Sentenza 15 novembre 1988
Massime • 3
La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell'elemento psicologico che anima il comportamento dell'agente. È così configurabile il paradigma legale dell'art. 307 cod. pen., quando l'ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 306 cod. pen., quando l'adesione a fornire rifugio sia ispirata dall'intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa. ( V mass n 159810; ( V mass n 162279).*
Nell'ipotesi in cui sorge la possibilità di riscontrare la connessione sostanziale dell'identico disegno criminoso tra i reati oggetto del procedimento meno progredito rispetto a quelli dei quali l'imputato è stato chiamato a rispondere in altro procedimento giunto ad una fase processuale più avanzata, il primo procedimento deve essere sospeso.*
L'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 304 ("misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale") è condizionata inderogabilmente alla completa confessione, da parte dell'interessato, di tutti i reati (nella specie è stato confermato il diniego del beneficio mancando la confessione di taluni reati, per i quali era stata affermata la responsabilità dell'imputato).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/1988, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1988 |
Testo completo
ASSIRI
L 21 01
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DE POPOLO ITALIANO 15.11.88 del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 1835
PASQUALE V. MOLINARI Presidente Dott.
1. Dott. VINCENZO SERIANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
-> N. 11016/88 2. >>> UC DE VE
3. >> VINCENZO VALENTE
3 ANTONIO LA EN
->
ha pronunciato la seguente
B & nei confronts do SENTENZA
sul ricorso proposto dal 1) LE RA;
2) TE LI;
5) SA RL;
3 GA AT;
4) AR RL;
nonchè da questi stessi e da:
8)EL RI;
6) FI ED;
7) LO NO;
10) IO LO;
11) AL AR;
9) AM CE;
12) AR VI;
-13)LE RA;
14) NT M.SA;
15) C OK UR;
16) DE ST ME
17) DI IO M.OS;
18) DI SI ANTONIO
19) AG HO;
PEREUR;
20) SS G. CA;
21) GL AT;
22) CA SE;
23) NA IN;
24 AL AN;
-
25) NC AN;
-26) IL RL;
"
27) SS DO;
28) SS LI;
29) GI IO;
31)BR SE. 30) OM AN;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di
RI, in data 17.12.87.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. N. VALENTE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale DR. VITALE
che ha concluso per l'ann. con rinvio in acc. del ric.
del P.G. nei confrontidella LL, del SA,
dello ZI e del IL;
inmm.tà dei ricorsi del BO, del AL, del De TE, di US
DO e US IL, della LL e dello IN-
cAN; rigetto del ricorso degli altri imputati.
Dichiararsi la nullità della sentenza nei confronti dellaLE per per omessa pronuncia sul capo 22/B
e rinvio al giudice di merito.
Udito il Difensore Avv. Bianca Giudetti SE
DO Angelucci SE De Luca.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
La Corte di Assise di Appello di RI, ר
in parziale con sentenza in riforma delle senteng lla, loca .3.
Assise il 16 luglio 1985 e 26 marzo 1986, per la sola parte che ancora interessa, dichiarava:
ER FE responsabile di numerosi delitti
(Banda armata, attentati all'incolumità personale istiche rapine, porto per finalità terroristi e detenzione illegittim pluriaggravati di armi ecc.) e, dichiarando tali reati unite dal vincolo della continuazione con quelli, per i quali, l'imputato aveva riportato condanna con altre sei sentenze, fissava in anni
21 di reclusione la pena complessiva%;B
LO NO colpevole del delitto di porto e detenzione illegali, aggravati, di un ordigno esplosivo
2, con la concessione delle attenuanti generiche,
10 condannava a pena di giustizia;
Bellia TARIO responsabile di porto 9 detenzione ille-
gali, per fini terroristici, di armi da sparo e, con la diminuente ex lege 34/87, lo condannava alla bena di anni 1 mesi 8 e giorni 15 di reclusione;
AM CE, responsabile di rapina pluriaggrava-
ta, continuata in relazione a vari altri reati. con- dannandolo a pena ritenuta di giustizia;
HI LO responsabile di Banda armata ed altro;
AL AR, responsabile ggravato di armi%;B 4.
AR VI, colpevole di Banda armata e di detenzio ne continuata di armi e munizioni per fini di terrori SMO condannandolo a pena di giustizia dopo aver di chiarati unificati, tutti i reati, sotto il vincolo della continuazione;
LE UR responsabile di Banda armata e di altri numerosi reati, puniti, tutti, per il vincolo della continuazione;
condannandola a pena ritenuta equa
CO MA Perisa, responsabile di porto e detenzio ne illegale, per fini terroristici, di armi e munizio ni dichiarando, detto reato, riunito per il vinco+
lo della continuazione, con altri PER I QUALI CAIMPUL
tata aveva riportato condanna con sentenza della stesse
Cute di Assise di Appello in data 25.6.1982.
RO Haure, responsabile di banda armata, dichiaran-
da 1 rato unificato, per il vincolo della continua-
zione, a quelli per i quali l'imputato aveva riporta-
to condanna con altra sentenza della stessa Corte
ai Assise di Appello;
DE ST ME, reesponsabile di banda armatal ed altroi
DI RI RI OS, colpevole di Banda armata, deten zione di armi a fine di terrorismo, vari episodi di di reato, istigar adannandol oluriaggravate .5.
anni condue di reclusione, i doppi benefici di leg-
reati peria seguito di unificazione di tutti ge,
continuazione;
DI SI ANTONIO, colpevole di rapina pluriaggravata e dei connessi reati sulle armi, unificando detti reati, per COnualzone, con quelli per i quali il Di ST aveva riportato condanna, con sentenza
della Corte di Assise di Appello di Milano, ed aumentando di undici met di reclusione la pena inflitta in tale sentenza;
OR responsabile di Banda armata FARAGIAA
rapine pluriaggravate, porto detenzione e fabbricazio-
e ne illegale, di armi munizioni, a fini di terrorismo sequestro di persona, violazione di domicilio ed altro, condannandolo ad un unica pena, per effetto della one di tutti i reati per la continuazione;
FRASSINETI IA CA, responsabile di rapine pluriaggra vate, porto e detenzione illegali di armi a fine
terroristico ed altro, dichiarando tali reati avvinti
dal vincolo della continuazione con quelli per i quali, 1 AS, aveva riportata condanna con sentenza di quella stessa Corte in data 27.11.1984;
GL AT, colpevole di banda armata, porto e detenzione illegali di armi a fini di terrorismo altro condan ndola a pena di giustizia, con il .6.°
diniego dei benefici di cui alla legge n. 304 del
1982;
CA SE, responsabile di porto illegittimo di una pistola, condannandolo pena ritenuta equa%;B
NA IN, responsabile di rapina pluriaggrava ta, furto pluriaggravato, porto e detenzione di armi a fine di terrorismo, lesioni personali pluriaggra- vate ed altro, condannandolo a pena di giustizia,
ritenuta la continuazione tra detti reati%;B
AL DA, responsabile di banda armata, più episo di di attentati per finalità cerroristiche, rapine aggravate ed altro e, riunendo detti numerosi reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusio
ER RL responsabile di numerosi delitti (Bar
da armata, episodi di attentati per finalità terroristi che, rapine pluriaggravate ed altro), condannandolo ad un'unica pena, con diniego di applicazione della diminuente di cui alla legge n. 34/87;
NC AN, responsabile di rapine pluriaggra-
vate, porto e detenzione di armi per fini di terror
smo,furti pluriaggravati, apologia di reato ed altro,
conti ado detti reati, uni
NC .7.
di Appello di Milano del 7.10.1985 ed aumentando di anni tre di reclusione la pena, con quella, irro gata;
IL RL, responsabile di concorso im rapina,
pluriaggravata, porto e detenzione di armi a fine di terrorismo ed altro, condannandolo a впаna di giusti zia;
US DO, responsabile di porto e detenzione aggravata di armi ed altro;
SS LI, colpevole di porto illegale di arma;
SALI RL, colpevole di vari gravi delitti
(banda armata, danneggiamenti seguiti da incendio,
porto e detenzione continuata di armi a fini terro-
ristici ed altro), condanandolo ad un'unica pena,
per il riconoscimento della continuazione;
SERGIO IO colpevole di numerosi delitti, che dichiarava avvinti dal vincolo della continuazione fra di loro e con quelli per i quali il EG, aveva riportata condanna con la sentenza della Corte di
Assise di Appello di Roma del 30.10.1984 ed applican-
do nei suoi confronti i benefici di cui all'art
2 della legge n. 34/87; commutando la originaria pena dell'ergastolo in quella di anni 30 di reclusione;
AN LI responsabile di concorso in detenzione legale di una pistola, con condanna ad equa pena. .8. .
TO CE colpevole di concorso in rapina pluriaggravata e conseguenziali reati sulle armi, di chiarando gli stessi uniti in continuazione con quel li per i quali l'imputato aveva riportata condanna con la sentenza della stessa Corte in data 17.12.1983,
›
e, ricalcolando un unica pena per tutti;
BR SE, responsabile di concorso in rapi na pluriaggravataavatas consegnenziali delitti sulle armi
e sequestro di persona aggravata, dichiarando detti per continuazione con quelli per i qualireati uniti, P
il IO era stato condannato con sentenza della
Corte di Assise di Appello di Milano del 20.11.1985,
apportando alla pena inflitta con la stessa un aumen
-o di un anno di reclusione e £. 200.000= di multa.
Con la stessa sentenza, sempre limitatamente alla parte che ancora i ressa, erano assolti per insuf-
ficienza di prove, in riforma della sentenza di pri
mo grado che ne aveva affermata la responsabilità
ER AR e AN IA AR, in ordine ai capi di imputazione 44 a, b. C. e, f, g, i,1, m n (attentato per finalità di terrorismo ai danni di
AL CA e RI OV e reati connessi);
Di Stasi ON,in ordine all'imputazione di furto
pluriaggravato (capo 39);
quindi, prosciolti per amnistia LL RA .9.
le, SErsante LI IA AN EN, in ordine al delitto di cui all'art, 307 C.P., così modificata l'originaria imputazione di partecipazione a banda armata (art, 306 C.P.), per la quale era stata af-
fermata la responsabilità con la sentenza di primo grado.
Il procedimento in esame ha ad oggetto l'analisi e l'accertamento delle conseguenti implicazioni di ordine penale di una minima parte dell'attività
eversiva che abbia "svilupparsi, negli anni settanta,
in Piemonte, e, cioè, quella riguardante il gruppo denominato N.C.T. con tutte le sue aggregazioni. ricostruzine dei fatti sarà condotta in una estelerondotta, sintesi, entro gli stretti limiti imposti dalla deci- sione delle varie questioni proposte con i motivi
di ricorso.
Sembra opportuno, in proposito, ilevarevare che, ormai non è più in discussione il carattere di banda armata del sopradetto gruppo, essendo stata verificata, con sentenze divenute irrevocabili, la sussistenza dei requisiti posti dalla norma incriminatrice e nessuno attuali ricorrenti pone questione in merito a tale sussistenza. EL tutto inutile, quindi,
si appalesa la ricostruzione dell'ambito in cui sorse si estese la banda armata in questione, le sue .10.
modalità di aggregazione e di azione, il progetto politi da essa accolto e le linee di intervento lungo le quali essa ha operato.
Va solo commentato che, secondo le concordi dichiara zioni degli imputati "pentiti" 0 "dissociati" le
funzioni propulsive e decisionali dell'organo diretti vo della banda erano svolte dai componenti la cosiddet ta "sede politica"
Passando, quindi, alla individuazione dei fatti speci-
(fici,la cui analisi è ancora in discussione, va osser
vato che, secondo quanto si legge nella sentenza impu.
gnata, dopo un primo procedimento penale sviluppato nei confronti di LU LI e ER AR,
delitto di banda armata perchè partecipi dei erano approfonditi gli accertamenti sui rappor contatti che si erano svolti tra gli aderenti le dichiarazioni ed i H.GrF, ed, attraverso tal DElla Corte Fernando, si identificava in EL di
ME UC uno di quelli che dapprima aveva mili
tato nei N.C.T. ed aveva, successivamente, aderito
a P.
Il EL ME - incriminato dal G.I. di RI, per il delitto ex art: 306 C.P. rendeva piena confet on 11.
dettagli, ammetteva la sua partecipazione a numerose azioni delittuose compiute dagli appartenenti ai suddetti nuclei dal marzo del 1979 ed effettuava numerose chiamate in correità.
Le sue dichiarazioni confermavano l'inserimento nel-
la banda del LU e del ER ed evidenziavano gli stretti contatti che si erano instaurati tra il nucleo di Settimo Torinese ed un gruppo di perso-
ne di CH VA (IO, RE, FA bri ed altri),
fortando indicazioni accusatorie specifiche anche ne confronti di tali persone e di alcuni membri di P.L.
Sulla base delle affermazioni del DE1 ME, si procedeva a cANco di numerose persone%;B fra gli impu- tati, una posizione di spicco assumeva LI DA,
il quale spontaneamente rivelada suoi trascorsi di militante dei N.C.T., dall'autunno del 1977 alla primavera del 1980, confermando ed integrando le rivelazioni fatte dal EL ME, ed offrendo un'imponen te quantità di notizie su numerosi episodi delittuosi alla maggior parte dei quali, egli aveva parteci pato materialmente Su coloro che avevano concorso a realizzarli, sulla struttura della banda, sulle odalità operative sulla sua diffusione terri-
e sugli stretti contatti con "compagni .12.°
di M, laNO.
Le dichiarazini del LIc - che riguardavano anche perio i di tempo non rientrati nelle confessioni dei
EL ME facevano luce sulle attività interne della banda (riunioni politiche e preparatorie dell azioni di eversioni;
schedature e sopralluoghi;
custodial di armi e documenti) e contribuivano notevolmente a delineare il ruolo discrezionale svolto da varie persone, tra le quali, NT, IN, IL
LU, ER, NCo, GG ed altri.
Il LIc formulava specifiche chiamate in correità
nei confronti di persone che, per conoscenza diretta.
• secondo quanto aveva appreso, avevano participato alla commissione dei singoli fatti delittuosi;
indican tha numerosi altri, Cialente, E uroquele TT,
IAoglio, De TE, ON, D'RI, ZO e RD
(questi ultimi due operanti in Lombardia).
TI AR, con confessioni e chiamate Altro imputato,
in correità in senso proprio, contribuiva ad avvalot rare le acquisizioni già raggiunte in merito agli episodi di violenza ai quali aveva preso parte ed offriva un notevole contributo per l'identificazione di altri aderenti al gruppo aversivo. Il predetto,
di Layer partecipato ad alcune tra l'altro,
Svoltesi verso la fine oni clandestin .13.
mente presenti anche AN, MM, ON, Cro-
ce ed altri;
B narrava
, dipoi aver fatto visita a
Pescara al BE, che era latitante e che era ospit te di alcuni compagni" di quella città (SA
LI, LL EL e IN AN EN), dai quali,
anche egli, era stato ospitato per il "fine settimana".
Anche numerosi altri imputati nel frattempo arrestati
ноднев,(Bcchio, Brit Cialente, Fabbri, FAraggiana,
IAoglio, PO, CI, TT, OR,
IA, SE, SP, VE, IE e ZANnetti)
rendevano ample ammissioni, in ordine alla partecipa-1
zione ai fatti loro ascritti e fornivano indicazioni preziose sul conto dei correi.
In particolare, lo ZANnetti forniva notizie d'indub
bio valore sulla composizione della banda, sulle armi in sua disponibilità e sulle riunioni svoltesi in una soffitta di Corso Brescia, locata dal BE
дё lo stesso, poi, sin dall'inizio, riconosceva responsa bile della partecipazione con il ruolo di copertura all'i zione nello stabilimento della Frantek e,
perciò, al più grave degli episodi compiuti dagli appartenenti al gruppo, in ordine al quale sembra opportuno evidenziare quanto segue: come risulta cartato anche per ammissioni pacifiche dei responsa di violenza era stata progettata albo .14.
scopo di reagire al licenziamento vari dipendenti
Fiat.
Partecipanti all'aggressione armata, nel corso del
la quale fu ucciso uno dei guardiAN dello stabili mento ed altro sorvegliante fu gravemente ferito, furono Alfieri FE, LI, DA, BE Lu
ciano, TI CA, EL ME UC e AM
RT. Tutti e sei i componenti del nucleo operati Quidato dalvo facevano parte del gruppo di Settimo, UI
BE, che aveva distribuito i ruoli e le armi.
Per i fatti erano imputati, a titolo di concorso, anche
ER CA e AN IAcarlo, ponendosi a loro carico di avere partecipato alle riunioni di vend nelle quali si era progettata l'azione eversiva ed carico del primo anche la circostanza che si era
impegnato a procurare giubbotti antiproiettili, non forniti, in concreto, a causa di un suo ritardo.
I due, come già si è evidenziato, erano ritenuti respon sabili in primo grado ed erano, poi, assolti per insuf ficienza di prove dai giudici di appello.
Pure il BE, dopo iniziale e persistente negativa,
decideva di rendere piena confessione e, così ini-
ziava col travesare le varie fasi della sua illecit.
lai primi contat .15.
facente capo alla rivista "Rosco", all'inserimento -
nel dicembre del 1978 nella banda armata già operante
-
(da allora denominata N.C.T.), dettagliando, con precisi riferimenti, l'intera attività in essa svolta,
anche a livello orgANzzativo, le azioni compiute nel periodo della latitanza trascorsa in Piemonte,
in Lombardia ed a Pescara e tutto l'iter che aveva portato alla realizzazione dell'azione contro la
EK.
Rivelava, quindi, le azioni che trovavano il loro inquadramento in "campagne", condotte contro eventi o posizioni ritenuti di importanza preminente.
IL medesimo riconosceva, altresì, di essere stato il principale orgANzzatore dell'azione portata contro la NE ed in più di un'occasione, precisava che nelle riunioni nelle quali era stata dapprima abastata
6,201, coconcretata-e deliberata l'azione di sabotaggio
alla EK con azzoppamento del guardiano, avevano partecipato anche il ER ed il AN, affer-
mando che con quest'ultimo, aveva, più volte, discus so del progetto.
Sulla numerosebase delle rivelazioni del BE,
altre persone erano inquisite e, tra queste, anche la Colella, il Sersante e 10 INgAN, che erano putati di partecipazione alla banda armata, ponendo 16. a loro carico la circostanza di avere ospitato quell latitante, oltrechè altri due esponenti del gruppo eversivo (ER e TI).
Dal gennaio del 1933, anche l'imputato IS Andrea
ammetteva le sue responsabilità e si dava a rivela-
re la propria attività di militante nell'orgANzza
zione illegale di "Rosso" nella quale era entrato agli inizi del 1978, percorrendo varie tappe, fino ad inserirsi nella cosiddetta "Segreteria“ milanese
Muovendo da tale elevato livello di inserimento, 10 stesso e˜a in grado di confermare e sviluppare le dichiarazioni del BE, soprattutto in merito alla preparazione e decisione delle cosiddette "compagné
A riguardo delle modalità nelle quali era stata dedisa la permanenza del BE a Pescara ed a proposita della partecipazione del AN alla decisione del
ad un complesso della Fiat. l'azione di attacco
Altre rivelazioni sull'eversione piemontese erano
offerte, poi, dalla confessione di UA RT,
mentre chiamato in correità del BE-, il quale, Yammet.
teva la sua partecipazione a vari attentati e rapine,
indicava, volta a volta, i complici, dei quali precisa va il ruolo svolto.
Avverso l'indicata hanno presesto.
M
per Cassazione gli imputati indicati 80 .17.
ca ed il Prco. Gen., nei confronti di LL, Ser-
sante, INgAN, RO e AN.
Quest'ultimo ha denunciato vizio di motivazione,
precipuamente sotto il profilo dell'omessa conside-
razione di circostanze decisive, in relazione alla
'derubricazione dell'imputazione di Banda armatanei confronti della Colella, del Sersante e dello ZinganiINgAN
ed all'assoluzione dei delitti di cui ai capi 44
a, b, c, e, f, g, 1, m ed (attentato pe finalità
di terrorismo ai danni di AL AR e RI Giovan ni e reati connessi) nei confronti del ER e
DE IL.
Degli imputati, @C IC, AL
MA, De TE IN, US DO M ys
IL, LL EL e INgAN EN non hanno presentato motivi;
gli altri hanno dedotto i motivi qui in appresso esaminati.
All'udienza, il Proc. Gene.oltre le richieste riguar danti i ricorsi proposti, chiedeva l'annullamento, con rinvio, dell'impugnata sentenza nei confronti della LE sul punto concernente il capo 22 bis dell'imputazione per omessa decisione sullo stesso.
Considerazioni in diritto:
Rileva preliminarmente la Corte che devono dichiarar si inammissibili i ricorsi proposti da CC HE .18.
gelo, AL MA, De TE IN, US
DO, US IL, LL RAhele eINgAN
EN, perchè a sostegno degli stessi non sono sta
ti presentati motivi.
Inammissibile è da ritenersi Pane il ric orso propo sto da LE UR, giacchè, mentre il primo moti vo dedotto a suo sostegno- circa un asserito vizio di motivazione in ordi alla ritenuta responsabilità -
è assolutamente generico, non contenendo alcuna indi-
cazione delle ragioni sulle quali era da fondarsi la censura, il secondo motivo (violazione di legge per essere stata ritenuta responsabile dei reati riportati ai capi 54/A e 56/G, mai a lei attribuiti
è mANfestamente infondato, in quanto, nè del dispo sitivo della sentenza impugnata, nè hellamotivazioneMellapolive della stessa risulta un'affermazione di responsabilità
per i reati in questione. Nel corso del discorso moti-
vazionale afferente la posizione della LE risulta,
soltanto, affermato che questa non avrebbe confessato
i fatti di cui alle due imputazioni, ma tale afferma zione è rimasta completamente priva di conseguenze,
in quanto sono stati riconosciuti anche quei benefil cip in relazione ai quali, 'affermazione era stata formulata,
Ancora inammissibile è il ricorso di CO M, Teresa, .19.
per la mANfesta infondatezza dell'unica doglianza
(dodotta.
Difatti, contrariamente a quanto asserito in ricorso,
l'impugnata sentenza contiene idonea motivazione
circa la determinazione della pena, che, tra l'altro!,
risulta contenuta in giorni 15 di recluisone e percip, in limiti tanto ristretti,da non abbisognare di ampio
discorso giustificativo.
Inammissibile va ritenuto anche il ricorso di TT
AR, in quanto, con l'unica censura formulata,
si propone una diversa valutazione degli elementi probatori di già esaminati dai giudici del merito e si richiede, perciò, un riesame del fatto che esula dai limiti istituzionali entro i quali deve svolger.
si il giudizio di legittimità.
Infondata è da considerarsi, poi, la richiesta formul lata dal Proc. Gen. presso questa Corte nei confronti della LE. Benvero, a prescindere da ogni considerazione in lordine alla ammissibilità della richiesta, in assen za di una specifica impugnazione da parte del P.M.
cui competeva, va rilevato che l'omessa considerazio- ne della specifica imputazione, da parte del giudice di appello, non riguarda il giudizio di responsabili
*
tà sullo stesso, bensì una parte della motivazione
* .20.
che è del tutto irrilevante ai fini della decisione
Risulta, infatti, dal dispositivo della sentenza im pugnata (f. 213) che contro la LE è stato dichiara to non doversi procedere in relazione ad alcuni rear
- fra i quali non risulta compreso quello in cont ti testazione -; che nei confronti della stessa è sta-
ta ridotta la pena inflitta in primo grado (f. 224)
ed infine che, per tutte le altre statuizioni, (com presa, quindi, l'affermazione di responsabilità della
LE, per il detto reaton èCreato stata confermata la
sentenza di primo grado (f. 232).
Quanto, poi, alla motivazione riguardante la posi-
zione dell'imputata in argol to, deve rilevarasi come in essa manchi l'indicazione del reato di cui el capo 22 bis soltanto nella parte in cui è determi nato l'aumento di pena in continuazione per tutti
i reati che sono stati considerati rientranti in que sta. L'omissione, però, è sensa effetto pratico, 205
chè & giudici di appello - come risulta sempre dal-
la motivazione a f. 175 - hanno, dapprima determinat to l'aumento di pena complessivo e, poi, hanno fra.
zionato questo tra i vari reati per i quali era sta-
to ritenuto il vincolo della continuazione.
Sempre in via preliminare, rileva la Corte che i
قوم و
26/C, dei quali reati di cui ai capi 23/B, 25/D¨ . 21.
è stata dichiarata responsabile Di Torio M. Rosa
si sono estinti per prescrizione, in quanto dal momen
- 7 9, 26 11 e 20.12.1978 to della loro consumazione decorso il periodo prescrizionale è ampiamente massimo (anni 7 e mesi 6, per la riconosciuta preva-
lenza delle attenuanti generiche). In ordine a detti reati, quindi, l'impugnata senten-
senza rinvio nei confronti dellaza va annullata
Di IO e va, conseguentemente, eliminata la pena stabilita per gli stessi, in mesi tre di reclusione
e £ . 168.000= di multa.
'assando all'esame del merito dei ricorsi ammissibil va per primo preso in considerazione quello propostol dal B.G. e va Osservato come lo stesso risulti fonda
о e vada, perciò, accolto solo nella parte riguardante li imputati ER e Santilli
Va premesso che, per principio ormai costantemente
affermata, poichè la legittimità dell'assoluzione ber insufficienza di proveваa quale condizione il
carattere dell'obiettività del dubbio, per addivenir legittimamente ad una decisione di tal genere, il giudice deve dimostrare, con motivazione adege ata,
di aver preso in considerazione e valutato tutti gli elementi di prova emersi dall'inchiesta giudizia ria e di non tato grado di esprimere .22.
un sicuro giudizio di colpevolezza, o di innocenza dell'imputato,
Va ribadito, quindi, che, nel sistema processuale vigente, ispirato al principio del libero convinci mento del giudice, la valutazione e l'utilizzazione
degli elementi probatori sono rimesse all'apprezza- mento del giudice del merito, il quale è tenuto, però,
a fornire la dimostrazione dell'esattezza dell'opera zione intellettuale compiuta, con motivazione, che,
per sottrarsi al controllo di legittimità, non deve
risultare frutto di valutazioni monche od inesatte,
о di orgANzzazione arbitraria del compendio probato rio e deve essere esente da contraddittorietà, omissioni o mANfesta illogicità. In relazione а sali principio, la motivazione sul punco, dell'impugna a sentenza è, sotto vari profili censurabile, attesochè le ragioni di perplessità mANfe
state dai giudici di appello, con riferimento alla
colpevolezza dei due imputati che era stata ritenuta
in primo grado, non appaiono fondate su una valuta-
zione del materiale probatorio condotta secondo i canoni valutativi più innanzi ribadi ti.
Benvero, con la succinta e riduttiva motivazione in relazione a quella tanto più completa ed ampia contenuta nella sentenza di primo irado .23.
in ordine alla partecipazione dei due imputati in questione nel grave attentato portato alla EK,
i giudici di appello hanno, anzitutto, illogicamente ed apoditticamente non risultando dal contesto motivazionale un'idonea spiegazione a tanto negata valenza orobatoria ad alcune circostanze di fatto emergenti dalle dichiarazioni del BE e ritenute particolarmente significative dai primi giudici,
tra le quali assumono rilevanza particolare: ziunio la presenza del AN e del ER alla missio ne nella quale si era prospettata l'effettuazione di un fottenuna ttentato ad un complesso della Fiat; riunione la presenza sicura almeno del AN, alla missione di piazza CArducci, nella quale era stata deliberata
proprio l'azione di violenza
contro
ST, nonche uunione all'altra missione svoltasi a Milano, nel corso della quale i Torinesi - tra i quali è da ricomprendersi il AN - avevano notiziato i partecipanti della decisine dell'attentato.
Quei giudici, poi, hanno omesso di considerare nume-
rose circostanze fattuali, che, in quanto appress con ampio discorso valutativo, dai primi giudici,
dovevano esser fatte oggetto di analisi critica,
sia pure al solo fine di negare la valenza loro confe.
rita e tra qué“
le dichia sulla indicast .24.
che la fase decisionale "dell'azione Fra tek" fu de liberata dalla sede torinese e cioè, da lui stesso, "
'
Bo , Santilli e ER, precisando, tra l'altro,
che più volte si era visto con i primi due, i quali si erano dichiarati d'accordo sul progetto di un'azio ne contro l'uomo, sia pure non un omicidio (l'esa-
me della circostanza si presenta decisiva, quanto
(3) 1. portilla () meno, ai fini dell'affermazione contenuta in moti vazione f. 156 che il principio informatore della banda di evitare l'uso delle armi e, soprattutto a violenza alle persone "non è contrastato da alcun
episodio";
b) le dichiarazioni del IS in merito allo svolgi-
mento di una riunione in MIlano, in epoca successi-
va all'attentato, con la partecipazione del Santi
li, nel corso della quale "i Torinesi" si erano assunta
la responsabilità dell'accaduto, riconoscendo gli errori compiuti nell'esecuzione dell'azione, ma riven
didicando il contenuto politico della intera opera zione;
c) le affermazioni del EL ME circa l'approva zione del progetto da parte di tutti i compagni di
RI e della Valle di Susa "cioè, (di) quelli che costituivano l'orgANsmo di comando".
Gli stessi giudici, inoltre, sono incorsi in evi .25.
dente travisamento di fatti:
a) allorquando hanno affermato che il BE "dà
il AN in un'unica riunione nella qua- presente era parlato di obiettivo diverso da quello le si realizzato" (f. 157)- si è, gia rilevato, invece,
che le dichiarazioni del BE impongono di ritene re il IL partecipante anche alle altre riunion
Alle quali il progetto specifico era stato concretal
mente deciso-;
b) nell'affermazione che il TI nulla ha riferi to per fonte diretta sul AN (laddove risulta f. 739 sent. 1° grado che il Ghiotti aveva rife-
rito che, in una riunione svoltasi a Candove, era stato proprio il AN a proporre una serie di interventi a capi della Fiar, con attacchi alle per- sone fisiche);
c) allorquando, a riguardo della partecipazione materia le del RO, ai fatti, hanno affermato (pag.
160) che, sull'appuntamento per la consegna dei giubet-
ti antiproiettili nulla sapevano il LI e l'ER
(laddove risulta sent. di primo grado pag. 772
773
- che entrambi avevano riferito circostanze certamente di carattere decisivo per una corretta ricostruzione dell'episodio).
Ane, prive di riscontro logico appaimo molte dell .26.
affermazioni conclusive contenute in motivazione e per tutte, valga quella con la quale viene negata concretezza alle dichiarazioni dei coimputati circa l'impegno assunto dal ER a fornire i giubbot-
ti sulla semplice considerazione che "non si ha la
prova relativa alla data dell'appuntamento" (f. 160).
La presenza di plurimi vizi nella motivazione svolta nell'impugnata sentenza, in relazione alla responsași-
lità del AN e del ER per i reati consunati in occasione dell'assalto portato alla FA tek, impone l'annullamento della sentenza stessa sui capi concernen ti detti reati, con rinvio, per nuovo giudizo, ad altra Sezione della stessa Corte di Assise di Appel
lo di RI.
In tale decisione, sono da ritenersi sicuramente as sorbiti il primo motivo di ricorso del RO ed il terzo motivo del ricorso del AN, in quanto entrambi vertenti sulla correttezza del processo
-valutativo degli elementi probatori riguardanti i capi della sentenza in esame e la legittimità della adozione della formula assolutoria dubitativa.
Va riconosciuto, altresì, assorbito nella decisio-
ne anche il secondo motivo di censura dedotto dal
ER, in quanto, essendosi riscontrato che la ba impugnata non contiene alcun riferimento .27.
alla dichiarazione di dissociazione che, si assume
presentata dall'imputato, spetterà alla Corte di
- nell'ambito del nuovo esame da svolgere rinvio in relazione ai reati per quali si è disposto l'ar nullamento
- accertare l'esistenza della predetta dichiarazione e la sua valenza ai fini dell'appli-
cazione dei benefici portati dalla legge n. 34 del
1987.
Non merita, invece, accoglimento per l'infondatez za delle argomentazioni che lo sorreggono il motivo
di ricorso dedotto dal Procuratore Generale nei con-
fronti del proscioglimento disposto nei confronti del Sersale, della Colella e dello Zin ati.ingami.
Secondo quanto è stato, altre volte, affermato da questa Suprema Corte, la differenza tra il delitto di partecipazione e banda armata e quello di cui all'art. 307 C.P. è da incentrarsi nell'elemento psicologico che ANma il comportamento dell'agente, hel senso che si dovrà ritenere integrato il paradigna
Regale dell'art, 307 C.P., quando l'ospitalità è consapevolemnte pres at albingolo,lo, od anche a sin- goli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso;
dovrà, invece, ritenersi corrente l'ipotesi di cui all'art. 306 stesso codi
Indo l'adesione a fornire rifugio sia ispirata .28.
dall'intento di soddisfare un bisogno della banda
Visione. nella sua visiosità associativa e, quindi, di con-
correre alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa. Tanto premesso, va osservato che, nella specie, corret tamente i giudici di appello hanno ritenuta integra ta la fattispecie criminosa di cui all'art. 307 C.
P. posto che conon discorso motivazionale adeguato,
logico e corretto anche sotto il profilo della valuta zione degli elementi di prova - hanno dimostrato che la consapevole ospitalità prestata al BE risulta va ANmata soltanto dall'intento di recare aiuto allo stesso,quale singolo componente della banda, onde
era da escludersi che la stessa potesse configurar. si come una delle attività dimostrative dell'appar.
Jenenza alla banda siessa. Her nella motivazione che sorregge il giudizio "de que" è dato riscontrare il vizio di omessa consi derazione di circostanze decisive denunciato dal ricorrente in esame, giacchè contrariamente a quan to asserito in riconso - le dichiarazioni del LI,
circa l'ospitalità che, da parte dei tre imputati,
sarebbe stata concessa anche al NCo ed al Moline
ro, risultano essere state fatto oggetto di esame pur CHquitate .29.
proposto in ricorso.
Esaminando, a questo punto, per evidenti ragioni di logica sistematica, il ricorso del AN, 10
stesso, per la parte residua all'assorbimento nella decisione riguardante il ricorso del P.G. nei suoi
confronti, è da rigettarsi per l'infondatezza degli altri due motivi dedotti.
Non è ravvisabile, infatti, il denunziato vizio di motivazine circa la valutazione degli elementi probatio ri afferenti all'affermazione di responsabilità,
in quanto come esattamente evidenziato nella impu-
gnata sentenza ogni questione attinente alla valenza probatoria degli elementi esaminati dai primi giudici ra da ritenersi superata una volta che il complesso probatorio ettestante la partecipazione dell'imputato alla deliberazione e preparazione dei fatti criminosi in relazione ai quali era stata affermata la sua responsabilità,era rimasto integrato e rafforzato
dalla dichiarazione che il AN aveva fatto per-
venire dalla latitanza e nella quale risultavano specificamente ammessi l'inserimento ed il ruolo svolti nell'orgANzzazione della banda armata.
E' privo di consistenza, poi, il secondo, motivo di censura, con il quale sembra un'errata appletazione della legge n. 34 del 1987 .30.
Ed infatti, correttamente al AN è stata negata
1'applicabilità dei benefici portati da detta legge,
dovendosi ritenere esatta la considerazione espressa dai giudici di merito che lo stato di latitanza del richiedente non consentiva in concreto,di acquisire alcuna prova dei comportamenti oggettivamente ed con il permanere del vin- univocamente incompatibili colo associativo la cui sussistenza per il preciso disposto dell'art. 1 della L. 34/1987 - costituisce
uno dei presupposti indefettibili per l'applicazione dei benefici.
ER FE on un unico motivo, ha dedo c la violazione del principio del divieto di "reformatio in pejus in assenza dell'impugnazione del F.M., in ordine alla determinazione della pena.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per una migliore comprensione della questione, sembra
opportuno premettere che l'ER era stato condan
nato, in primo grado, alla complessiva pena di anni
24 di reclusione così distinta: anni 20 per il delitto
---
-
ex art: 230 C.P. capo 44/E dell'imputazione, ed anni
4 di reclusione per aumento relativo a tutti gli altri
reati,per i quali era stata affermata la sua respont
Michirati riuniti, per continuazione, con .31.
I giudici di appello, su impugnazione del solo impu-
tato, hanno dichiarati estinti per prescrizione alcuni dei rati rientranti nella continuazione ritenuta dai primi giudici e, nel ricalcolare la pena per
la ritenuta continuazione con reati giudicati con
altre sentenz
- sono incorsi in un duplice errore:
hanno, cioè, aumentata la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per quei reati per i quali im primo grado era stata irrogata la pena complessiva di anni 4 e, nella determinazione dell'aumento di pena di applicarsi per ciascuno dei reati residuati, sono
pervenuti ad aumento complessivo di m. 15 e giorni un
20 di reclusione./
L'impugnata sentenza deve, quindi, essere annullata
sul punt , con rinvio per una nuova determinazione
Hell'aumento di pena per la com ruazione conse- guentemente, della pena complessiva.
Allora Adriano, ha denunciato: a) violazione di legge n ordine al diniego di concessione dei benefici
di cui alla legge n. 34/87;
1) vizio di motivazione circa la valutazione delle prove riguardanti l'affermazione di responsabilità. Entrambe le censure non meritano accoglimento e,
quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla prima doglianza, va osservato che il .32.
diniego dei benefici appare correttamente fondato sulla mancata ammissione sia pure in forma generica da parte dell'imputato, dei fatti per cui è stata affermata la responsabilità e di alcun valore si presen ta l'assertione contenuta in ricorso circa l'impuni-
bilità conseguita dall'Allora in altro procedimento penale ai sensi dell'art; 1 della legge n. 304 del
1982, essendo diveni i cimportamenti richiesti da
tale legge, rispetto a quelli dichiarati indispensa bili dalla legge n. 34/1987 per il conseguimento de benefici della stessa, previsti.
E' insussistente, poi, il vizio di motivazione de-
nunziato con il secondo motivo, perchè l'impugnata seasenza contiene un discorso motivazionale circa ragioni per le quali eca da conferirsi attendibi lità alla chiamata in correità del Nihalia, che, seppur succinco è, tuttavia, adeguato e che appare ispirato ai principi più volte ribaditi da questo Supremo Col-
legio in materia di valutazione della chiamata in correità.
destituito di giuridico fondamento il ricorso con
il quale LI MA ha denunziato difetto assolut to motivazione in ordine al diniego di concessio della sospensione condizionale .33.
obbi?
obbligo di motivazione sul punto, posto che non Vi
era stata alcuna richiesta di applicazione del beneficio,
nè nei motivi di impugnazione, nè nelle conclusioni definitive formulate al dibattimento di secondo gra-
do, quando, cioè, si era di già profilata la possibilità
di riduzione della pena entro limiti che consentivano la concessione, per l'applicazione delle disposizioni portate dalla legge n. 34 del 1987.
Egualmente da rigettare è il ricorso di AU IG,
per l'infondatezza dell'unica censura con la quale
è stato denunziato il vizio di motivazione in ordine alla determinazine della pena da apportare in aumento
per la ritenuta continuazione.
Difatti, giudici di appello, con il riferimento specifico alle considerazioni svolte nei confrent dell'al 0 imputato, LI, a riguardo deiparametri valutativi previsti per la determinazione della pena,
hanno fornita idonea motivazione del corretto eserci zio del potere discrezionale loro concesso, nell'ade guamento della pena al caso concreto, dalla legge. Non senza tener conto, in ogni caso, che per vapi gravi ati (rapina pluriaggravata, connessi reati
sulle armi, furti plruriaggravati ecc.) l'aumento complessivo è stato determinato in un anno di reclu- sione, ridotto a mesi otto per l'applicazione della .34.
legge n. 34/87.
RE Vito, con un primo motivo, ha denunziato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendo, specificamente, il carath tere meramente apparente della motivazione contenu a
nella sentenza impugnata, in quanto limitata a richiamare le argomentazioni di quella di primo grado, senza un adeguato esame critico delle censure avanzate con
i motivi di appello;
con un secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 81 C.P., in ordine alla indi viduazione della violazione più grave, che, nella spicie, era da individuarsi nel reato di cui all'art. 306 C.P., anziche in quello di cui all'art, 21 della n. 110/75, come ritenuto dai giudici di appello,
Entrambe le coglianze sono prive diconsisnsistenza e,
pertanto il ricorso va rige tato.
Prima di esaminare la prima doglianza, poichè la stes sa risulta dedočta anche da altri ricorrentij sembra
opportuno ribadire alcuni principi di già altre te affermati da questa Corte in tema di motivazione della sentenza di appello.
Quando non vi è difformità tra le pronuncie di pri
mo e di secondo grado, le motivazionu delle rispet tive sentenze si integrano vicendevolmente, in un tutto inscindibile, ed alle eventuali manchevalez- .35.
si ovelia. :
ze della motivazione di quella di appello in ordine con le argomentazioni motivazionali della decisine di primo grado. Da ciò discende che, nella sentenza
Hi appello, non si rende indispensabile una motivazine autonoma e particolareggiata, quando quel giudice penvenga a conclusioni che postulano il medesimo
"iter" logico della decisione di primo grado. Soltan t to quando l'appellante non si limiti a riproporre tesi e questioni già dibattate in primo grado, ma formuli specifici e concreti rilievi critici, proponen do cesi valutative non considerate dai primi giudici,
il giudice di appello è tenuto ad un riesame specifi co dei punti sui quali è stata richiamata la sua ttenzione.
1 principic secondo il quale vi inadempimento dell'obbligo della motivazione giudici di appelle si limitiitima riportarsi alle argomentazioni svolte Hai prini giudici, ritenendole meritevoli di conferma,
trova applicazione, quindi, soltanto quando con i hotivi di appello siano addotti e svolti, in modo specifico, apprezzabili argomenti e ragioni che valgo no ad invalidare le ragioni sulle quali è fondato
1 convincimento del primo giudice e 1'iter logico da questi sea Kanche, invece, quando venga prospettata una censura solo apparente, o quando .36.
il motivo si fondi apprezzamenti e circostanze estranee al contenuto della sentenza impugnata od,
a ancora, qundo venga richiesto, senza il sostegno di specifiche argomentazioni, il riconoscimento od il disconoscimento di elementi motivatamente esclusi o ritenuti sussistenti dalla sentenza di primo grado.
Alla stregua di siffatti principi, vanno ritenuti infon dati non soltanto il motivo di ricorso del RE,
ma anche quelli di identico contenuto dedotti da RO
RO, NCo IAfranco, e IO SE, perchè
per tutti contora, i motivi di appello contenevano soltanto la espofazione di generiche ed apodittiche affermazioni di contrasto alle ampie argomentazioni svolte dai giudici di primo grado, in ordine alla valuta zione degli elementi di prova afferentielle loro af- 1
fermazione di responsabilità.
al secondo motivo del ricorso del RE, Quanto la sua infondatezza emerge evidenteлов. rilevando che,
per costante affermazione di questa Corte, in tema di continuazione tra reati, deve ritenersi violazione cui sulla base della pena è da calcolare iù grave l'aumento per la riunione dei reati cosiddetti "sa-
non quella del reato che viene astrat a-
anzionato da pena edittale maggiore, bensì
quella del reato per punire il quale, il giudice del .37.
merito, ritiene di applicare la pena più elevata,
dopo aver tenuto conto delle circostanze e dei parame-
valutativi che, in concreto, influiscono alla Thi
determinazione della pena.
Da rigettare è, pure, il ricorso di Choce RO,
in quanto, dell'unica censura con la quale si è
denunciato il difetto di motivazione circa l'afferma mo si è più innanzi distrata zione di responsabilità,
1'infondatezza. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Di Iorio
H. OS nei cui confronti l'impugnata sentenza va
annullata, come si è visto, senza invio per l'estin zione di alcuni dei reati per i quali e a stata afferma
ta la sua responsabilità è da rigettarsi non essendo sussis ente il denunziaco vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabil
L'impugnata sentenza, infatti, ha trattato la questio- ne dell'elemento soggettivo proprio dei delitti di partecipazione a banda armata e concorso in apologia di reato, in relazione alla particolare situazine,
personale dell'imputata -legata sentimen almence"
al Bet ini e, con argomentazioni logiche, adeguate perchè, tra l'altro, impronta e alla e correbbe valutazine di tutti gli elemnti probatori emergenti dalle acquisizioni del processo ne ha ritenuta .38.
la sussistenza.
Nè la motivazione sul punto può considerarsi mancante
0 viziata per non aver considerate, in modo specifi-
le dichiarazioni del BE sulla qualificazio ne dell'attività svolta dalla Di RI, giacchè
-
affermazionè affermazione costante di questa ON-per adempiere compiutamente l'obbligo della motivazione, il giudice di merito non è tenuto a prendere i Igesane. in modo
specifico, tutte le risultanze probatorie e le deduzio ni svolte dalla difesa, essendo sufficiente che valuti tali risultanze e deduzioni nel loro insieme ed espon ga, in modo esauriente e logico, l-e ragioni del suo
convinciemnto.
Di TA AN, can il paino dei motivi nei qual si articola 1 ricorso, lamenta il vizio di motivazio ne in ordine all'affermazione i responsabili d motivo è chiaramente inammissibile perchè con lo stesso si propone, unicamente, una diversa interpreta-
one degli elementi probatori ✓alutati dai giudici del merito e richiede, quindi un riesame del fatto
inammissibile in questa sede di leg imità.
Con il secondo motivo è denunciato il vizio di moti-
vazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La deglianza è infondata: .39.
I giudici di appello, con il riferimento specifico al precedente giudiziale ed al comportamento proces-
suale del Di ST, hanno data adegauta sagine di un corretto uso del loro potere discrezionale per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la motivazione adottata non può subire censure di legit timità, tanco più che il ricorrente neppure indica i parametri valutativi dei quali sarebbe stata omessa la considerazazine/
GG RG, con il primo motivo di ricorso,
lamenta il vizio di motivazione circa la valutazione delle prove riguardanti l'affermazione di responsabi i
tà in ordine agli episodi nei quali è stato riconosciu
50 il suc concorso materiale
1 motivo inammissibile, perchè anche in questo caso, 11 iconrente cade nell'errore di proporre semplicemente una diversa valutazione del compendio probatorio delib,beato dai giudici di merito, cui spetta, in via esclusiva, l'opera di orgANzzazione
e d: valutazione degli elementi di prova.
Con 1 secondo motivo è denunciato ancora vizio di motivazione, in ordine alla formula assolutoria ado--
: tata (insufficienza di prove, anzicchè formula pienator alcuni cafo
Il motivo è infóndato.
E ' lo stesso ricorrente che, nel corso della esposizio .40.
del motivo, riconosce la sussistenza in concreto ne di un contrasto di prove (dichiarazini di accusa del
LIes, con smentite da parte del Panciu, per un episo
dio, ovvero del EL ME per altro episodio), oltrechè di prove non completamente affidabili (dichiarazioni accusatorie dello stesso LI e del BE ri maste senza unc specifico avallo) e, con ciò, ribadisce egli stesso la legittimità dell'adozione della formu la dubitativa.
EL pari infondato è il terzo motivo di ricorso, con
il quale è denunciata l'erronea interpretazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabi-
lità per concorso morale, rilevandosi, in particola e che tale concorso era stato configurato sulla sola circostanza che l'imputato faceva parte della
sede political.
Da entrambe le sentenze di merito le cui motivazio-
ni, come si è già osservato, vanno rigaurdate in un doveroso apporto di reciproca integrazine per la piena conformità di decisione - è agevole dedurre, inveros che la partecipazione morale del/Faragcialiana ai vari fatti delittuosi materialmente commessi da apparte-
nenti all'orgANzzazione dei N.C.T., è stata ritenu-
ta sol quando è stata individuata una prova di sicu-
ra affidabilità sul contributo causale fornito dallo .41.
stesso alla realizzazine dei fatti, con il partecipa re alla deliberazione decisionale e, qualche volta,
all'orgANzzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione.
N è riprova eclacante l'assoluzione dello stesso imputato dal concorso in numerosi episodi di attentato
e di rapina, deliberati e realizzati in Gostanza
della sua permanenza nell'orgANsmo decisionale dell as
sociazione.
Merita accoglimento, invece, il ricorso proposto da AS G. LU, con il quale si è dedotta
1'erroneità della pronuncia riguardante il riconosci. mento delle continuazione, perchè effettuato in rela-
zione ad una sentenza non pronunciata nei confronti esso ricorrente;
Difatti, 11 vincolo della continuazione risulta ricono sciutc con i reaci giudicati con la sentenza defin iva emessa dalla ON di Assise di Appello di RI
in ataata 27.11.1984, che, dal certificato penale e dagli altri atti del processo, non risulta pronunzia- Frassineti G. Luca.ta nei confronti ddi/Frassin Sul punto, s'impone, pertanto, l'annullamento dell'impu gnata sen enza, con rinvio, per nuova decisione,
- al giudice innanzi indicato.
Infondato è, invece, l'unico motivo di ricorso dedotto da IAoglio ZI, con il quale si denunzia .42.
ronea applicazione di legge, in ordine al diniego dei benefici di cui all'art. 2 della legge n. 304
del 1982.
La Corte di secondo grado così come aveva già fatto quella di prima grado ha negato i benefici portat:
dall'indicata disposizione di legge, sulla esatta considerzione che, nella specie, era mancata la confessio ne di alcuni per i quali era stata afferma ta la responsabilità della IAoglio.
Benvero, alla stregua della chiara ed inequivocabile formulazione letterale dell'art, 2 della legge n.
304 del 1982 rendano piena confessione di tutti
- è da amettersi che, in relazione reati commessi tale norma, l'applicazione dei benefici, nella stes a sa previsti, sia condizionata inderogabilmente ad una confessione, da parte dell'interessato, comple di tutti i reati. Equalmente infondato è il ricorso di Lattuca Giusepagualmen con il quale è stato dedotta unicamente una erra
interpretazione 12 della legge n.dell'art. 497 zai del 1974, sul rilievo che l'arma era portata in auto
e, perciò, non in luogo pubblico", come richiesto
dalla norma.
jakai
Secondo un principio giurisprudenziale, pacifi
fatto di portare i 43. ro nell'interno di un autovettura che si trovi.come nel caso di specie in luogo pubblico, integra ap-1
pieno il reato di cui all'art. 14 della legge n.
497/1974, in relazione all'art. 12 della stessa leg-
ge, non potendosi disconoscere che, anche in siffatta ipotesi, l'arma è nella disponibilità del detentore in una situazione ambientale di luogo pubblico.
Sono privi di fondamento entrambi i motivi dedotti
nell'interesse di RD AG, il cui ricorso va, quindi rigettato.
Non sussiste il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove afferentiall'al affermazione di responsabilità, denunziato con il primo motivo.
Difatti, i giudici di merito, le cui motivazioni,
ancora una volta, si pongono in un rapporto di vicen-
devole integrazione
- adeguandosi all'insegnamento di questa Corte ed applicando correttamente i princi-
pi enunciati in tema di valutazione della chiamata in correità, hanno fondato il giudizio di colpevolez za del ricorrente sulle dichiarazioni accusatorie del IH e del IR, accompagnate e convalidate
ab extrinseco, da dati obiettivi e certi di riscontroа
e di verifica
Trattasi, all'evidenza, di motivazione che non può
subire censure dillegittimit tanto più che i .ņi- .44.
corrente, distincandolo come vizio di legittimità
ha sostnzialmente richiesto un riesame del giudi-
zio valutativo delle prove, espresse dai giudici del merito, che esula dai limiti istituzionali del con-
trollo demandato a questa Suprema Corte.
Quanto al secondo motivo, con il quale è stato denun ciato il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, va osservato che i giudici di in cont merito, avendo negato le predette attenuanti siderazine della pericolosità dell'imputato corret
-
tamente desunta dai suoi precedenti giudiziari e dal suo comportamento processuale hanno soddisfatto
all'obbligo della motivazione./
Deve essere accolto, invece il ricorso del LIc Danilo Costui denunzia violazione di legge per vio-
"
lazione del principio del divieto di reformatio in
ار pejus. contraddittorietà di motivazione, in ordine alla determinazione dell'aumento della pena per ef-
fetto della continuazione e la censura è fondata..
La Corte di secondo grado, per il ricorrente in esa me, dopo avere affermato che l'inasprimento per la continuazione va contenuto in due anni" da aggiunger si ai cinque anni di recluisone fissati come pena
165), nello specificare l'inasprimentobasek relativo a ciascun reato rientrante nella continuazione 1
.45.
perviene ad un aumento complessivo di anni 2, mesi una6 e giorni 10 ed infine, afferma "così avendosi pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclu-
sioneé (pagg. 166-167).
L'evidente contraddittorietà delle varie affermazioni e la palese violazione del principio riportato dal ricorrente (la pena complessiva per la continuazione era stata fissata in primo grado in anni 2 e mesi
4 di reclusione) impongono l'annullamento sul punto dell'impugnata sentenza, con rinvio per una nuova
determinazione della pena.
NCo IAfranco, con un primo motion, denuncia l'erronea applicazione della lege n. 34/87, sul ~ili
vo che, avendo egli inviato, dalla latitanza, un memoriale contenente dichiarazione di dissociazione,
Corte di me ito non poteva affermare che dife naya I a qualsiasi elemento di valutazione in ordine al compot tamento tenuto durante il lungo periodo di latitanza ma doveva disporre l'acquisizione degli elementi.
necessari per la decisione.
a doglianza è infondata.
La decisione della Corte di Assise di Appello di inapplicabilità nei confronti del PancinoHallfromme della richiamata legge n. 34 del 1987 è sostanzialmen te esatta pur se per una ragione diversa da quella. .46.
indicata in sentenza.
Difatti, nella specie, non può ritenersi integrato il primo dei presupposti richiesti dall'art. 1 e cioè,
l'ammissione delle attività effettivamente svolte,
in quanto le generiche affermazioni contenute nel memoriale fatto pervenire non sono idonee a costitui e neppure quella "semplice ammissione"des proprio pregresso impegno eversivo, che si rende necessaria per l'applicazione della norma.
Privo di fondamento è anche il secondo motivo, соп
il quale è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità,
a titolo di concorso morale, perchè il giudizio di colpevolezza, al quale i giudici sono pervenuti, si fonderebbe unicamente sulla circostanza che egli face va parte della "sede politica nazionale"
Benvero, i giudici di merito - le cui motivazio ancora una volta, si integrano vicendevolemente -han no affermata la responsabilità del ricorrente in esa me, a titolo di concorso morale nei vari reati material mente concretizzati da componenti la banda, sol dogo avere accertate attraverso le dichiarazioni accu satorie concordi e circostanzia te del BE e del
LIc, opportunamente valutate e riscontrate - suo apporto concorsul alla realizzazione dei reati stessive 47.
Nè la correttezza della motivazione può esser posta in discussione
- come si richiede in ricorso per il fatto che altri coimputati, pur indicati come partecipanti a riunioni nelle quali si erano assunte
delibere decisionali sulla fase esecutiva degli epi- sodi delittuosi, erano stati assolti, giacchè le ragioni poste a fondamento delle declaratorie di assoluzione non si pongono affatto in contrasto lo-
gico con quelle sulle quali è stata, invece, fondata
1'affermazione di responsabilità del NCo.
Il ricorso proposto da GI EG va rigettato per l'infondatezza dell'unica censum dedotta a suo sostegno, con la quale è stata denunziata la violazio ne dell'art. 7 della legge n. 34/87 in quanto la pena ન lui irrogata è stata fissata in misura superio re a quella massima (anni 22 e mesi 6 di reclusione)
stabilita da detta norma.
Va premesso in fatto, che, con la sentenza impugna-
ta, al EG sono stati riconosciuti i benefici di cui alla citata legge 34/1987, ed, in conseguenza,
la pena dell'ergastolo, inflittagli con sentenza.
della Corte di Appello di Roma del 30.10.1984 è stata commutata in quella di anni 30 di reclusione e siffat
Ita decisione - a giudizio del ricorrente confligereb be con la disposizione dell'art, 7 della stessa .48. ge, che prevede come pena massima da irrogare nell ipotesi di applicazione dei benefici, quella di a ni 22 e mesi 6 di recluisone.
Ma è agevole obiettare che, come'è reso palese dal chiaro combinato disposto letterale delle norme, i limite riguarda soltanto le ipotesi di diminuzioni delle pene di cui agli art. 2 e 3 ma non pure quelle di commutazione di cui alla lett. a) dello stesso articolo 2.
M
EI CE, con un primo motif ha denunziato. per non esgereerrata applicazione dell'art, 18 c.pip., per.
stata disposta la sospensione del procedimento, in attesa che divenisse definitiva la sentenza della
Corte di Assise di Appello di Roma in day 8 giugno
1997, onde consentire di valutare la ricorrenza o me no, del nesso della continuazione tra i vari reati
Il motivo è fondato e va accolto, in quanto - secon
do un principio più volte ribadito da questa Corte:
← per un'esigenza di coerenza del sistema, s'impone la sospensione del procedimento in fase mono progredi ta, ogni qual volta sofiga la possibilità di riscon-
trare la connessione sostanziale dell'identico di-
segno criminoso tra i reati oggetto dello stesso e quelli dei quali l'imputato è stato chiamato a rispon dere in altro procedimento giunto ad una fase pro- .49.
cessuale più avanzata.
Ne consegue che l'impugnata sentenza debba essere annullata sul punto, con rinvio, per nuova decisio-
ne + che potra riguardare, o la necessità della sospensione secondo i limiti fissati con il princi-
pio innanzi ribadito, ovvero in caso di definiti vità della sentenza della Corte di Assise di appello di Roma 1'applicabilità delle disposizioni sulla continuazione.
Il ricorso del TO va rigettato nel resto. Sono insussistenti, invero, i vizi di motivazione denunziati con il 2° e 3° motivo, giacchè sia l'af-
fermazione di responsabilità, che la determinazione dellapena,sono state affidate dai giudici di merito
a proposizioni argomentative congrue, logiche e co rette.
Infine, neppure il ricorso di IO SE può
itenersi meritevole di accoglimento;
Ancora una volta deve riconoscersi l'insussistenza-
del vizio di motivazione denunciato con l'unico moti erchè le motivazioni di entrambiAgliana, co yo di giudici del merito - perfettamente integrabili le considerazioni più inanzi svolte hanno dato Der
mpiamente ragione dei motivi per i quali era rico-
TI CHarazioni .50.
provenienti dai coimputati.
Trattasi di motivazione che, in quanto adeguata, logica ed esente di omissione, o travisamenti di sorta, sfug ge a censure di legittimità e ciò tanto più che il ricorrente, con motivo succintamente esposto 1 tan to da rasentare la genericità introduce soltanto
una diversa valutazione degli elementi di prova consi derati dai giudici del merito;
I ricorrenti CC, AL, De TE, US
DO e US IL, LL, INgAN, Cialente,
CO, TT, Allora, LI, IG, RE,
RO, Di ST, GI, Gianoglio, Lattuca, Mail-
MA, NCo, EG, IO e SA vanno con dannati al pagamento, in solido delle spese del pro cedimento ed al versamento, ciascuno, della somma di £. 300.000= a favore della Cassa delle a mende
P.Q.M.
LA Corte Di Cassazione
Dichiara inammissibili i ricorsi del Bac
chio, del AL, della DE TE, diRusso 11
fredo, di US IL, della LL, della INca
i della LE, della CO e del Rubilotto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con fronti di Di IO M. OS nei capi 23/B, 25/D
26/C, perchè i reati sono estinti 51.
ne ed elimina le relative pene di mesi tre di reclu
sione e £. 168.000 di multa Rigetta, nel resto,
il ricorso della Di RI.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la stessa sentenza nei confronti del ER e del Santilli nei capi 44/ a,b, C, e, f, g, i 1 m ed
n.. dichiarati assorbiti il ricorso del RO ed il 3° motivo del ricorso del AN. Rigetta,
nel resto, il riorso del Proc. Gen. e quello del
AN.
Annulla, altresì, la stessa sentenza nei confronti dell'ER e del LIc nel punto concernente la misura della pena, nei confronti del Frassinetti
nel punto concernente la continuazione;
nei confronți
del TO nel punto concernente la denegata sospen-
sione del giudizio.
(2) Rigetta per nuovo giudizio sui capi e sui punti,
Altre Sezioneoggetto dei suddetti annullamenti, ad alt della Corte di Assise di Appello di RI.
Rigetta i ricorsi dell'Allora, del LI, del IG,
del RE, del CRoce, del Di ST, del GG,
della IAoglio, del UC, del RD, del NCo
del EG, del IO e del SA. Condanna i 14 imputati da ultimo elencati, nonchè
il BO, il AL, la De TE, US .52. Alfredo, RussoAttilio, la Colella, lo INgAN, la
Cialiente, la CO ed il TT, in solido, al pa gamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di £. 300.000= a favore dell la Cassa delle ammende.
Roma, 15 novembre 1988.
IL PRESIDENTE.
DOTT. PASQUALE VINCENZO MOLINARI
Режим Гиминирник IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. VINCENZO VALENTE
(^) adde: dell 'exatessa.addle dell' (2) adde: del Tommer. nel resto, il ricorso. Rincia fo DIRETTORE DI SEZIONE (AR Navacoit
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
11 FEB 1989
IL CANCELLIERE
* ནི 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
977 con