Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina coincide con l'esecuzione del rustico ed il completamento della copertura. (Nella specie, caratterizzata dalla mancanza di tamponature esterne e dalla presenza di semplici tavole sovrapposte finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee, detta ultimazione è stata esclusa).
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
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Abusi edilizi - Reati - Tipologia - Realizzazione di un piazzale - Permesso di costruire - Necessità - Ragioni. Cassazione penale, sez. III, 15/11/2016, (ud. 15/11/2016, dep.12/01/2017), n. 1308 Vedi massime correlate Classificazione: EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - - divieto e sanzioni EDILIZIA E URBANISTICA - Reati - - in genere LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAVALLO Aldo - Presidente - Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - Dott. DI STASI Antonella - Consigliere - ha pronunciato la …
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SOMMARIO: 1. Il caso specifico. – 2. La disciplina dell'attività edilizia ed il sistema sanzionatorio penale apprestato dal D.P.R. 380/2001. – 3. In particolare, le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell'ambiente. 1. Il caso specifico. – Le attività d'indagine, specificatamente apprestate dal Corpo Forestale dello Stato a tutela dell'ambiente, consentivano di accertare che in area sottoposta a plurimo vincolo paesaggistico, era stato modificato lo stato dei luoghi mediante il riempimento ed il livellamento con materiale inerte di un terreno esteso circa 500 mq, nonché di una strada lunga 1000 metri e larga 3. In conseguenza di tanto, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 8064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8064 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2492
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 26093/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;
2) OM US, nato a [...] il [...];
3) OL VA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 14.5.2008 dalla Corte di appello di Genova. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bua Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, e rigetto del ricorso degli imputati;
Uditi i difensori degli imputati, avv. Cordone Fabio e Adorno Carla, che hanno insistito per l'accoglimento del loro ricorsi e per il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 31.5.2007 il Tribunale monocratico di Savona, sezione distaccata di Albenga, dichiarava US EL e VA OL colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perché - il primo come proprietario,
committente e in parte esecutore dei lavori, il secondo come direttore dei lavori - avevano realizzato i seguenti interventi edilizi senza il necessario permesso di costruire:
1) un nuovo corpo di fabbrica adiacente a quello preesistente;
2) elevazione del tetto, con conseguente aumento di volumetria del sottotetto;
3) mutamento della destinazione d'uso del seminterrato con destinazione abitativa;
4) nuovo e distinto corpo di fabbrica in cemento armato;
5) movimento terra per un quantitativo imprecisato, comunque tale da abbassare il piano di campagna intorno all'edificio principale e fornire luce alle aperture del suddetto piano seminterrato con destinazione abitativa;
6) movimento di terra tale da creare un collegamento carrabile tra la proprietà EL e la soprastante strada provinciale:
in Albenga fino al 3.8.2004.
Per l'effetto, il giudice monocratico, concesse le attenuanti generiche, condannava gli imputati alla pena dell'arresto di sei mesi, sostituiti con Euro 6.840 di ammenda, e dell'ammenda di Euro 10.000, condonando le pena pecuniaria nella misura di 10.000 Euro e ordinando la demolizione delle opere abusive.
2 - Su impugnazione degli imputati, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 14.5.2008, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato relativo agli interventi urbanistici contrassegnati con i numeri 1) 2) e 3) della imputazione, perché estinto per intervenuta definizione amministrativa, e ha ridotto la pena a quattro mesi di arresto, sostituiti con Euro 4.560,00 di ammenda, e a 6.000,00 di ammenda, e quindi complessivamente alla pena di Euro 10.560,00 di ammenda, confermando il condono nei limiti di 10.000,00 Euro e l'ordine di demolizione delle opere abusive residue di cui ai numeri 4), 5) e 6) della imputazione.
In particolare, la corte genovese ha osservato e ritenuto quanto segue:
- gli interventi 1) 2) e 3), in virtù del principio del favor rei, dovevano ritenersi ultimati al rustico entro il 31.3.2003: infatti al momento dei sopralluoghi (20.4.2004 e 3.8.2004) il manufatto in esame era già dotato di copertura e di "pannelli da armatura", sicché - non essendovi accertamenti precedenti - si doveva dar credito a quanto dichiarato dagli interessati e riconosciuto dagli uffici in sede di procedura di condono edilizio;
- nel marzo 2006 erano intervenuti i provvedimenti di condono n. 16 (per il seminterrato di cui al punto 3), trasformato da magazzino a civile abitazione), n. 17 (per il fabbricato costruito in aderenza di cui al punto 1)), e n. 18 (per il sottotetto abitabile di cui al punto 2)), i quali attengono a unità abitative diverse, sebbene facenti parte del medesimo manufatto, sicché non appariva violato il divieto di frazionabilità del condono edilizio;
- quanto all'intervento n. 4, relativo alla costruzione di corpo di fabbrica separato, il manufatto non era ancora ultimato alla data del sopralluogo, come provato dalla deposizione testimoniale del verbalizzante Berriolo;
ne' poteva farsi luogo alla sospensione del processo penale sol perché il TAR Liguria aveva accolto la istanza di sospensione della ingiunzione a demolire;
- in relazione ai movimenti di terra di cui ai punti 5) e 6), sicuramente integranti il reato urbanistico, non era stata presentata alcuna domanda di condono;
ne' la successiva presentazione della DIA poteva estinguere il reato;
- infine, attesa la unitarietà dell'incarico, non aveva rilievo la dedotta rinuncia alla direzione dei lavori presentata dal OL, posto che la rinuncia è intervenuta solo il 16.6.2004, e quindi dopo la commissione dei reati (accertati con verbali del 20.4.2004, 9.5.2004 e 3.8.2004).
3 - Avverso il proscioglimento deliberato dalla corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il procuratore distrettuale genovese, deducendo due motivi di annullamento.
Col primo motivo lamenta erronea applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 32 in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 31. Infatti,
la "ultimazione al rustico" richiede anche le tamponature perimetrali atte alla precisa individuazione dei volumi realizzati. Al contrario - come risultava dalle foto in atti - nel manufatto in questione, mentre da un lato vi era un muro in cemento armato, dagli altri lati vi era una parete in pannelli da armatura (che potevano far pensare alla predisposizioni di casseri destinati ad accogliere malta cementizia) e due pareti costituite da semplici tavole sovrapposte, che avevano la sola funzione di delimitare il cantiere e di impedire l'accesso agli estranei.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e illegittimità di motivazione nel punto in cui la sentenza impugnata ha ritenuto frazionabili le domande di condono. Osserva al riguardo che l'abuso edilizio era "unico", come unico era l'edificio interessato dagli interventi abusivi. Aggiunge che, se il seminterrato e il piano terra potevano realizzare un'autonomia abitativa, certamente non poteva costituire un'autonoma unità abitativa il sottotetto. Presentando correttamente una unica domanda di condono, essa non sarebbe stata accoglibile, quanto meno per difetto dell'essenziale requisito temporale della ultimazione dei lavori entro il 31.3.2003. 4 - Anche il EL ha presentato ricorso col ministero del suo difensore, avv. Cardone Fabio, deducendo cinque motivi di censura. In particolare, lamenta:
4.1 - inosservanza della L. n. 47 del 1985, art. 38, come richiamato dalla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28, erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 22, nonché vizio di motivazione. Sostiene che la corte territoriale: a) ha violato il predetto art. 38 laddove ha negato la sospensione del processo penale in pendenza del giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Liguria avente ad oggetto il diniego del condono edilizio n. 24; b) ha erroneamente applicato il predetto art. 22 ed è incorsa in vizio di motivazione laddove ha fatto riferimento alla sanatoria ordinaria, mentre la fattispecie riguardava il diverso procedimento per sanatoria straordinaria o condono edilizio;
c) ha omesso ogni motivazione in ordine alla istanza di sospensione formulata ex art. 479 c.p.p. per la pendenza del menzionato giudizio amministrativo dinnanzi al TAR;
4.2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione e travisamento della prova, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto non ultimata l'opera di cui al punto 4 della imputazione (corpo di fabbrica separato), in base alla testimonianza del teste Berriolo, mentre la deposizione di questi si riferiva al corpo di fabbrica costruito in aderenza all'immobile preesistente (di cui al punto 1), per il quale la stessa sentenza ha dichiarato estinto il reato per il rilascio del condono edilizio;
4.3 - erronea applicazione della normativa urbanistica e vizio di motivazione sul punto, giacché la sentenza impugnata ha travisato le risultanze istruttorie quando ha ritenuto provato il movimento terra di cui al punto 5, e ha erroneamente applicato la normativa urbanistica quando ha omesso di considerare che il movimento terra è irrilevante ai fini edilizi e che, comunque, il movimento terra di cui al punto 5 era stato sanato attraverso il condono edilizio perfezionato in ordine al seminterrato di cui al punto 3 della imputazione;
4.4 - ancora vizio di motivazione per contraddittorietà con le risultanze processuali, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto provato il movimento terra realizzato per il collegamento tra la proprietà EL e la soprastante strada provinciale, di cui al punto 6 della imputazione;
4.5 - violazione della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 31, laddove la corte di merito ha ritenuto non ultimato l'intervento edilizio per la costruzione del corpo di fabbrica separato di cui al punto 4, senza considerare che l'ultimazione al rustico è perfezionata ai sensi del predetto art. 31 quando sono realizzate le tamponature esterne o in muratura o in qualsiasi altro materiale.
5 - Infine, anche il OL ha presentato ricorso per cassazione col ministero del difensore Fabio Cardone, deducendo ancora cinque motivi di censura.
In particolare lamenta:
5.1 - violazione della L. n. 326 del 2003, art. 32, nonché del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 e vizio di motivazione sul punto. Sostiene che l'architetto LO era stato formalmente incaricato della direzione dei lavori relativi ai punti 1), 2) e 3), ma non era direttore dei lavori per il corpo di fabbrica separato di cui al punto 4). Argomenta al riguardo che per quest'ultimo intervento non esisteva un titolo amministrativo e quindi non poteva essersi responsabilità di un direttore dei lavori;
5.2 - violazione della L. n. 326 del 2003, art. 32, nonché del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 10, 22 e 29, e vizio di motivazione sul punto.
In sostanza, sostiene che la corte genovese: a) ha travisato le risultanza istruttorie quando ha ritenuto provati i movimenti terra di cui ai punti 5) e 6); b) ha violato la normativa vigente nella soggetta materia quando ha ritenuto i movimenti terra soggetti al permesso di costruire, e non alla semplice DIA;
5.3 - inosservanza della L. n. 47 del 1985, art. 38, come richiamato dalla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28, erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 22, nonché vizio di motivazione. Sostiene che la corte territoriale: a) ha violato il predetto art. 38 laddove ha negato la sospensione del processo penale in pendenza del giudizio amministrativo dinnanzi al TAR Liguria avente ad oggetto il diniego del condono edilizio n. 24; b) ha erroneamente applicato il predetto art. 22 ed è incorsa in vizio di motivazione laddove ha fatto riferimento alla sanatoria ordinaria, mentre la fattispecie riguardava il diverso procedimento per sanatoria straordinaria o condono edilizio;
c) ha omesso ogni motivazione in ordine alla istanza di sospensione formulata ex art. 479 c.p.p. per la pendenza del menzionato giudizio amministrativo dinnanzi al TAR;
5.4 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione e travisamento della prova, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto non ultimata l'opera di cui al punto 4 della imputazione (corpo di fabbrica separato), in base alla testimonianza del teste Berriolo, mentre la deposizione di questi si riferiva al corpo di fabbrica costruito in aderenza all'immobile preesistente (di cui al putito 1), per il quale la stessa sentenza ha dichiarato estinto il reato per il rilascio del condono edilizio;
5.5 - violazione della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 31, laddove la corte di merito ha ritenuto non ultimato l'intervento edilizio per la r costruzione del corpo di fabbrica separato di cui al punto 4, senza considerare che l'ultimazione al rustico è perfezionata ai sensi del predetto art. 31 quando sono realizzate le tamponature esterne o in muratura o in qualsiasi altro materiale.
6 - L'avv. Fabio Cardone ha presentato rituale memoria, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Sostiene che il procuratore distrettuale, nel suo ricorso, ha fatto riferimento al manufatto di cui al n. 4 della imputazione, per il quale la corte territoriale aveva pronunciato condanna;
e che non sussiste il divieto di parcellizzare le domande di condono edilizio quando sono relative a singole unità immobiliari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 - Il ricorso del procuratore distrettuale è fondato e deve pertanto essere accolto. Premesso che l'impugnazione si riferisce espressamente (e non poteva essere altrimenti) al proscioglimento degli imputati limitatamente ai manufatti di cui ai numeri 1) 2) e 3) del capo di imputazione, va anzitutto osservato che essa coglie nel segno laddove - col primo motivo - censura la interpretazione e l'applicazione del concetto di "ultimazione dei lavori" operate dalla corte di merito ai fini della condonabilità delle opere abusive. La L. n. 47 del 1985, art. 31, al quale rinvia la L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32, comma 25, precisa che, al fine di accertare il requisito temporale per l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi urbanistici (cd. condono edilizio), si deve aver riguardo alla ultimazione delle opere abusive, e che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura" (comma 2).
Sul tema, questa corte suprema ha già avuto modo di precisare che "la esecuzione di un immobile a rustico si intende riferita all'avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria" (Cass. Sez. 3^, n. 26119 del 13.5.2004, Recchia, mass. 228696). Alla luce di questo imprescindibile canone ermeneutico, si deve escludere la esecuzione del rustico, e quindi la ultimazione dell'immobile ai fini del condono, quando - come nel caso di specie - manchino ancora le tamponature ed esistano soltanto chiusure provvisorie finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee, oppure strutture predisposte per eseguire una futura tamponatura (come casseri, pannelli da armatura e simili). In casi simili, infatti, le strutture provvisorie di delimitazione perimetrale rispondono a scopi del tutto diversi da quello di definire la volumetria completa dell'immobile, e comunque non assicurano - appunto per il loro carattere provvisorio - la delimitazione definitiva della volumetria, che è il criterio fondamentale al quale si è ispirato il legislatore quando ha definito la ultimazione dei lavori ai fini del condono come esecuzione del rustico e completamento della copertura Se ne deve concludere che nel caso di specie mancava il requisito temporale del condono perché alla data del 31.3.2003 il rustico non era ancora eseguito, se è vero come è vero che al momento dei sopralluoghi del 20.4.2004 e del 3.8.2004 esistevano soltanto strutture provvisorie di delimitazione perimetrale dell'immobile di cui al numero 1) del capo di imputazione.
9 - Diventa perciò irrilevante il secondo motivo di censura con cui il pubblico ministero ricorrente contesta la parcellizzazione delle domande di condono relative a uno stesso immobile.
Sul punto, peraltro, giova osservare che la sentenza citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi (Cass, Sez. 3^, n. 291 del 26.11.2003, P.M. in proc. Fammiano, mass. 226871) non è propriamente pertinente, perché riguarda il diverso caso della concessione in sanatoria per cd. doppia conformità (di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22, ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45) e sostiene correttamente che tale sanatoria è inammissibile quando riguarda solo una parte dell'immobile abusivo, atteso che l'accertamento di conformità deve riferirsi alla totalità dell'immobile realizzato. Diversamente, nel caso della sanatoria straordinaria per il cd. secondo condono edilizio (di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39) e per il terzo condono edilizio (di cui alla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32), i quali stabiliscono espressamente limiti di volumetria come requisito di sanabilità dell'intervento edilizio, questa corte ha già avuto modo di precisare che l'edificio abusivo deve essere considerato nella sua totalità, al fine di evitare la elusione del limite volumetrico attraverso la presentazione di autonome istanze di sanatoria relative a singole porzioni dell'intero complesso edificatorio (Cass. Sez. Ili, n. 8584 del 26.4.1999, La Mantia, mass. 214280; Cass. Sez. Ili, n. 20161 del 19.4.2005, Merra, mass. 231643). È questa la interpretazione condivisibile della costante giurisprudenza di legittimità.
10 - Non possono invece essere accolti i ricorsi degli imputati in ordine agli interventi abusivi di cui ai numeri 4), 5) e 6) del capo di imputazione.
Per questi interventi, la corte di merito, con una motivazione logica e legittima, incensurabile in questa sede, ha accertato in linea di fatto che: a) il corpo di fabbrica separato di cui al n. 4) non era ancora ultimato nemmeno al rustico alla data del 31.3.2003, giacché i relativi lavori erano ancora in corso durante i due sopralluoghi del 20.4.2004 e del 3.8.2004; b) per i movimenti di terra di cui ai nn. 5) e 6) non era stata presentata alcuna domanda di sanatoria. Per conseguenza, difettavano per gli anzidetti interventi i presupposti legali per la sospensione processuale prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, richiamato dalla L. n. 326 del 2003, art.32, atteso che da una patte mancava il requisito temporale per la sanatoria, e dall'altra mancava la presentazione della relativa domanda.
Sotto questo profilo, non rileva la pendenza del giudizio amministrativo davanti al TAR Liguria, sia che avesse ad oggetto la ingiunzione a demolire (come precisa la sentenza impugnata), sia che riguardasse il diniego di un condono edilizio (come asseriscono gli imputati ricorrenti).
Vanno quindi disattesi i motivi di ricorso di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4 e 5.5.
Quanto ai movimenti di terra, la loro materialità è stata accertata con motivazione congrua, che si sottrae a censure di legittimità. Sul punto, va ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass. Sez. 3^, n. 38055 del 30.9.2002, Raciti, mass. 222849; Cass. Sez. 3^, n. 6920 del 21.1.2004, Perani, mass. 227565). Nè può sostenersi nel caso concreto che detti movimenti fossero soggetti soltanto al regime di semplice denuncia di inizio attività, giacché appare evidente che gli stessi non avevano un'autonoma consistenza, ma erano strettamente finalizzati alla costruzione degli edifici de quibus, ovverosia facevano corpo con tale costruzione, per la quale la legge richiedeva la concessione edilizia (ora permesso di costruire), la cui mancanza è penalmente sanzionata. Vanno quindi disattesi i motivi di ricorso nn. 4.3, 4.4 e 5.2. Resta da esaminare il motivo di ricorso specifico del LO, di cui al paragrafo 5.1, che è parimenti infondato.
Che l'architetto LO non fosse stato incaricato della direzione dei lavori per il corpo di fabbrica n. 4 è una mera asserzione fattuale, che sfugge alla cognizione del giudice di legittimità.
Che poi il direttore dei lavori fosse esente da responsabilità sol perché il fabbricato in questione non era assentito da alcun titolo abilitativo, è una tesi priva di reale fondamento giuridico. È evidente infatti che il direttore dei lavori, secondo l'interpretazione logica e teleologia della L. n. 47 del 1985, art. 6 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29), è responsabile della conformità urbanistica dell'intervento edilizio;
e tanto più è responsabile se l'intervento non è assentito dal necessario titolo abilitativo.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente agli interventi edilizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 della imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Rigetta i ricorsi dei ricorrenti EL e OL, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2009