Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
L'omessa registrazione, preventiva alla diffusione, di un giornale telematico non integra il reato previsto dagli artt. 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 atteso che tale adempimento è riservato solo alle testate editoriali per le quali i prestatori di servizio intendano avvalersi delle provvidenze economiche per l'editoria e che la sua estensione costituirebbe interpretazione analogica in "malam partem".
Commentari • 3
- 1. Divieto di analogia, interpretazione estensiva e disciplina penale della stampa onlineAugusto Di Cagno · https://www.diritto.it/ · 18 dicembre 2015
Il sistema penale è retto dal principio di legalità[1], principio di rango costituzionale e sovranazionale che trovasi enunciato nella Carta Fondamentale nell'art. 25, Cost.; in particolare il comma 2, art. 25, Cost., prevede il principio di legalità dei reati e delle pene, ovvero che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Il comma 3 della stessa previsione costituzionale estende l'operatività del principio di legalità alle misure di sicurezza. Corollario del principio di legalità sono la riserva di legge, il principio di tassatività e il principio dell'irretroattività (sfavorevole) della norma penale. Si tratta di …
Leggi di più… - 2. line: orientamenti giurisprudenziali e prospettive di riformaDimt · https://www.dimt.it/ · 11 novembre 2014
di Andrea Napolitano Abstract This work has the aim to analyse the peculiar hypothesis of the responsibility of the online newspaper director, starting from a general analysis on the concept of freedom of press in the national and the European environment. In particular, the subject concerns the difficult relation between traditional mass media such as paper press and new media such as on line newspaper, which is object of a deep research by doctrine and jurisprudence, which have been tried to regulate such a delicate issue for years. Moreover, the last part of the work is focused on the analysis of the Draft Law S1119, currently on discussion at Senate, which is aimed to fill a …
Leggi di più… - 3. line: orientamenti giurisprudenziali e prospettive di riformaDimt · https://www.dimt.it/ · 10 settembre 2014
di Andrea Napolitano Abstract: This work has the aim to analyse the peculiar hypothesis of the responsibility of the online newspaper director, starting from a general analysis on the concept of freedom of press in the national and the European environment. In particular, the subject concerns the difficult relation between traditional mass media such as paper press and new media such as on line newspaper, which is object of a deep research by doctrine and jurisprudence, which have been tried to regulate such a delicate issue for years. Moreover, the last part of the work is focused on the analysis of the Draft Law S1119, currently on discussion at Senate, which is aimed to fill a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2012, n. 23230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23230 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 10/05/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 1310
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 42759/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/05/2011 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito l'avv. Arnone Giuseppe, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da LO TA, imputato del reato di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 5 e 16, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato "Accade in Sicilia" e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica;
fatti commessi dal 16/12/2003 al 07/12/2004; e condannato alla pena di Euro 150,00 di multa.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente esponeva:
a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 47 del 1948, artt. 5 e 16. Il sito utilizzato dal TA, in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa /o stampato ai sensi della L. n. 47 del 1948, art.
1. La disposizione di cui alla L.7 marzo 2001, n. 62, artt. 2 e 5 - secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici - riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;
b) che, comunque, stante l'incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l'errore scusabile su legge extrapenale di cui all'art. 47 c.p., comma 3, con conseguente esclusione della punibilità del TA.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
LO TA è stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 47 del 1948, artt. 5 e 16 per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato "Accade in Sicilia", diffuso sul sito internet www.accadeinsicilia.net, senza aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di imputazione come contestato in atti).
Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina normativa attinente alla stampa:
1.1. Ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 1 (disposizione sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.
1.2. Dall'esame di detta disposizione si evince che - ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa - necessitano due condizioni: a) un'attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
1.3. Nell'ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui alla citata L. n. 47 del 1948, art. 5 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico ,senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 6, costituisce illecito penale punito ai sensi della citata L. n. 47 del 1948, art.16. 2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell'obbligo di registrazione per il giornale /o periodico, occorre esaminare - in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso - se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto "media" costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.).
3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativa per le seguenti ragioni principali:
3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica;
b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'editoria e sui prodotti editoriale, con modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on fine soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001, n. 62. 3.4 L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale on line - previsto dalla citata L. n. 62 del 2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche - anche in riferimento alla norma di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 5, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in "malam partem" non consentita ai sensi dell'art. 25 Cost., comma 2 e art. 14 disp. gen. (vedi sulla materia del qua sez.
3 sent. n. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. 5 n. 35511/2010 del 16/07/2010).
4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che - non sussistendo nei confronti di TA LO l'obbligo della registrazione del giornale on line denominato "Accade in Sicilia", ai sensi della L. n. 47 del 1948, art.
5 - lo stesso va assolto dal reato di cui alla citata L. n. 47 del 1948, art. 16, come contestato in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 02/05/2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012