Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5235
CASS
Sentenza 9 aprile 2001

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Quando il vizio di motivazione fatto valere con il ricorso per cassazione riguarda la mancata considerazione di elementi di fatto potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione circa la sussistenza del requisito della adeguata incidenza causale della presunta lacuna nella motivazione deve tenere conto del principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili ed idonee, essendo sufficiente, ai fini della congruità della relativa motivazione, che risulti che l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive. (Fattispecie relativa alla mancata considerazione dell'adempimento da parte dell'Inps di prestazioni diverse da quella oggetto del giudizio, rilevante quale mero indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, costituente presupposto del diritto azionato ed escluso dal giudice di merito sulla base di elementi di prova più direttamente significativi).

Poiché, ai fini della sua incidenza in successive controversie su diritti non inerenti allo stesso rapporto fondamentale, rimane estranea all'area del giudicato sostanziale sia la statuizione incidentale relativa a rapporti pregiudiziali, sia la soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, l'accertamento relativo al diritto di un lavoratore agricolo all'indennità di disoccupazione non spiega effetti di giudicato, in un successivo giudizio avente ad oggetto l'indennità di maternità, quanto alla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato integranti il presupposto della tutela previdenziale (efficacia nella specie preclusa anche dalla mancanza di coincidenza temporale dei periodi rispettivamente rilevanti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5235
Data del deposito : 9 aprile 2001

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