Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
L'accertamento sull'attuale pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza implica la valutazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 24179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24179 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 1513
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 1042/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CONIGLIONE GIUSEPPE N. IL 06/06/1960;
avverso l'ordinanza n. 1495/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 14/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. La Corte:
OSSERVA
1. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catania, in data 14.10.2009, ha rigettato l'appello avverso il provvedimento assunto il 20.2.2007 dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che in suo danno aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, così come comminata con sentenza della Corte di Appello etnea del 7.10.2003, perché ritenuti sussistenti i requisiti di legge necessari per l'adozione della misura stessa ed in particolare la pericolosità sociale del destinatario desumibile dalla gravità della condotta sanzionata, propone ricorso a questa Curia di legittimità Coniglione Giuseppe, col ministero del suo difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge e difetto di motivazione.
2. A sostegno del gravame illustra la difesa ricorrente due motivi di ricorso.
2.1 Col primo di essi denuncia il difensore violazione dell'art. 679 c.p.p., sul rilievo che il Tribunale avrebbe del tutto ignorato le acquisizioni procedimentali dalle quali sarebbe possibile evincere con certezza l'assenza di attualità del requisito della pericolosità sociale del Coniglione il quale, rimesso in libertà nel giugno del 2006 dopo aver scontato la pena irrogatagli, può vantare, allo stato, a suo favore: a) la buona condotta carceraria;
b) la irreprensibile condotta successiva alla carcerazione;
c) il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni imposte con il successivo provvedimento di prevenzione della sorveglianza speciale;
d) la positiva valutazione dell'UEPE di Catania comprovante, tra l'altro, il positivo inserimento lavorativo del Coniglione;
e) il tempo trascorso dalla sentenza dispositiva della misura.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione lamenta ancora la difesa ricorrente la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità manifesta della motivazione articolata dal giudice a quo, sul rilievo che il requisito della pericolosità sociale è stato affermato con il solo riferimento alla gravità della condotta sanzionata ed in assenza di una delibazione dei dati favorevoli all'istante già innanzi elencati.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. La doglianza si appalesa fondata.
Ed invero i due motivi di ricorso possono essere trattati unitamente dappoiché sostanzialmente illustrativi di un assunto difetto di valutazione circa una serie di dati positivi presenti nel procedimento per cui è causa e non valutati dal giudice a quo. Ed invero la decisione impugnata porta a sostegno motivazionale della pericolosità sociale del ricorrente e dell'attualità di siffatto status un unico argomento e precisamente la gravità della condotta sanzionata, riferibile alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Tanto appare insufficiente con riferimento alla nozione giuridicamente rilevate di pericolosità sociale disciplinato dall'art. 203 c.p., secondo cui, come è noto, agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona che ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato quando è probabile che ne commetta di nuovi. Detta pericolosità, a mente, ancora, dell'art.203 c.p., si desume dalle circostanze indicate dall'art. 133 c.p.. Ne
consegue che, se, come appena detto, la pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 citato (Cass., Sez. 1, 27/05/2008, n. 24725) il provvedimento che essa riconosca indicando esclusivamente la gravità del reato consumato non può non riconoscersi viziato da palese difetto motivazionale.
Secondo l'inequivoco tenore della norma di riferimento, infatti, al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata in concreto una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali (Cass., Sez. 1, 30/04/2003, n. 24009) ovvero, ancora, come il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà, indici tutti, quelli appena indicati ed individuati puntualmente dal giudice di legittimità, che il Tribunale ha omesso di considerare, con ciò violando le norme di riferimento ed immotivatamente rigettando il gravame proposto dall'interessato.
5. L'ordinanza impugnata va, conclusivamente, annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame che tenga conto dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010