Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2006, n. 29998
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Sentenza 27 giugno 2006

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La sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274, comma primo lett. b) cod. proc. pen. non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2006, n. 29998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29998
    Data del deposito : 27 giugno 2006

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