Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 322
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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Ai fini della legittimità del licenziamento di un dirigente, la legge richiede che esso appaia giustificato, non richiedendo invece l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subordinati dalla legge 15 luglio 1966,n. 604, e pertanto rimanendo esclusa la fruibilità da parte del dirigente della tutela prevista da tale norma; in particolare, la nozione convenzionale di giustificatezza del licenziamento è molto più ampia di quella di giusta causa o di giustificato motivo, e si estende fino a ricomprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio ( nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione nella sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento a fronte di una effettiva ristrutturazione aziendale che aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il dirigente licenziato).

La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione dell'onere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento da parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorrente non denunciava un vizio di ragionamento, o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una propria, diversa valutazione degli elementi di fatto).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 322
Data del deposito : 13 gennaio 2003

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