Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12365
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Sentenza 22 agosto 2003

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Ai fini della spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale continuazione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa; ne' tale coincidenza, ove non prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali), potrebbe derivare, in base al criterio di interpretazione di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., dalla sua previsione in un successivo Accordo Interconfederale (nella specie, A.I. del 27 aprile 1995), in quanto la differenza di funzione e di livello fra le due fonti collettive e la diversità delle parti stipulanti impediscono l'utilizzabilità del predetto criterio ermeneutico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12365
    Data del deposito : 22 agosto 2003

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