Sentenza 10 marzo 2026
Ordinanza cautelare 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 459 del 2025, proposto da
- Incoronata Romano, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Domenico Naso, Antonio Vito Vertone, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 904/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 10 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, il Consigliere EN PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come nell’odierna camera di consiglio i procuratori della ricorrente abbiano istato per la cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente intimato dato esecuzione alla sentenza azionata, insistendo nel contempo per la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando dichiaratamente soddisfatta la pretesa della ricorrente fatta valere nel presente giudizio;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza virtuale in misura dell’ottanta per cento, avendo il Ministero intimato ottemperato alla decisione azionata soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso, ma prima del passaggio in decisione dell’affare, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
EN PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN PP | IA RI |
IL SEGRETARIO