Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude per i delitti indicati al terzo comma del precedente art. 275 la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno grave, per l'asserito contrasto con gli art. 3, 13, 27 e 111 della Costituzione. (In motivazione la Corte ha tra l'altro osservato come, data la peculiare gravità dei delitti pertinenti al fenomeno mafioso, debba escludersi che la norma discrimini tra situazioni assimilabili e costituisca atto irragionevole di esercizio della discrezionalità legislativa, e come la presunzione di non colpevolezza non precluda la previsione di misure restrittive per finalità cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 20447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20447 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 136
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 42585/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 12/10/2004 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SALZANO F., che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità e per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv. Pisapia e Botta, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
RI CA, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 12 quinquies d.l. n. 306/92, 7 d.l. n. 152/91 e 379 c.p., era stato sottoposto, con ordinanza 18/3/2004 del Gip del Tribunale di Palermo, alla misura cautelare della custodia in carcere, sostituita, il successivo 30 aprile, con quella degli arresti domiciliari e ripristinata - su appello del P.M. - dal Tribunale della libertà in data 25/5/2004 (decisione quest'ultima gravata di ricorso per cassazione da parte dell'indagato).
Nelle more, a seguito di richiesta dell'indagato, il Gip, con provvedimento dell'11/9/2004, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora in Canicattì. Investito dall'appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Palermo, con ordinanza 12/10/2004, annullava il provvedimento che aveva disposto l'obbligo di dimora, precisando che la permanente attualità del quadro cautelare, per altro presunto ex art. 275/3^ c.p.p., imponeva l'applicazione della più rigorosa delle misure cautelari.
Avverso quest'ultima pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, l'indagato e ha lamentato: 1) erronea applicazione degli art. 275 e 299 c.p.p. e vizio di motivazione, considerato che la previsione di cui al terzo comma della prima norma riguarda solo l'adozione per la prima volta della misura coercitiva e non le vicende cautelari successive della revoca o della sostituzione della misura, soprattutto in presenza di un affievolimento delle esigenze cautelari;
2) non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299/2^ c.p.p., in relazione agli art. 3, 13, 27, 111 Cost., nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di cui all'art. 275/3^ c.p.p., il giudice non possa sostituire la misura cautelare adottata con altra meno grave, quando le esigenze risultano attenuate.
Il ricorso non è fondato.
La prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata, in quanto, fermo restando il potere del giudice di merito di apprezzare la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge, le previsioni di cui agli art. 275/3^ e 299/2^ c.p.p., secondo le quali per i reati aggravati dalla finalità di agevolazione di associazioni di tipo mafioso la sola misura cautelare applicabile è la custodia in carcere, non costituiscono nè irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, nè violazione del principio di uguaglianza, in considerazione dell'elevato e specifico coefficiente di pericolosità per la convivenza e la sicurezza collettiva inerente a tali reati, ne', risultando rispettata la riserva di legge, violazione dell'art. 13/1^ Cost., mentre l'art. 27/2^ Cost. non è applicabile alle misure coercitive di tipo personale adottate per finalità cautelari. Rientra nella discrezionalità del legislatore il bilanciamento tra libertà personale e misure cautelari.
Ciò posto, corretta è l'impugnata decisione che, tenuto conto del titolo del reato ascritto all'indagato (contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91) e ritenuta la sussistenza, sia pure attenuata, delle esigenze cautelari, ha annullato la decisione 11/9/2004 del Gip di Palermo che aveva applicato l'obbligo di dimora, misura questa non consentita proprio dal titolo del reato, e ciò sia in sede di prima adozione che nella successiva evoluzione della vicenda cautelare. È il caso di precisare che, col detto annullamento, si è formalmente ripristinata la misura degli arresti domiciliari, imposta col provvedimento del 30/4/2004, anch'essa illegittima e già oggetto di autonoma impugnazione da parte del P.M., a cui hanno fatto seguito la pronuncia 25/5/2004 ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Palermo, che ripristinava la custodia in carcere, e la decisione 22/10/2004 di questa Corte, che rigettava il relativo ricorso dell'indagato.
Al rigetto del gravame, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Comportandola presente decisione l'esecuzione del provvedimento impugnato, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005