Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 2
Quando il vizio di motivazione fatto valere con il ricorso per cassazione riguarda la mancata considerazione di elementi di fatto potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione circa la sussistenza del requisito della adeguata incidenza causale della presunta lacuna nella motivazione deve tenere conto del principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa motivazione, che risulti che l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive. (Fattispecie relativa alla mancata considerazione dell'adempimento da parte dell'Inps di prestazioni diverse da quella oggetto del giudizio, rilevante quale mero indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, costituente presupposto del diritto azionato ed escluso dal giudice di merito sulla base di elementi di prova più direttamente significativi).
Poiché, ai fini della sua incidenza in successive controversie su diritti non inerenti allo stesso rapporto fondamentale, rimane estranea all'area del giudicato sostanziale sia la statuizione incidentale relativa a rapporti pregiudiziali, sia la soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, l'accertamento relativo al diritto di un lavoratore agricolo all'indennità di disoccupazione non spiega effetti di giudicato, in un successivo giudizio avente ad oggetto l'indennità di maternità, quanto alla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato integranti il presupposto della tutela previdenziale (efficacia nella specie preclusa anche dalla mancanza di coincidenza temporale dei periodi rispettivamente rilevanti).
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Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6618 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11442/2013 R.G. proposto da: GAMBRINUS DI Z.A. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, Z.A., Z.L.G., ZA.MA.RO., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Loris Tosi e dall'avv. Giuseppe Marini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9; – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale …
Leggi di più… - 2. Separazione dei coniugi: addebito per violazione degli obblighi verso i figliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA SCALA CATENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA IDOMENICO, rappresentata e difesa dall'avvocato ISERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI M. FAUSTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 626/97 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 04/12/97 R.G.N. 748/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso p rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Vibo Valentia Catena SCALA chiedeva nei confronti dell'Inps che fosse riconosciuto il suo diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro. L'Istituto assicuratore si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso. Il Pretore rigettava la domanda con sentenza che, appellata dalla Scala, era confermata dal locale Tribunale.
Il giudice d'appello rilevava che, valutando il complesso delle risultanze risultanze istruttorie e in particolare la relazione ispettiva dell'Inps - riportante le dichiarazioni rese agli ispettori dalla Scala, dalla suocera, presunta datrice di lavoro e dalla figlia di quest'ultima - e la prova testimoniale, dovevano ritenersi assenti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato, stanti la saltuarietà delle prestazioni, la mancanza di riscontri probatori circa le modalità lavorative e gli orarì di lavoro, la mancanza di controlli e di una vera e propria retribuzione. Quanto alla produzione all'udienza di discussione di una sentenza tra le stesse parti, il giudice di merito rilevava che il relativo giudicato non poteva fare stato nella causa in decisione sotto il profilo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia perché l'accertamento ivi contenuto del diritto della Scala all'indennità di disoccupazione agricola era basato sulla semplice iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, sia perché la vicenda riguardava l'anno 1993, mentre ai fini della chiesta indennità di maternità rilevava il biennio 1990/1991.
Contro tale sentenza la Scala ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
L'Inps resiste con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza derivante da vizi di costituzione del giudice (art. 360 n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 158 e 161), in relazione alla partecipazione al collegio giudicante di un vice pretore onorario;
eccepisce infatti l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art 90 della legge n. 26 novembre 1990 n. 353, come sostituito dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in l. 20 dicembre 1995 n. 534, che recita "Nei giudizi pendenti alla data del
30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste.
Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vicepretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12". Si lamenta il contrasto con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento instaurata tra i cittadini interessati alle cause iniziate prima e dopo il 30.4.1995;
con l'art. 97 Cost., perché i magistrati onorari non offrono la stessa imparzialità dei giudici togati, non essendo per essi previste le incompatibilità applicabili ai secondi;
con l'art. 102 Cost., perché si è dato luogo ad un giudice "ad hoc", in violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali;
con l'art. 106 Cost., per la violazione della regola del concorso quale strumento ordinario per la nomina dei magistrati e della previsione della nomina, anche elettiva, di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite ai giudici singoli. D'altra parte, l'art. 105 dell'ordinamento giudiziario doveva ritenersi inconferente nel caso di specie, poiché presuppone la mancanza o l'impedimento di uno dei giudici necessari per la formazione del collegio.
Il motivo non può ritenersi fondato. L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata al fine di dare fondamento alla dedotta eccezione di nullità della sentenza, infatti, deve ritenersi manifestamente infondata, alla luce della statuizione e delle puntuali considerazioni della sentenza della Corte costituzionale 6 aprile 1998 n. 103, con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, proposta in termini analoghi e in riferimento alle stesse disposizioni della Costituzione.
Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., denuncia la nullità della sentenza e del procedimento,
lamentando che il Tribunale abbia omesso ogni pronuncia in relazione alla deduzione svolta in secondo grado dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'Inps di un rapporto di lavoro agricolo per l'anno 1991, comprovata mediante il deposito di cedolino di pagamento dei trattamenti di famiglia e di disoccupazione agricola. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato nella presente controversia della sentenza prodotta, osservando che, in realtà, la valorizzazione dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli comportava, in relazione alla disciplina della materia, la valutazione positiva circa la sussistenza di un rapporto di lavoro;
che era erronea la tesi della necessità di un biennio lavorativo antecedente al parto ai fini del conseguimento del diritto all'indennità di maternità, dato che in realtà per legge è sufficiente la prestazione per cinquantuno giornate prima dell'inizio del periodo di interdizione lavorativa;
che il tribunale illogicamente aveva ritenuto irrilevante la qualificazione nell'ambito della subordinazione del medesimo rapporto di lavoro e non aveva considerato il riconoscimento dei trattamenti familiari e di disoccupazione per l'anno 1991, costituente l'anno di riferimento che interessa per la presente controversia.
Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione per l'omessa valutazione del riconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'Inps, dimostrato dal già menzionato cedolino di pagamento.
Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 2909 c.c. per il disconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno di cui alla già citata sentenza avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione agricola.
Il secondo e il quarto motivo sono connessi, poiché con ambedue il ricorrente si duole della mancata considerazione da parte del giudice "a quo" del riconoscimento che l'Inps ha operato della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato mediante la documentata corresponsione di differenti prestazioni previdenziali per l'anno 1991. La doglianza è infondata sotto il profilo della omissione di pronuncia (secondo motivo), disciplinata dall'art. 112 c.p.c., poiché l'attività difensiva in questione non integrava,
nella sua portata e nella sua finalità, una domanda o una eccezione, ma più semplicemente una deduzione probatoria, in riferimento all'elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla sussistenza di determinate prestazioni di lavoro agricolo nel periodo di riferimento. E deve ritenersi altresì infondata sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia (quarto motivo). Al riguardo va ricordato che a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che parla di motivazione carente "circa un punto decisivo della controversia", e in base alla elaborazione giurisprudenziale sul punto, il vizio di motivazione consistente nella mancata considerazione da parte del giudice di elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione deve avere una adeguata incidenza causale, sotto il profilo della sua idoneità ad orientare diversamente la decisione (cfr. Cass. 11154/1995; Cass. n. 326/1996; Cass. n. 3494/1996). Quando, poi, il presunto vizio di motivazione riguarda la mancata considerazione di elementi potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione sulla sussistenza del requisito della causalità della presunta lacuna della motivazione deve tenere conto anche del principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da, quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. n. 14472/2000), che non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive (Cass. n. 2008/1996;
cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 5802/1998 e Cass. 5806/2000). Conseguentemente, considerato che l'adempimento da parte dell'Inps di differenti prestazioni poteva costituire, in difetto di altre specificazioni, solo un mero indizio della sussistenza degli elementi costitutivi dei relativi diritti, è evidente che non può ritenersi censurabile la mancata specifica valutazione di tale elemento, una volta che il giudice di merito ha preso in considerazione elementi più direttamente significativi.
Sono tra di loro connessi il terzo e il quinto motivo. Infatti, come si è visto, con il quinto motivo in termini complessivi e con il terzo motivo sotto aspetti più specifici si censura il mancato riconoscimento di efficacia di giudicato nella presente controversia della precedente decisione resa in un giudizio attinente all'indennità di disoccupazione. Con il terzo inoltre si ripropone incidentalmente la già esaminata tematica oggetto del secondo e del quarto motivo.
In punto di diritto, va rilevato che, essendo indubbiamente diverso il "petitum" nei due giudizi, la ricorrente implicitamente intende fare riferimento al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che incida su un punto fondamentale di entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude l'esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui l'altro giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (cfr. di recente, Cass. n. 10999/1995 e Cass. n. 3795/99). Come osservato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 10933/97 (diretta a risolvere la questione di principio circa l'efficacia o meno di giudicato di un accertamento dell'obbligo contributivo di un datore di lavoro relativamente ad un determinato periodo in un successivo giudizio avente ad oggetto la contribuzione per un diverso periodo), il riportato principio sulla rilevanza del giudicato sulle questioni "gravita intorno all'elemento qualificante ed indefettibile dell'identità di negozio o rapporto giuridico, inteso, ovviamente, come rapporto complesso o fondamentale, come tratto unificante e qualificante della molteplicità di diritti ed obblighi in cui si articola, poiché l'operatività del giudicato sarebbe pacifica nel caso di successiva deduzione in giudizio di un medesimo rapporto giuridico in senso stretto, inteso cioè quale relazione elementare tra il soggetto titolare di uno specifico diritto e il soggetto gravato dal relativo obbligo: ne risulta, quindi, una delimitazione dell'efficacia di giudicato del contenuto precettivo di una sentenza, nel senso che, ai fini della incidenza su successive controversie su diritti non inerenti allo stesso rapporto fondamentale, rimane estranea all'area del giudicato sostanziale sia la statuizione incidentale relativa a rapporti pregiudiziali, sia la soluzione di singole questioni di fatto o di diritto" (nella specie le S.U. hanno escluso l'identità di rapporto fondamentale tra le singole obbligazioni contributive). La comunanza del rapporto fondamentale, ai fini della estensione del giudicato sulle questioni, deve ritenersi insussistente nel caso in esame sulla base di una duplice considerazione. Da un lato, rileva la differenza sostanziale delle prestazioni richieste nei due casi. È indubbio, infatti, che l'assicurazione per gli eventi relativi alla maternità è del tutto distinta dall'assicurazione contro la disoccupazione o da quella concernente l'erogazione di assegni familiari. Dall'altro, va considerato che, secondo quanto accertato dal giudice di merito e non posto in dubbio con i motivi di ricorso in esame, non vi è neanche la coincidenza temporale dei periodi di prestazione lavorativa rilevanti nei due giudizi. Non può quindi presumersi l'unitarietà del rapporto lavorativo della attuale ricorrente, anche nell'ipotesi della sussistenza della subordinazione;
infatti, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, i rapporti di lavoro tipici del settore agricolo, e cioè quelli con il salariato fisso e il bracciante avventizio, sono a tempo determinato (Cass. n. 2654/1978; Cass. n. 7269/1986; Cass. n. 5649/1990; Cass. n. 1884/2000). In ogni caso, anche a prescindere da quest'ultimo rilievo, non si vede come un accertamento sulla natura subordinata del rapporto in un determinato anno possa implicare un accertamento circa la sussistenza di un analogo rapporto in un periodo precedente.
Questa ultima osservazione vale a dimostrare anche l'infondatezza delle doglianze, che appaiono sviluppate nel terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, circa la mancata valutazione dell'incidenza del precedente accertamento giudiziale ai fini della prova della sussistenza dei rapporti di subordinazione che sarebbero rilevanti nel presente giudizio. Al riguardo, peraltro, rilevano anche considerazioni analoghe a quelle sviluppate a proposito del quarto motivo, tenuto presente che il giudice di merito ha considerato la mancanza nel precedente giudizio di un concreto esame della natura e delle modalità delle prestazioni lavorative. Il ricorso quindi va integralmente rigettato.
Quanto alle spese del giudizio trova applicazione il disposto dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001