Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2013, n. 33179
CASS
Sentenza 24 aprile 2013

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La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi può essere integrata anche da una struttura che utilizzi il blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati.

Il giudice italiano è competente a conoscere della fattispecie di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma terzo della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 1993, n. 205), quando le attività associative, pur esercitate attraverso un blog collegato a un sito internet registrato all'estero, siano volte a promuovere attività da svolgersi in Italia. (Nel caso di specie l'associazione era finalizzata a fare proselitismo tra gli utenti italiani del sito e ad istigare atti dimostrativi a impronta razzista nel territorio italiano).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2013, n. 33179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33179
Data del deposito : 24 aprile 2013

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