Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
La sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274, comma primo lett. b) cod. proc. pen. non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2006, n. 29998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29998 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 27/06/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 957
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001441/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EM JU, N. IL 03/05/1974;
avverso ORDINANZA del 28/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO Gherardo;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
UL EM ricorre contro l'ordinanza del Tribunale di Genova di data 28.12.05 con la quale è stata confermata ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti.
Premessa una breve sintesi dei fatti, il ricorrente propone due motivi di impugnazione.
Il primo lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 274 c.p.p., lettere b e c, con riferimento al requisito della concretezza del pericolo di foga. L'ordinanza non osserva i principi fissati dalla corte di legittimità circa tale pericolo, non potendo esser considerato concreto indice del medesimo l'essere domiciliati in prossimità del confine (che può essere scavalcato più rapidamente in aereo da Genova piuttosto che in auto da Sanremo), o l'avere familiari in Francia. Dalla situazione complessiva del ricorrente emerge che egli:
- lavora in una società, di cui è socio, che gestisce un esercizio commerciale in Italia;
- è cittadino italiano;
convive da oltre un anno con persona che risiede e stabilmente lavora in Italia;
- pur conoscendo gli atti del processo sin dall'arresto del padre, non si è mai dato alla foga ed ha continuato a visitare il genitore in carcere per circa 10 mesi.
Inoltre, avendo l'imputazione riferimento ad hashish ed ipotizzandosi l'attenuante di cui all'articolo 114 c.p., ed essendo incensurato, non è escluso che possa ottenere la sospensione condizionale della pena in giudizio abbreviato.
Circa il pericolo di reiterazione del reato i parametri indicati dalla norma sono costituiti dalla personalità desunta da comportamenti o atti concreti ed ai precedenti penali. Il giudizio negativo sulla personalità non può fondarsi sulla gravità o natura dell'atto, e non ci si può riferire ai precedenti giudiziari. L'ordinanza, invece, pone a base della decisione il reato in contestazione e la pendenza di un processo in Francia per fatti riguardanti stupefacenti, ancora non pervenuto a dibattimento. La detenzione del padre, inoltre, riduce ulteriormente il rischio di reiterazione, ed il ricorrente ha vissuto del proprio lavoro (come documentato) dal momento della contestazione del reato. Il secondo motivo ritiene contraddittoria la motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente e la sua convivente vivono in Sanremo da oltre 12 mesi, pur essendo il contratto stato stipulato in precedenza con cadenza mensile per volontà del locatore.
Secondo la contestazione il reato sarebbe stato commesso non in Sanremo bensì in Arma di Taggia ed Andora, e nessun rapporto ha avuto con l'abitazione. Il riferimento all'esecuzione del delitto tramite contatti telefonici contraddice quanto affermato dal Tribunale circa i gravi indizi di colpevolezza (individuati nell'accesso al magazzino di Andora, nella locazione e nella detenzione delle chiavi del medesimo), essendosi il ricorrente limitato a ricevere da padre e zio informazioni e confidenze ed essendo gli altri rapporti con stranieri ininfluenti circa la commissione del reato. I tre capi di imputazione contestati al ricorrente indicano come luogo del commesso reato Arma di Taggia e Andora, e ipotizzano la loro commissione in concorso con altri (padre e per due capi zio), previo accordo con i medesimi, per due casi attraverso accordi telefonici.
Il Tribunale del riesame motiva in ordine al pericolo di foga riferendosi alla "estrema mobilità" dell'indagato "tra l'Italia e l'estero, con stabili legami in Francia, dove è nato, ma con molte conoscenze anche in Spagna e Marocco", alla pena consistente irrogatale, alla prossimità della dimora italiana al confine. La frequenza del territorio italiano anche dopo l'arresto del padre non esclude, secondo il Tribunale, il pericolo di foga, avendo potuto in allora il ricorrente sperare che non vi fossero elementi idonei a coinvolgerlo nei reati. Una attività recente in discoteca e l'asserito legame con una collega di lavoro, anch'essa straniera, non fanno escludere il pericolo.
Pluralità di contatti italiani e esteri del gruppo familiare del ricorrente in particolare per il commercio internazionale di ingenti quantitativi di hashish, con l'arresto per analoghi fatti in Francia e detenzione per circa 15 mesi comportano particolare concretezza anche per il pericolo di reiterazione specifica.
Il Tribunale rinvia all'ordinanza custodiale circa l'attualità delle esigenze, tenuto conto della gravità dei fatti, della brevità del periodo trascorso dal sequestro dello stupefacente, della tipologia dei collegamenti internazionali coltivati nel tempo. Pericolo di fuga, aver curato quasi tutti i rapporti telefonicamente con frequente scambio di schede, livello dei contatti internazionali, rendono inadeguate misure meno afflittive del carcere, potendosi contribuire alla gestione di fatti analoghi anche rispettando gli arresti domiciliari.
Nella parte dedicata alla verifica della sussistenza degli indizi, il Tribunale - tra l'altro - fa esplicito riferimento ad intercettazioni che riguardano direttamente il ricorrente (rapporti con tale Pablo, con il quale aveva in corso una trattativa per l'importazione di stupefacente;
telefonata con il padre del 27 ottobre, tramite utenza non intercettata, ma captata grazie ad intercettazione ambientale nelle parole pronunciate dal padre, dalla quale si deduce la collaborazione del ricorrente con il padre;
telefonata con il padre dell'8 novembre, nella quale si fa riferimento al fatto che la merce era marcia;
telefonata del 9 novembre con il padre;
telefonata con persona con accento arabo relativa ad una fornitura dal Marocco, senza esito concreto;
ulteriori telefonate il cui contenuto è stato esposto con riferimento al terzo capo di imputazione riguardante il ricorrente).
Il ricorso è infondato. Anzitutto va segnalato che esso contiene rilevanti imprecisioni, essendo in contrasto con quanto risulta dall'ordinanza l'osservazione secondo la quale il Tribunale non avrebbe fatto riferimento alle telefonate nell'illustrare i gravi indizi di colpevolezza. Ai contatti telefonici è anzi dedicato ampio spazio e gli stessi sono ritenuti di notevole rilievo. Va poi osservato poi che "la sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi". (Cass., 6^, n. 24223 del 25/05/2005 Rv. 232065). L'affermazione rileva due volte: da una parte consentendo di desumere il pericolo di fuga dalla concreta situazione di vita del soggetto;
dall'altra precisando che tra gli elementi valutabili ai fini della verifica dei rischi di cui all'art. 274 c.p.p. sono compresi i procedimenti in corso.
Indipendentemente dalla sussistenza del pericolo di fuga, comunque, logicamente ed adeguatamente il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto ricorrere il pericolo di reiterazione del reato, desunto dalla ramificazione dei rapporti internazionali funzionali al commercio di stupefacente e dal procedimento pendente in Francia. Sull'argomento va ricordato che "la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto" Cass., 6^, n. 12404 del 17/02/2005 Rv. 231323);
che "ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (Cass., 4^, n. 11179 del 19/01/2005 Rv. 231583); e che la pericolosità sociale "può essere desunta anche dalla pluralità di reati contestati col provvedimento coercitivo, valutati non singolarmente ma nella loro globalità in quanto espressione di reiterazione criminosa, giacché in tal modo si evita la disparità di trattamento tra un indagato già gravato da precedenti ed uno incensurato che ha commesso una pluralità di reati" (Cass., 2^, n. 7357 del 03/02/2005 Rv. 230912). Logica e coerente è anche la motivazione riguardo all'esclusione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari ad evitare i rischi di cui all'art. 274 c.p.p., con riferimento alle specifiche circostanze ostative precisate dal Tribunale.
Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006