Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 2
Ai fini della legittimità del licenziamento di un dirigente, la legge richiede che esso appaia giustificato, non richiedendo invece l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subordinati dalla legge 15 luglio 1966,n. 604, e pertanto rimanendo esclusa la fruibilità da parte del dirigente della tutela prevista da tale norma; in particolare, la nozione convenzionale di giustificatezza del licenziamento è molto più ampia di quella di giusta causa o di giustificato motivo, e si estende fino a ricomprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio ( nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione nella sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento a fronte di una effettiva ristrutturazione aziendale che aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il dirigente licenziato).
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione dell'onere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento da parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorrente non denunciava un vizio di ragionamento, o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una propria, diversa valutazione degli elementi di fatto).
Commentari • 3
- 1. Licenziamento per scarso rendimento (Cass. n. 14758/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2013
Licenziamento per scarso rendimento Massima In tema di licenziamento, ricorre l'ipotesi dello scarso rendimento qualora sia risultato provato sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione dei lavoratori e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal …
Leggi di più… - 2. Controllo a distanza, lavoratore, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2010
- 3. Cassazione: controllo del lavoratore con programmi informaticiAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 marzo 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1048 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano. in accoglimento della domanda proposta da L. C. nei confronti della Recordati -Industria Chimica e Farmaceutica s.p.a., dichiarava la illegittimità dei due licenziamenti alla stessa intimati in data 28-6-2002 c 279-2002, con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale, quanto al primo licenziamento, riferibile a fatti commessi fra il 15-5-2002 e il 13-6-2002, riteneva che i fatti contestati, sintetizzabili nell'accesso a Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale del 4-5-2001, fossero stati rilevati e registrati da un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO IO, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Belle Arti n. 7, presso l'avv. Giuseppe Ambrosio, e rappresentato e difeso dall'avv. Vito Manfredi, giusta dellega in atti;
- ricorrente -
contro
LOMBARDIA INFORMATICA s.p.a., in persona del presidente ing. Umberto Bussolati Dell'Orto, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso n. 23, presso l'avv. Antonino Della Sciucca, e rappresentata e difesa dall'avv. Guido Trioni, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92 della Corte d'appello di Milano, depositata il 29 giugno 2000 (R.G. lavoro n. 245/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Vito Manfredi e Guido Trioni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 agosto 1999 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso con il quale IO ON aveva impugnato il licenziamento a lui intimato dalla società Lombardia Informatica, alle cui dipendenze aveva lavorato come dirigente. Lo ON aveva richiesto che fosse dichiarata la nullità del recesso, in quanto discriminatorio o comunque in frode alla legge, con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e, in subordine, che la società convenuta fosse condannata, per la ingiustificatezza del licenziamento, al pagamento in suo favore della indennità supplementare, ai sensi dell'art. 19 ccnl dirigenti aziende terziarie e della distribuzione dei servizi, stipulato il 26 aprile 1995.
La decisione, appellata dal lavoratore soccombente, è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con pronuncia depositata il 29 giugno 2000. Il giudice del gravame ha escluso che il recesso fosse stato determinato da motivi illeciti o che fosse arbitrario, ritenendolo invece giustificato dalla soppressione, avvenuta anteriormente alla risoluzione del rapporto di lavoro, del settore trattamento ottico dei documenti, cui lo ON era stato preposto.
Di questa sentenza il lavoratore soccombente ha richiesto la cassazione sulla base di tre motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo una diffusa esposizione, oltre che delle vicende del processo, dei fatti che avevano riguardato la società nel periodo in cui si era svolto il rapporto di lavoro ed ì quali, ad avviso del ricorrente, avevano determinato il suo licenziamento, il ricorso presenta tre motivi.
In alcuno di essi sono indicati le norme di legge che sarebbero state violate, ma tale omissione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7 marzo 2001 n. 3314), resta irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, poiché nella specie dette indicazioni e il contenuto delle censure sono individuabili attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente a sostegno delle doglianze proposte.
Il primo motivo, intitolato "sulle ragioni discriminatorie", denuncia in sostanza violazione dell'art. 3 legge 11 maggio 1990 n. 108. La censura si incentra nella critica alla sentenza impugnata,
per non avere ritenuto nel comportamento della società datrice di lavoro l'intento discriminatorio del licenziamento del ricorrente, da desumersi, invece, a seguito delle modificazioni intervenute nello schieramento politico del governo regionale, di area diversa da quella cui era appartenuto il ricorrente, vicende che avevano avuto ripercussione nel consiglio di amministrazione della società, determinandone una diversa composizione. La società, così diversamente orientata sotto il profilo politico, aveva quindi provveduto a rimuovere i dirigenti che non aderivano alla medesima area politica dei membri del nuovo consiglio di amministrazione. Il motivo non può essere accolto. La sentenza impugnata ha evidenziato che lo ON non aveva fornito alcuna prova del dedotto carattere discriminatorio del suo licenziamento. il ricorrente - ha sottolineato la Corte di merito - nelle deduzioni svolte nell'atto di appello, ove aveva sostenuto di essere stato licenziato per la sua estraneità all'area politica che aveva generato il nuovo consiglio di amministrazione della società, controllata dalla regione Lombardia, si era limitato ad "allegazioni che pur considerate unitariamente non supera(va)no la soglia dell'illazione".
Senza dubbio l'onere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento è a carico del lavoratore (v. fra le più recenti Cass. 15 novembre 2000 n. 14753), e di fronte alla statuizione del giudice del merito circa l'inosservanza di tale onere da parte del ricorrente, limitatosi a svolgere soltanto deduzioni non integranti, come tali, elementi di prova, lo ON ha riprodotto in questa sede la esposizione delle vicende societarie, e in particolare le modificazioni intervenute nel consiglio di amministrazione, affermando che tali circostanze dimostrerebbero la sussistenza dell'intento discriminatorio. Con queste argomentazioni però il ricorrente non denuncia vizi del ragionamento seguito dal giudice del merito per giungere alle conclusioni cui il medesimo giudice è pervenuto, ma soltanto contrapponendo una propria valutazione di taluni elementi rispetto a quella data dal giudice di merito, tende al riesame, inammissibile in sede di legittimità, delle vicende del consiglio di amministrazione della società enunciate nei precedenti gradi e del collegamento causale tra dette circostanze e il recesso di cui si discute, invece escluso dal giudice del merito. Deve infatti qui ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, e secondo cui la valutazione degli elementi probatori è istituzionalmente riservata al giudice di merito con l'unico limite della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (v. fra le tante Cass. 29 marzo 2001 n. 4667, Cass. 27 febbraio 2001 n. 2830). Il secondo mezzo di annullamento, rubricato "sull'ingiustificatezza del licenziamento", deduce che questo era arbitrario, in quanto la società non aveva dimostrato le esigenze di ristrutturazione aziendale, in base alle quali aveva ritenuto di risolvere il rapporto di lavoro con il ricorrente ed altri dirigenti tecnici, in totale dieci, procedendo poi all'assunzione di sei lavoratori destinati ad occupare le medesime posizioni lavorative dei dirigenti licenziati;
nè la società aveva provato la impossibilità di ricollocazione dello ON in mansioni o compiti differenti adeguati alla preparazione e alle conoscenze dello stesso.
Anche queste censure non possono trovare accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'escludere che la nozione convenzionale di giustificatezza del licenziamento del dirigente ai fini dell'indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione di categoria coincida con quelle legali di giusta causa o di giustificato motivo, essendo la prima molto più ampia, estesa sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietà, ma con il limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio. Così, con riferimento a talune fattispecie di recente pervenute all'esame di questa Corte, mentre si è esclusa la giustificatezza per il licenziamento del dirigente, se dipeso dalla circostanza che lo stesso era l'unico fra altri colleghi ad avere i requisiti del prepensionamento e dall'intento della società datrice di lavoro di sostituirlo con altro dirigente con professionalità meno obsoleta e ritenuto più capace a favorire una maggiore penetrazione dei prodotti della società datrice di lavoro nei mercati esteri (Cass. 4 gennaio 2000 n. 22) ovvero nella ipotesi di dedotte esigenze per la parte datoriale di incremento del settore marketing, pur a fronte di una aumentata o inalterata produttività dello specifico settore cui era preposto il dirigente licenziato (Cass. 12 febbraio 2000 n. 1591), la si è ritenuta nella ipotesi di riorganizzazione aziendale effettuata nell'ambito di scelte dirette ad "ottimizzare" la struttura aziendale con l'abbandono di precedenti soluzioni, che avevano portato all'assunzione del dirigente poi licenziato, in seguito rilevatesi inidonee (Cass. 1^ luglio 1999 n. 6729), ovvero in altra ipotesi di riorganizzazione aziendale realizzata progressivamente nel tempo con la unificazione delle reti vendite della società e con la soppressione di un posto di dirigente (Cass. 19 giugno 1999 n. 5709). Il Collegio non ignora il precedente giurisprudenziale costituito dalla pronuncia di questa Corte 6 ottobre 1998 n. 9896, pure richiamato dal ricorrente. Esso, infatti, qui non può avere rilievo in quanto si riferisce alla specifica indennità supplementare prevista dall'accordo interconfederale tra IA e FN del 27 aprile 1995 anche in ipotesi di licenziamento di dirigente di azienda industriale, motivato con riferimento a situazioni di riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale integranti un giustificato motivo oggettivo di recesso dirigente, mentre qui il ricorrente ha invocato l'indennità supplementare ai sensi dell'art. 19 ccnl dirigenti aziende terziarie e della distribuzione dei servizi stipulato il 26 aprile 1995.
Quindi, la sentenza impugnata che, con accertamento di fatto congruamente motivato, ha messo in rilievo la effettività della ristrutturazione aziendale, evidenziando che il settore trattamento ottico dei documenti, a cui era preposto lo ON e comprendente cinque lavoratori, ritenuta struttura antieconomica (secondo lo studio affidato nel 1994 alla società Arthur Andersen Mba), era stato "smobilitato" già nel marzo 1997, in parte assorbito da altri settori, ha deciso conformemente ai principi innanzi esposti e quindi non merita le censure che ad esso muove il ricorrente. La affermata differenza tra la nozione convenzionale di giustificatezza del licenziamento del dirigente e quella legale di giustificato motivo prevista per gli altri lavoratori subordinati dall'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, esclude l'applicabilità al dirigente della tutela prevista da tale norma (cfr. Cass. 26 novembre 1996 n. 10445) e che quindi possa configurarsi a carico del datore di lavoro l'obbligo del c.d. obbligo di repechage. Una volta escluso l'intento discriminatorio del licenziamento in questione, deve ritenersi privo di fondamento pure il terzo motivo di ricorso, rubricato "sulla frode alla legge", con il quale il ricorrente deduce che la società si è servita dello strumento del recesso, in relazione a rapporto di lavoro privo delle garanzie della stabilità, per disfarsi del lavoratore per mere ragioni politiche.
Il ricorso va dunque rigettato e lo ON, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10,00 (dieci/00), oltre ad euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003