Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale continuazione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa; ne' tale coincidenza, ove non prevista dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali), potrebbe derivare, in base al criterio di interpretazione di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., dalla sua previsione in un successivo Accordo Interconfederale (nella specie, A.I. del 27 aprile 1995), in quanto la differenza di funzione e di livello fra le due fonti collettive e la diversità delle parti stipulanti impediscono l'utilizzabilità del predetto criterio ermeneutico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12365 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOTI S. MUSUMECI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITT EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1186/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/05/00 - R.G.N. 2183/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 23 luglio 1997 al Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, l'ing. EF NA evocava in giudizio la s.p.a. Fiat AU e - premesso di essere stato assunto da tale società in data 7 novembre 1966, di essere divenuto dirigente dal 1 ottobre 1972, di avere in tale veste conseguito continui e crescenti successi lavorativi tanto da venire nominato nel 1988 direttore di primo livello, di avere dal 1 luglio 1990 ricoperto l'incarico di responsabile della Divisione ricambi ed, infine, di essere stato inserito nel Comitato Direttivo della società - chiedeva la condanna della suddetta società al pagamento della indennità supplementare ex art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro Dirigenti Aziende Industriali;
delle differenze retributive e del risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine ed alla vita di relazione;
nonché dell'indennità per il trasferimento dalla sede di Desio a quella di Marafiore, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle sue richieste, EF NA riferiva ancora che a seguito di mutamento, avvenuto nel novembre 1990, dell'amministratore delegato della società e del subentro del Dott. CA in tale ruolo al posto del Dott. Romiti, era stato dapprima escluso dal Comitato Direttivo della società e, poco dopo, senza alcuna motivazione, dall'incarico di responsabile Divisione Ricambi, restando inattivo per oltre sei mesi e venendo successivamente adibito ad incarichi privi di reale rilievo e, comunque, dequalificanti rispetto alla sua precedente posizione professionale. Con lettera del 22 novembre 1996, la Fiat AU gli aveva comunicato il licenziamento per l'asserita ristrutturazione della Divisione Marketing e Commerciale cui da ultimo era stato addetto e per la conseguente soppressione del suo posto di lavoro. Il licenziamento appariva, però, del tutto ingiustificato e pretestuoso essendo in realtà le attività da lui fino ad allora svolte state riassegnate ad altri dirigenti della società. Aggiungeva, pure, il ricorrente che la società, senza apprezzabili e giustificate motivazioni, e perciò violando il principio di buona fede e correttezza, non gli aveva riconosciuto alcun aumento di retribuzione all'atto del suo inserimento nel Comitato Direttivo, nonostante l'ingresso in tale organo avesse sempre determinato un notevole aumento di retribuzione per i dirigenti che vi entravano a fare parte. La Fiat AU, inoltre, nel 1991 gli aveva liquidato l'incentivo MBO (incentivo riconosciuto ad i più alti dirigenti) in misura inferiore al dovuto, corrispondendogli lire 49.900.000 in luogo di 100 milioni spettantegli e, nel 1992, lo aveva escluso dal suddetto beneficio, provvedendo a conglobare nella retribuzione la media degli ultimi tre anni dell'incentivo stesso. Inoltre la dequalificazione subita gli aveva comportato un danno all'immagine, alla professionalità ed alla vita di relazione e tale danno, conseguente alla violazione da parte datoriale dell'art. 2103 c.c., doveva essergli risarcito anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Il Pretore di Torino, interrogate liberamente le parti ed escussi alcuni testi, con sentenza non definitiva del 13 ottobre 1998, dichiarava ingiustificato il licenziamento intimato al NA, e condannava la società convenuta al pagamento a favore dello stesso di lire 392.964.000 a titolo di indennità supplementare, respingeva le domande relative alle differenze retributive ed al risarcimento del danno, e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre richieste, quali "incidenza del benefit auto sul tfr, indennità di preavviso, risarcimento del danno conseguente all'infortunio dell'8 marzo 1996", riservando ogni ulteriore statuizione in ordine alle spese di lite alla sentenza definitiva.
A seguito di appello principale del NA ed incidentale della società, il Tribunale di Torino con sentenza dell'11 maggio 2000 rigettava l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale della Fiat AU, dichiarava giustificato il licenziamento intimato al NA con lettera datata il 22 novembre 1996 e, pertanto, non dovuta allo stesso NA l'indennità supplementare ex art. 19 del Contratto Collettivo dei dirigenti, e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Nel prevenire a tale soluzione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che, in adesione a quanto sostenuto con l'appello incidentale, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere, il licenziamento in contestazione fondato su ragioni obiettive e, dunque, pienamente giustificato.
Il Pretore, infatti, era pervenuto a ritenere la ingiustificatezza del licenziamento del NA sulla base della considerazione che in giudizio non era stata offerta ne' provata dalla Fiat AU la ristrutturazione che avrebbe dovuto costituire l'antecedente storico della soppressione della posizione del NA, ma che anzi era risultato che l'attività in precedenza svolta dal ricorrente era stata ridistribuita tra altri lavoratori sicché, secondo il primo giudice, "la decisione di risolvere il rapporto di lavoro, oggetto del giudizio, si poneva in contrasto con la realtà aziendale, atteso che non era stata realizzata alcuna ristrutturazione globale del settore e che di contro era provato che il posto del lavoro del NA non era stato soppresso ma era stato ridistribuito con spostamenti logistici ad altri".
Orbene, la ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice non poteva condividersi.
Il NA era stato inserito nella Direzione Marketing e Commerciale-Importatori, con l'incarico di responsabile dell'Area Europa e C.S.I. (Confederazione Stati Indipendenti), ed era risultato pacifico che, nell'ambito di tale attività, il NA si era interessato sia della vendita che della trattativa e dello sviluppo della rete. Nell'autunno del 1996 l'azienda aveva deliberato di riorganizzare diversamente l'attività relativamente ai Paesi dell'Ex Unione Sovietica, separando l'attività di vendita dallo sviluppo di rete ed attribuendo la prima all'ing. AY (già responsabile della Direzione dell'Area Manager Europa) ed assegnando, invece, la seconda al DI, cui era stata attribuita, a partire dal 1 ottobre 1996, la responsabilità del progetto sviluppi commerciali Est Europa, avviato al fine "di individuare le opportunità commerciali e di attivare i relativi punti di sviluppo e la presenza nei Mercati dell'Europa dell'Est".
Era risultato, inoltre, dalle dichiarazioni del teste Magnabosco che l'azienda aveva iniziato ad interessarsi del mercato dell'Est Europeo per cui si era reso necessario installare un presidio con quattro aree. Ma dopo che si era presa conoscenza del mercato, e per ridurre i costi del presidio attraverso l'accorpamento di varie funzioni, si era pervenuto con l'organigramma del 1 gennaio 1997 a sopprimere l'area Est Europa e C.S.I., attribuendo la sola parte di sviluppo commerciale al DI ed ampliando la competenza dell'area manager dell'ing. AY, che aveva così acquisito la vendita anche per l'area dell'Est Europa.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa era emersa la veridicità dei motivi addotti dalla società a giustificazione del licenziamento, perché, da un lato, era risultato provato che la Direzione Marketing e commerciale aveva subito una profonda ristrutturazione organizzativa e, dall'altro, era stato dimostrato come la funzione ricoperta dal NA era venuta meno nella sua autonomia, comportando la soppressione del posto da lui ricoperto e l'attribuzione delle funzioni fino ad allora da lui svolte ad altri enti della stessa direzione. Ne conseguiva che non era più ravvisabile, nella riorganizzazione della Direzione Marketing e Commerciale, una posizione lavorativa eguale a quella in precedenza ricoperta dal NA, e tanto bastava per ritenere giustificato il suo licenziamento, atteso che non è certo sindacabile la scelta imprenditoriale di accorpare e/o ridistribuire le funzioni in un ottica di contenimento dei costi di gestione ed atteso che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di licenziamento ingiusto del dirigente può ravvisarsi solo in caso di comportamento pretestuoso del datore di lavoro perché lesivo dei principi di buona fede e di correttezza o in caso di condotte discriminatorie.
Sulla denunziata dequalificazione del NA il Tribunale osservava che nessun significato doveva assegnarsi al fatto che il NA era stato assegnato al Comitato Direttivo in quanto la partecipazione a tale organismo non avveniva sulla base delle specifiche capacità professionali del partecipante ma sulla base del fatto che egli era responsabile di un settore reputato, in un dato momento, di particolare valore strategico. Ne era conseguito che l'esclusione del NA dal suddetto Comitato era dipesa dal fatto che, dopo che l'ing. CA aveva preso il posto del Dott. Romiti, il Comitato aveva subito una riorganizzazione, in conseguenza della quale, era scomparsa la figura dei due direttori generali ed erano state escluse dallo stesso Comitato Direttivo, oltre alle funzioni "ricambi", anche quella dei "veicoli commerciali", quella di "coordinamento Alfa Romeo" e quella "logistica".
Nè una dequalificazione poteva ravvisarsi dalla circostanza che il NA era stato distolto dalla funzione di responsabile del settore Ricambi. Il disposto dell'art. 2103 c.c. deve trovare applicazione anche per i c.d. dirigenti apicali, pure se la posizione lavorativa di costoro importa elementi di indubbia peculiarità rispetto a quella degli altri lavoratori subordinati, e sebbene nel giudizio di equivalenza delle mansioni non si possa prescindere dalla specificità dei compiti del dirigente. Ne consegue che, ferma l'impossibilità dell'imprenditore di adibire il dirigente a mansioni che ne sviliscano la professionalità o ne comprimano l'autonomia, l'equivalenza delle mansioni deve affermarsi ogni qual volta, pur essendo le nuove mansioni oggettivamente diverse dalle precedenti, esse consentano tuttavia al dirigente di estrinsecare il livello di professionalità acquisito, di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e di continuare, in definitiva, ad esercitare la funzioni dirigenziali con l'autonomia ed i margini decisionali che ad esse sono proprie. Nè poteva sottacersi, ai fini di causa, che il NA aveva rifiutato il ruolo di coordinatore della Meccanica. Tali nuove funzioni dovevano ritenersi, in base a quello che era emerso dall'istruttoria, del tutto equivalenti professionalmente alle funzioni dal NA espletate nella direzione Ricambi, a tale conclusione dovendosi pervenire per la complessità del nuovo incarico e per il numero dei dipendenti addetti al settore meccanica. Osservava ancora il Tribunale che non poteva condividersi l'assunto del NA, secondo il quale se egli avesse accettato l'incarico propostogli avrebbe svolto mansioni di supervisore di tutti gli stabilimenti ma in qualità di vice, avente come referente gerarchico il dirigente della Meccanica, che in precedenza, nella scala gerarchica, era stata di livello inferiore al suo. Ed invero, anche presso la Divisione Ricambi il NA aveva sempre operato in relazione ad un referente gerarchico e che, del resto, l'avere occupato la persona fisica, cui egli avrebbe dovuto "riferire", un livello inferiore "nella scala gerarchica" non costituiva elemento di nessuna rilevanza, dovendosi invece avere riguardo al livello occupato dal referente gerarchico all'epoca in cui l'ing. NA avrebbe dovuto svolgere le funzioni di responsabile del coordinamento della meccanica. Dopo circa cinque o sei mesi in cui l'ing. NA aveva ricevuto regolarmente la propria retribuzione, nonostante il rifiuto di collocazione presso il settore meccanica e nonostante non avesse svolto alcuna attività, la Fiat aveva offerto al NA un incarico presso la Direzione Operazioni Internazionali, quale responsabile del progetto denominato "Eliabuga" e, successivamente, quale assistente al Responsabile Direzione Operazioni Internazionali (ing. RA) per lo sviluppo del Progetto Russia. Nel luglio 1992, era stata poi riorganizzata la D.O.I. ed al NA era stato mantenuto sostanzialmente l'incarico di assistente all'ing. RA, con ampliamento delle competenze anche ai Paesi della C.S.I.. Nel febbraio 1994 il NA aveva assunto la responsabilità della gestione dei mercati dell'area C.S.I. (con la conseguente attribuzione allo stesso delle "risorse Italia e di quelle dell'Ufficio Commerciale di Mosca"). Nel novembre 1994, infine, la D.O.I., con a capo l'ing. EL, nuovamente organizzata e posta alle dirette dipendenze dell'ing. CA, aveva avuto affidato l'incarico di "garantire il presidio dei mercati assegnati, curare lo scouting di nuove opportunità di business, sviluppare le nuove iniziative industriali e commerciali", assegnandosi al NA la responsabilità dell'Area Est Europa e C.S.I.. Nell'aprile 1995 l'attività assegnata al NA era confluita nella Direzione Marketing e Commerciale Importatori, diretta dal Dott. Futterer. Orbene, anche in relazione a questi ultimi incarichi, non si configurava una dequalificazione del NA atteso che, come si evinceva dalla deposizione del teste Melloni, all'attività assegnata al NA nell'ambito della D.O.I., prima, e della Divisione Marketing e Commerciale, poi, erano connaturati ampi margini di autonomia e di iniziativa. Per concludere sull'argomento ne conseguiva che - dovendosi nell'indagine sulla equivalenza delle mansioni assegnarsi valore predominante e prioritaria importanza all'accertamento in concreto dell'aderenza delle nuove mansioni alla professionalità del dipendente, aderenza nel caso di specie confermata dalla deposizione del teste Melloni - non poteva pervenirsi alle conclusioni volute dal NA neanche sulla base della circostanza che questi aveva operato dapprima come coordinatore e, successivamente, alle dirette dipendenze di un suo pari livello (e cioè dell'ing. RA e del Dott. Futterer), potendo tale circostanza costituire solo un mero indizio della lamentata dequalificazione. Dalla ritenuta insussistenza della dequalificazione scaturiva la reiezione della domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata, anche perché tale danno alla professionalità, all'immagine ed alla vita di relazione non risultava in alcun modo provata.
Sul punto del trattamento economico il Tribunale precisava che nulla poteva spettare al NA per la partecipazione al Comitato Direttivo non essendo pattuita per detta partecipazione nessun specifico emolumento e non potendosi ricavare il diritto del dirigente dalla circostanza che tutti i partecipanti a detto Comitato avevano stipendi notevolmente superiore al suo. Nel nostro sistema giuslavoristico non è applicabile il principio della parità di trattamento ne' assume rilievo, ai fini voluti dal ricorrente, il richiamo all'art. 2087 c.c. in quanto, in ogni caso, è consentito parlare di una lesione della dignità dei lavoratori a fronte di trattamenti economici ingiustamente differenziati solo nel caso che si sia in presenza di identiche mansioni laddove, nella fattispecie in esame, ciascun partecipante al Comitato spiegava propri e specifici compiti dirigenziali.
Doveva ancora escludersi il diritto del dirigente ad ottenere aumenti retributivi anno per anno e quindi a percepire detti aumenti per tutto il periodo dal 1991 al 1996 in quanto, sulla base della deposizione del teste Francione, era emerso che gli stipendi dei dirigenti vengono sottoposti a verifica onde disporre un loro aumento o meno anche in relazione al tipo di posizione rivestita. Non si riscontrava per di più l'esistenza di una prassi aziendale - così come affermato dal NA - avente ad oggetto l'aumento, ogni anno, del trattamento retributivo dei dirigenti.
Quanto alla richiesta del riconoscimento di una differenza del MBO di lire 50.100.000(oltre accessori) quale differenza del MBO liquidatagli nel 1991 e di lire 118.500.000 (oltre accessori) a titolo di differenze retributive derivanti da un errato calcolo del suddetto MBO negli anni 1992-992 il Tribunale rilevava che, sulla scorta della documentazione, scarsamente intellegibile offerta dal dirigente, sembrava spettare al NA per l'anno una somma compresa tra 20 e 50 milioni per cui avendo il NA stesso ricevuto lire 49.900.000, nulla gli era più dovuto, non emergendo affatto dalla documentazione suddetta, il suo diritto a percepire la somma richiesta di 100 milioni. Nè sotto altro versante poteva accogliersi la pretesa alla corresponsione del MBO anche negli anni 1992-1994 avendo la difesa della società sostenuto che il sistema degli incentivi era collegato, non solo al raggiungimento dei singoli obiettivi prefissati, ma anche all'andamento del settore sicché, per la ben nota crisi dell'auto di quegli anni, la Fiat aveva legittimamente sospeso la sua erogazione. Contro poi la corresponsione del MBO mediante conglobamento della sua media degli ultimi tre anni nella retribuzione (conglobamento correttamente effettuato dalla Fiat), nulla poteva lamentare il NA non potendosi escludere che il sistema seguito si risolvesse, di fatto, in un trattamento più favorevole per il dirigente dato che, in tal caso, l'incentivo, per essere svincolato dal raggiungimento di qualsiasi obiettivo, diventava un elemento fisso della retribuzione. In relazione poi all'indennità di trasferimento prevista dall'art. 14 del contratto di categoria, il Tribunale osservava che detta indennità, per essere corrisposta una tantum, era assoggettata non alla prescrizione breve di cui agli artt. 2948 e ss. c.c. ma a quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., che anche nei confronti del dirigente (il cui rapporto non è assistito da stabilità reale) decorre in corso di rapporto.
Avverso tale sentenza EF NA propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Fiat AU, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo EF NA denunzia violazione e falsa applicazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. in relazione in particolare all'art. 19 del c.c.n.l. dei Dirigenti delle Aziende Industriali ed in riferimento agli artt. 1175, 1371 e 1375 c.c.; nonché omessa e, comunque, insufficiente e contraddittoria, motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti (artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene il ricorrente che il Tribunale ha omesso di applicare il criterio della giustificatezza contrattuale, che è criterio più ampio di quello afferente il giustificato motivo di licenziamento. Orbene la "giustificatezza contrattuale" è un criterio dal quale deve reputarsi esclusa non solo l'ipotesi di un licenziamento arbitrario, discriminatorio o puramente pretestuoso, ma altresì ogni vicenda o comportamento del dirigente oggettivamente non idoneo ad incidere irreversibilmente sulla fiducia, pure accentuata, propria allo specifico rapporto di lavoro. Secondo gli schemi generali dell'ordinamento solo in ipotesi di sussistenza di fatti di gravità tale da rompere il nesso fiduciario o in ipotesi di impossibilità della prestazione a carico del datore di lavoro, il datore di lavoro stesso può sottrarsi agli obblighi risarcitori di cui all'art. 19 del contratto collettivo dei dirigenti d'azienda industriale. Dovendosi escludere, nella fattispecie in oggetto, la configurabilità della prima ipotesi, doveva, conseguentemente, negarsi il diritto all'indennità supplementare solo se la scelta del datore di lavoro di sopprimere una posizione dirigenziale fosse stata ineludibile e necessaria, e cioè solo in presenza di una vera e propria impossibilità di continuare il rapporto lavorativo con il dirigente.
Come viene anche attestato dal contenuto dell'Accordo Interconfederale del 27 aprile 1995 e dalla volontà delle parti sociali - sottesa alla contrattazione di categoria e da interpretare ex art. 1362, comma 2, c.c. anche sulla base del comportamento dalle stesse succesivamente tenuto - allorquando la soppressione del posto di lavoro non sia frutto di una impossibilità ovvero di una riorganizzazione connessa a situazione di crisi, ma sia conseguenza di una mera scelta di opportunità del datore di lavoro non vi è motivo per negare al dirigente, che viene a sostenere il peso di tale scelta, la tutela economica rappresentata dall'indennità supplementare.
Nel caso di specie la risoluzione doveva ritenersi pretestuosa, arbitraria e contraria ai principi di buona fede, come del resto si evinceva dal fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la ristrutturazione non riguardava l'Ente Direzione Marketing Commerciale ma solo l'Ente cui era appartenuto esso ricorrente (Ente Area est Europa/CSI). Significative dell'intento di liberarsi definitivamente del contributo lavorativo di esso ricorrente erano state la concreta estromissione dalle sue mansioni ben due mesi prima che le stesse fossero state redistribuite nonché l'assenza di prova che le modifiche apportate nell'organizzazione avessero determinato una diminuzione dei costi, emergendo, al contrario, un aggravio degli stessi (a seguito della ristrutturazione un funzionario dell'Ente cui era addetto esso ricorrente era stato nominato dirigente).
1.1. Il suddetto motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione tra la nozione di "giustificatezza" del licenziamento, ai fini dell'indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva del dirigente, e quella di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato ex legge 15 luglio 1966 n. 604. Consegue che fatti o condotte, non integrabili una giusta causa o un giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale, ben possono legittimare il licenziamento del dirigente con il disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva. In questa prospettiva il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e nel divieto di licenziamento discriminatorio ex art. 3 legge n. 108 di 1990 o per motivo illecito (cfr. ex plurimis: Cass. 13 gennaio 2003 n. 322, in una fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione nella sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento a fronte di una effettiva ristrutturazione aziendale che aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il dirigente licenziato, cui adde, in precedenza, Cass. 4 gennaio 2000 n. 22).
1.2. Il sostenere quindi che per l'indennità supplementare in oggetto la giustificatezza del licenziamento debba coincidere con una stato di impossibilità o di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile (o particolarmente onerosa) la continuazione del rapporto di lavoro, porta a disconoscere l'innegabile differenza che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si riscontra tra i dirigenti - che, quanto meno ai livelli più alti, sono chiamati a sostituire il titolare dell'impresa e ad assumersi la responsabilità di scelte decisionali destinate sovente ad incidere sulla stessa sopravvivenza dell'impresa - e tutti gli altri lavoratori, che non godono, come i primi, nell'espletamento della loro attività di una ampia ed incisiva autonomia ed indipendenza. Ciò induce ad affermare, su di un piano più generale, per quanto riguarda il licenziamento del dirigente che il principio di buona fede e correttezza - il cui rispetto deve presiedere tutta la vita del contratto (art. 1175 e 1375 c.c.) e che deve, come si è detto, costituire il dato parametrico su cui misurare anche la giustificatezza del licenziamento - debba essere letto in relazione all'art. 41 Cost., ed interpretato alla stregua di detta disposizione che, pur nel rispetto della utilità sociale, garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata. Detta libertà verrebbe negata in radice se, a fronte di razionali e non arbitrarie riorganizzazioni e ristrutturazione aziendali, si impedisse all'imprenditore di scegliere liberamente le persone ritenute idonee a collaborare con lui ai più alti livelli nella gestione dell'impresa, e se allo stesso imprenditore si frapponessero ingiustificati ostacoli di qualsiasi genere al recesso anche a fronte delle suddette riorganizzazioni e ristrutturazioni volte ad accorpare due o più posizioni dirigenziali, in precedenza contraddistinte da propria autonomia.
1.3. Non vale, poi, nella fattispecie in esame richiamare - come ha fatto il ricorrente - l'Accordo Interconfederale del 27 aprile 1995 (che in caso di riduzione del personale per crisi aziendale ha riconosciuto ai dirigenti l'indennità supplementare in questione) e sostenere poi che l'art. 19 del contratto collettivo di categoria, sulla cui base viene avanzata domanda dell'indennità supplementare, debba essere interpretato alla luce del suddetto Accordo Interconfederale in applicazione dell'art. 1362, 2 comma, c.c., secondo cui per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto.
La contrattazione collettiva, che nel corso degli anni ha trovato differenti articolazioni in ragione dell'evoluzione delle condizioni socio-economiche del nostro Paese, trova il suo più alto livello negli Accordi Interconfederali che, stipulati dalle Confederazioni sindacali e datoriali, sono destinati a regolare singoli istituti (ad esempio: licenziamenti collettivi ed individuali;
rappresentanze sindacali unitarie), per i quali le parti ritengono utile o necessario procedere ad una regolamentazione uniforme per una pluralità di categorie.
Il contratto collettivo nazionale di categoria volto, invece, a regolare i trattamenti economici e normativi applicabili ai rapporti individuali di lavoro(nonché le relazioni tra i soggetti stipulanti e le loro organizzazioni sindacali), viene - come si evince dalla sua denominazione entrata nell'uso comune delle relazioni sindacali - stipulato, appunto, dai sindacati di categoria ed è destinato ad operare nell'ambito di una specifica categoria (generalmente corrispondente ad uno o più settori affini del mondo produttivo, come ad esempio: l'alimentare, il meccanico, il chimico). La differenza di livello e di funzione tra accordo interconfederale e contratto collettivo di categoria e la non coincidenza delle parti stipulanti impediscono una automatica trasposizione nella materia in esame del criterio ermeneutico dettato dall'art. 1362, comma 2, c.c. ed inducono a concludere per la sua inutilizzabilità al fine dell'individuazione della "comune intenzione delle parti" allorquando la regolamentazione dei singoli istituti viene condizionata a presupposti diversi ed allorquando si sia in presenza di categorie di lavoratori che, per la peculiarità e specificità delle loro funzioni, hanno sempre visto regolati i loro rapporti (economici e normativi) con specifiche ed autonome pattuizioni a livello sindacale. In questi casi la considerazione che solo la contrattazione di categoria fornisce una globale regolamentazione dei rapporti e nello stesso tempo consente una effettiva comprensione delle relative clausole da interpretarsi le une per mezzo delle altre, ed assegnando a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1363 c.c.) - induce a negare al criterio ermeneutico fornito dal comportamento delle parti quel valore che invece va ad esso riconosciuto in relazione ai restanti rapporti contrattuali.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 210 c.p.c., all'art. 3 Cost., agli artt. 1175 e 1375 c.c., all'art. 2087 c.c., agli artt.
1340, 2077 e 2078; agli artt. 1 e 8 preleggi nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta il lavoratore che ove applicato l'art. 210 c.p.c., con la conseguente esibizione da parte della società di documentazione idonea a comprovare i trattamenti retributivi corrispondenti ai dirigenti apicali, sarebbe emerso l'elemento retributivo connesso alle funzioni di componente del Comitato Direttivo. Ciò avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di detto emolumento anche ad esso ricorrente, in ragione del principio di parità di trattamento e dell'obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo buona fede e correttezza (evitando differenze di trattamento tra dipendenti prive di qualsiasi razionalità) e di osservare il disposto dell'art. 2087 c.c., che impone il rispetto della personalità morale del lavoratore.
La corresponsione, infine, dell'emolumento in oggetto concretizzava un uso aziendale sicché la denunziata mancata corresponsione veniva a configurarsi come vero e proprio inadempimento.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 1362 e ss. c.p.c., dell'art. 2099 c.c., dell'art. 3 Cost., dell'art. 2087 c.c., degli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c. e degli artt. 1 e 8 delle preleggi, degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che, avendo egli raggiunto gli obiettivi che gli erano stati assegnati, gli spettava per il sistema di incentivi MBO la somma di lire cento milioni lordi, pari a 51 milioni netti, mentre gli erano stati corrisposti soltanto 49 milioni lorde ed era residuato un suo credito di lire 50.100.000. Tale illecita riduzione aveva poi indotto ad un errore nel computo del conglobamento nello stipendio della media degli ultimi tre anni di incentivi. Deduce ancora che il Tribunale ha errato nel non riconoscergli nel 1991 l'aumento retributivo ordinario nonostante che negli anni precedenti avesse visto incrementato costantemente la propria retribuzione e che di nessun aumento aveva usufruito nonostante la promozione da Responsabile dell'Assistenza Tecnica a Direttore della Divisione Ricambi.
2.1. I suddetti secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perché infondati.
Va premesso che tutte le critiche rivolte nei confronti dell'ammissione e della valutazione del materiale probatorio, operate dal giudice d'appello, non possono trovare ingresso in questa sede atteso che quando il vizio di motivazione fatto valere con il ricorso per Cassazione riguarda la mancata considerazione di elementi di fatto potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione circa la sussistenza del requisito della adeguata incidenza causale della presunta lacuna della motivazione, deve tenere conto del principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritiene più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa motivazione, che risulti che l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive (cfr. in tali sensi Cass. 9 aprile 2001 n. 5235). Il giudice di merito, infatti, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione, quando sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa (così: Cass. 10 giugno 1997 n. 5169). E, sempre nella stessa ottica di riferimento a quanto affermato in giurisprudenza, è opportuno ribadire ancora una volta che il ricorso per Cassazione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante: Cass. 22 maggio 2001 n. 6975; Cass. 24 luglio 2000 n. 9716). Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, dopo avere attentamente esaminato le risultanze processuali e la documentazione in atti, ha escluso che al NA potevano riconoscersi: le differenze retributive richieste (ed ha quindi negato al dirigente le somme rivendicate per la sua partecipazione al Comitato Direttivo della società); le pretese economiche fondate su presunti usi aziendali o prassi;
il diritto ad automatici aumenti annuali;
nonché le rivendicate differenze dell'incentivo c.d. MBO ed anche di quelle scaturenti dell'inglobamento di detto incentivo nello stipendio base. Le soluzioni cui è pervenuto il giudice d'appello sono sorrette da una motivazione ampia, congrua, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico (il giudice ha tra l'altro evidenziato in relazione alla domanda di aumento di retribuzione per la partecipazione al Comitato Direttivo come, in ogni caso, il principio della parità di trattamento tra lavoratori non poteva essere invocato in quanto gli altri componenti del Comitato, del cui trattamento economico si chiedeva una estensione, spiegavano funzioni diverse dalle sue), sicché le suddette soluzioni si sottraggono ad ogni critica in questa sede di legittimità.
3. Con il quarto motivo il NA denunzia violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 2087 e 2103 c.c., agli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Evidenzia il ricorrente che il Tribunale di Torino, dopo avere correttamente ritenuto applicabile il disposto dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti, non ha tenuto conto che tale norma è violata quando il dipendente, anche senza conseguenze sulla retribuzione, venga lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ed anche quando gli siano state assegnate mansioni che non ne preservino il patrimonio professionale, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Nel caso di specie non si era tenuto nel debito conto che, ben prima dell'offerta dell'incarico di responsabile degli stabilimenti di meccanica, esso ricorrente era stato estromesso dal Comitato direttivo;
che la Divisione Ricambi era ente di amplissima rilevanza, che esigeva qualità professionali ben più accentuale di quelle richieste per il settore di Direzione delle Meccaniche;
che era stato estromesso dal settore Ricambi senza alcuna giustificazione e costretto a forzosa inattività per il periodo di 5-6 mesi;
che successivamente era stato assegnato ad un incarico senza alcuna autonomia e senza alcuna responsabilità, comportante unicamente assistenza ad un responsabile dello sviluppo di un singolo progetto (ing. RA), che tra l'altro si era manifestato - di natura provvisoria;
che il ruolo assegnatogli con comunicato del 1 febbraio 1994, di responsabile della Gestione Mercati dell'Area della Confederazione degli Stati indipendenti appariva anche esso dequalificante in considerazione del ridotto budget di vendita e del limitato fatturato.
In altri termini, esso ricorrente aveva raggiunto il minimo gradino raggiungibile nella ideale scala gerarchica dirigenziale all'interno di una azienda come la Fiat AU, e cioè il gradino corrispondente al ruolo assegnato al neo dirigente o ad un non dirigente, con conseguente vulnus alla propria professionalità e con notevoli danni, che non abbisognavano di prova e che ben potevano essere liquidati in via equitativa.
3.1. Anche il suddetto motivo non può trovare ingresso in questa sede atteso che le doglianze in esso contenute si traducono in una inammissibile critica all'accertamento di dati fattuali ed alla loro valutazione, operati dal giudice d'appello, sicché la sentenza impugnata per essere sorretta da ampia ed articolata motivazione si sottrae - per i già indicati limiti che incontra il giudizio di legittimità - ad ogni censura in questa sede.
3.2. Non si riscontrano neanche le denunziate violazioni dell'art. 2103 c.c.. È indubbio che detta disposizione debba trovare applicazione anche con riferimento agli alti dirigenti, quelli c.d. apicali, cui vengono dall'imprenditore rimessi compiti di rilevante importanza nell'ambito della gestione dell'impresa, per cui si riscontra una violazione del dettato codicistico allorquando, ad esempio, si rinvenga una effettiva lesione alla professionalità del dirigente in ragione di una perdurante ed ingiustificata sua inattività, alla quale lo si costringa, o allorquando gli vengano assegnati nuovi compiti, che richiedano doti professionali, capacità di iniziativa e spazi di autonomia e di responsabilità ridotti rispetto alle precedenti mansioni.
La comparazione tra vecchie e nuove mansioni al fine di individuare eventuali violazioni dell'art. 2103 c.c. non può, però, farsi - proprio in relazione alla importanza e rilevanza dei compiti del dirigente ed alla posizione, assunta in molti casi, di vero e proprio alter ego dell'imprenditore - alla stregua degli stessi parametri valutativi da adottare con riferimento a tutti gli altri lavoratori dipendenti. Ed invero, a prescindere dalla considerazione che almeno per i c.d. dirigenti apicali non è prospettabile la possibilità di acquisire "mansioni corrispondenti" ad una categoria superiore - eventualità cui fa, invece, espresso riferimento il suddetto articolo 2103 c.c. - va poi evidenziato come il criterio dato dalla "equivalenza" della mansioni, indicato dalla suddetta norma codicistica, va applicato ai dirigenti con una flessibilità ben maggiore rispetto a quella utilizzabile in tutti gli altri casi, non potendosi basare il raffronto comparatistico tra mansioni su elementi di carattere squisitamente oggettivo e su valutazioni parziali e segmentate ad ogni singolo settore dell'azienda, e trascurando, del tutto, l'importanza ai fini produttivi e strategica che l'imprenditore, nell'esercizio dei suoi poteri di iniziativa economica, assegna ai vari comparti della sua azienda e non potendosi, infine, neanche sottovalutare l'elemento fiduciario caratterizzate il rapporto lavorativo in oggetto.
Tutto ciò può indurre l'imprenditore a scegliere i dirigenti più dotati professionalmente per farli presiedere ad aree e settori dell'azienda che presentino un giro di affari ridotto in ragione di una perdurante stato di loro "sofferenza" e, quindi, si presentino abbisognevoli di maggiore attenzione e di più accentuate capacità per essere recuperati alla produttività.
3.3. Per quanto ora detto va ribadito che la sentenza impugnata va confermata per essersi attenuta ai suddetti criteri nel valutare come non dequalificanti i nuovi compiti assegnati al NA (ivi compresi quelli rifiutati dal dirigente).
A tale riguardo va evidenziato che il giudizio del giudice di merito circa la violazione dell'art. 2103 c.c., se consegue ad attento e completo accertamento dei dati fattuali concretizzanti il mutamento delle mansioni del dirigente, e se sorretta da una motivazione congrua, articolata, priva di salti logici e del tutto rispettosa del dato normativo, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità.
4. Con il quinto motivo il NA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 e segg. c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo al riguardo che la sentenza impugnata, dando una interpretazione errata alla decisione della Corte Costituzionale n. 63 del 1963, aveva concluso per la prescrittibilità decennale ex art 2946 c.c. sul solo, e non rilevante, presupposto che l'indennità in questione viene corrisposta non periodicamente ma una tantum.
La sentenza impugnata, dopo avere rilevato che l'indennità di trasferta viene corrisposta una tantum in base al disposto dell'art, 14 della categoria, e che la prescrizione cui detta indennità è assoggettata non è quella breve di cui agli artt. 2948 e ss. c.c., ma quella ordinaria decennale 2946 c.c., ha poi ritenuto prescritto il diritto del NA osservando - con una motivazione esente da errori di diritto - che nei confronti del dirigente, il cui rapporto non è assistito da stabilità, non possono operare le cause di sospensione di cui alla nota sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale, per avere riguardo detta decisione - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro - solo alle prestazioni di carattere retributivo, dovute periodicamente dal datore di lavoro e suscettibili di prescriversi alla stregua delle suddette disposizioni del codice civile. Per concludere, va ribadito che anche tale capo della impugnata sentenza - conforme ai principi di recente fissati, sull'ambito applicativo della summenzionata sentenza n. 63 del 1966 da Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2003 n. 575 - non merita alcuna critica.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003