto di accertamento impugnato determina la fondatezza dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna il comune resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali che si liquidano in euro 850,00 per compensi oltre iva e cpa. Messina 14 ottobre 2025. Il presidente Antonino Fichera
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
SCARPINO FRANCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1860/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5692 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10530 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5957/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di sollecito/accertamento in epigrafe indicato notificato per il pagamento della Tari anni 2019 e 2020.
La società ricorrente, esercente l'attività di corriere espresso, nel comune di Milazzo, in Indirizzo_1
nn. 88/92, esponeva di essere conduttrice di un capannone industriale di circa 990 mq. di cui circa
90 mq. destinati ad ufficio, con relativa area di pertinenza destinata a parcheggio di circa 550 mq. in catasto al foglio 21, particella 12 in forza di contratto di locazione registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 04.07.2017 al n. 1572, serie 3T.
Esponeva di non detenere ad alcun titolo altri immobili siti nel comune di Milazzo e che, quindi, non poteva essere richiesta la tassa oggetto dell'avviso impugnato relativa ad un immobile sito in Indirizzo_2.
Il comune di Milazzo rimaneva contumace.
In assenza della costituzione del comune resistente. la valutazione della legittimità della tassa pretesa non può che essere valutata in base alla motivazione dell'avviso impugnato.
L'atto in esame non consente di comprendere se ed in base a quale accertamento la società ricorrente sia titolare di un immobile in Indirizzo_2, cioè del presupposto oggettivo della tassa.
La mancanza della prova del presupposto oggettivo dell'atto di accertamento impugnato determina la fondatezza dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna il comune resistente a rimborsare al ricorrente le spese processuali che si liquidano in euro 850,00 per compensi oltre iva e cpa. Messina 14 ottobre 2025. Il presidente Antonino Fichera