Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/1988, n. 2101
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Sentenza 15 novembre 1988

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La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell'elemento psicologico che anima il comportamento dell'agente. È così configurabile il paradigma legale dell'art. 307 cod. pen., quando l'ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 306 cod. pen., quando l'adesione a fornire rifugio sia ispirata dall'intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa. ( V mass n 159810; ( V mass n 162279).*

Nell'ipotesi in cui sorge la possibilità di riscontrare la connessione sostanziale dell'identico disegno criminoso tra i reati oggetto del procedimento meno progredito rispetto a quelli dei quali l'imputato è stato chiamato a rispondere in altro procedimento giunto ad una fase processuale più avanzata, il primo procedimento deve essere sospeso.*

L'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 304 ("misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale") è condizionata inderogabilmente alla completa confessione, da parte dell'interessato, di tutti i reati (nella specie è stato confermato il diniego del beneficio mancando la confessione di taluni reati, per i quali era stata affermata la responsabilità dell'imputato).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/1988, n. 2101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2101
    Data del deposito : 15 novembre 1988

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