Sentenza 6 marzo 1992
Massime • 1
Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art.628, comma 3 n. 1, prima ipotesi, Cod. pen.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 cod. pen.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv Cod.Pen.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. Cod.pen.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto.
Commentario • 1
- 1. Rapina con pistola giocattolo (Cass. 39253/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022
Per configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma "giocattolo" che non sia immediatamente riconoscibile come tale; la circostanza sussiste cioè quando l'azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che "appare" come un'arma da sparo. Pertanto la sussistenza dell'aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull'oggetto dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima. L'accertamento della riconoscibilità dell'arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali "oggettive" …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/03/1992, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 4
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Primo Presidente
1. Dott. GAETANO LO COCO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " AD RN " N. 20948/91
3. " LD SI "
4. " LF IO "
5. " ID SC "
6. " GIUSEPPE DI MAURO "
7. " AN NA "
8. " VA CI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli;
TI SA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10 luglio 1991 . Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Di Mauro;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Bartolomeo Lombardi che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29 gennaio 1991 il Tribunale di Napoli condannò SA TI per i reati, commessi in Giugliano e Napoli il 23 novembre 1990 di rapina aggravata, ai sensi degli art. 110, 628 co. 1 e 3 nn.ri 1, prima e terza ipotesi, e 2 c.p., e di porto illegale d'arma, previsto dall'art. 4, co. 1 e 3 legge 18 aprile 1975 n. 110; quest'ultimo, a lui contestato per avere illegalmente portato in luogo pubblico una pistola giocattolo priva del prescritto tappo rosso in canna.
La corte d'appello della stessa città, con sentenza del 10 luglio 1991, lo assolse, limitatamente alla contravvenzione, con la formula del fatto non più preveduto dalla legge come reato.
Considerò che il settimo comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, introdotto con l'art. 2 della legge 21 febbraio 1990 n.36, mentre prevede l'uso o il porto d'armi come elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato anche quando si tratti di arma per uso scenico o di giocattolo riproducente arma la cui canna non sia occlusa con un visibile tappo rosso, non prevede invece come reato il semplice porto della suddetta arma giocattolo, neppure ai sensi degli art. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 o in relazione all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Hanno proposto ricorso l'imputato e il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli. Il primo deduce difetto di motivazione sulla negata applicazione, in relazione al delitto di rapina, dell'attenuante del risarcimento del danno. Il secondo, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975, come modificato dall'art. 2 della menzionata legge n. 36 del 1990, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui questa statuisce che il porto di una pistola giocattolo priva del tappo rosso non è più previsto dalla legge come reato. Sostiene, al riguardo, che sussiste il porto d'arma - come elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 modificato dagli art. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 - anche quando si tratti di arma per uso scenico o di arma giocattolo la cui canna non sia occlusa da tappo rosso: per il tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 5 citato e perché il legislatore ha voluto equiparare tali oggetti alle armi vere. Il presidente della seconda sezione penale di questa corte, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, ha rimesso gli atti al primo presidente, che ha disposto l'assegnazione del procedimento alle sezioni unite. Motivi della decisione.
Il ricorso dell'imputato è inammissibile, ai sensi degli art. 581, lett. c), e 591, co. 1 lett. c), c.p.p..
Costui infatti si è limitato a dedurre che la sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine alla invocata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, senza indicare in modo specifico, a sostegno della censura, nè elementi di fatto nè ragioni di diritto che consentano a questa corte d'individuare nei suoi precisi termini la doglianza mossa alla decisione e di esercitare il proprio sindacato.
Per risolvere la questione posta dal procuratore generale, che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite, occorre verificare se - a seguito delle modifiche all'art. 5 della legge n.110 del 1975 introdotte con l'art. 2 della legge n. 36 del 1990
mediante la sostituzione del sesto con due nuovi commi - il semplice uso o porto di giocattolo riproducente arma da sparo privo di visibile tappo rosso incorporato all'estremità della canna costituisca un fatto penalmente indifferente, come ha affermato la corte di merito, ovvero possa ancora integrare l'ipotesi di reato di cui agli art. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 modificati dagli art. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, come sostiene il ricorrente, o quella di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, com'è stato affermato, sia pure con isolata decisione, da questa Corte.
Il quarto comma dell'art. 5 di quest'ultima legge vieta, nella fabbricazione di giocattoli riproducenti armi, l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che permettano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona;
impone l'apposizione di un visibile tappo rosso che occluda, parzialmente o totalmente, l'estremità della canna. L'intento legislativo è evidente: impedire che l'arma giocattolo possa essere trasformata in arma vera e propria, idonea a recare offesa alla persona;
consentire, mediante il suddetto dispositivo d'identificazione, l'immediata riconoscibilità del giocattolo. Il sesto comma dello stesso articolo, che nella precedente formulazione puniva "chiunque" non avesse osservato le disposizioni del quarto comma, aveva causato un contrasto giurisprudenziale sui destinatari della norma - solo i fabbricanti ovvero anche coloro che detenessero o portassero in luogo pubblico l'arma giocattolo - sedato poi dall'intervento delle Sezioni Unite Penali di questa corte (27 giugno 1987, Stasi), le quali individuarono nel reato in esame un reato comune, di portata generale, avente come soggetti attivi tutti coloro che, anche se non fabbricanti, avessero violato le disposizioni del quarto comma dell'art. 5.
Alla luce della precedente normativa, fin qui richiamata, queste sezioni unite ritengono che la nuova formulazione del sesto comma dell'art. 5 citato non consente più, nel contesto delle altre norme vigenti in materia, la configurazione di un reato nel mero uso o porto d'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso;
e per le seguenti ragioni.
La nuova disposizione, la cui apparenza innovatrice non nasconde finalità d'interpretazione autentica, punisce esclusivamente chiunque produca o ponga in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma. Con tale disposizione il legislatore ha voluto dirimere, come appare evidente dal raffronto con il sesto comma abrogato, i contrasti insorti in materia, anche se in parte composti dalla citata sentenza delle SS.UU. Infatti, mediante la sostituzione dell'espressione "chiunque non osserva le disposizioni del precedente quarto comma" con l'altra "chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma", ha escluso la configurabilità del reato comune nel mero uso o porto d'arma giocattolo priva del requisito d'identificazione, sanzionando penalmente, nel settimo comma, soltanto la condotta di colui che si serva della predetta arma giocattolo per commettere un reato, così ottenendo lo stesso effetto intimidatorio ottenibile mediante l'arma vera, senza peraltro creare una nuova figura di reato per il semplice uso o porto dell'arma giocattolo priva del tappo rosso. Nè a diverso avviso può pervenirsi attraverso l'interpretazione del settimo comma, così formulato: "Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di armi per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma".
La nuova norma a riguardo, con ogni evidenza, a fattispecie criminosa di reato complesso regolato dall'art. 84 c.p. nella figura, riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza (sez. I 16 aprile 1984, Amendola), del reato complesso "in senso lato", così inteso in quanto basta per la sua configurazione un solo reato con l'aggiunta di elementi ulteriori non costituenti, per sé, reato. Il porto dell'arma giocattolo assume dunque rilevanza penale qualora realizzi l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante di un reato. In questi casi, in virtù della disposizione di cui al settimo comma citato, va ritenuta la sussistenza del reato o dell'aggravante ancorché si tratti di arma per uso scenico o di giocattolo riproducente arma privo del prescritto dispositivo di riconoscimento.
Che in casi del genere l'uso o il porto d'arma giocattolo siano assimilati a quelli di armi vere è logico, e la ratio della norma è evidente. Ai fini dell'effetto intimidatorio, che l'agente si propone per il conseguimento del suo scopo, non è necessario che costui faccia uso di un'arma vera, essendo sufficiente un'arma giocattolo, dato che questa, priva del dispositivo d'identificazione, è idonea a provocare l'effetto indicato al pari di un'arma vera.
Ciò avviene indiscutibilmente quando l'arma giocattolo, della quale si discute, sia portata in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 n. 694 sul porto delle armi a bordo di aeromobili,
nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (legge 10 maggio 1976 n. 342); sia portata indosso nella commissione del reato di furto (art. 625, co. 1 , n. 3, c.p.); sia usata nella commissione di reati di natura elettorale (art. 101 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361), di rapina aggravata (art. 628, co. 3 ,
n. 1, prima ipotesi, c.p.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629, cpv., c.p.), di minaccia aggravata (art. 612, cpv., c.p.). Quanto alla tesi sostenuta dal ricorrente procuratore generale - per la quale il semplice porto d'arma giocattolo sarebbe elemento costitutivo del delitto di cui agli art. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 modificati dagli art. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 - essa non può trovare accoglimento, poiché le norme richiamate hanno riguardo al porto illegale di un'arma vera e propria, che abbia cioè natura di arma idonea all'offesa personale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975; e in quanto tale non può essere portata in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;
nè il giocattolo riproducente un'arma può diventare, per sè stesso, anche se privo del dispositivo di riconoscimento, arma agli effetti penali.
Altra tesi - secondo la quale l'uso o il porto d'arma giocattolo priva del tappo integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 110 del 1975 - è stata accolta in un'isolata decisione di questa corte (sez. I 19 marzo 1991, P.M. in proc. Campisi). Questa disposizione, si è affermato, punisce il porto fuori della propria abitazione delle armi comuni non da sparo, considerando come tali gli oggetti elencati nel primo comma dell'articolo. Il loro porto è vietato in modo assoluto perché esse, pur potendo essere liberamente detenute senza alcun onere o limitazione, sono armi pericolose in quanto utilizzabili contro le persone. Ad esse sarebbero assimilabili i giocattoli riproducenti armi: perché non ne è consentita licenza di porto;
perché la loro detenzione è libera;
perché infine, anche se costruiti per finalità di giuoco o artistiche, sono pericolose in quanto utilizzabili contro le persone. La tesi non può essere condivisa.
In primo luogo perché le armi giocattolo non sono in sè pericolose, come quelle di cui al primo comma del menzionato art. 4 indicato nella decisione suddetta, ma utilizzabili contro le persone per il loro effetto intimidatorio;
solo in quanto, dunque, siano elemento costitutivo di un reato, come avviene in occasione di dirottamento di aereo ed in relazione alla della legge 23 dicembre 1974 n. 694, o circostanze aggravanti di un reato.
Un'arma giocattolo - anche se non conforme alle disposizioni di legge e fino a che non perda le sue caratteristiche di giocattolo per trasformarsi in vera e propria arma, capace di ledere l'incolumità personale - non può trovare collocazione tra le armi nè può farsi rientrare tra gli oggetti che possano in ipotesi essere utilizzati per ledere, nessuna idoneità potendo in tal senso ad essa attribuirsi.
Si osserva in secondo luogo che lo stesso legislatore ha escluso, al terzo comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 che si applichino ai giocattoli le disposizioni del T.U. di pubblica sicurezza e del relativo regolamento approvato con il regio decreto 6 maggio 1950 n. 635 e quelle della stessa legge n. 110.
La conclusione cui queste sezioni unite pervengono conferma l'orientamento formatosi sin dal primo apparire della legge n. 36 del 1990 e consolidatosi attraverso numerose decisioni delle sezioni semplici di questa Corte (fra tante: sez. I, 18 dicembre 1990, P.M. in proc. Malferteiner - sez. I, 14 marzo 1991, P.M. in proc. Improta - sez. I, 8 aprile 1991, Mastrogiorgio - sez. I, 21 ottobre 1991, Pietrangeli), nelle quali è stato affermato il principio che il semplice uso o porto di un siffatto giocattolo privo di tappo rosso assume rilevanza penale soltanto se, mediante esso, si realizzi un reato del quale rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, poiché in tali casi va ritenuta la sussistenza del reato o dell'aggravante ancorché si tratti di arma giocattolo, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975, aggiunto dall'art. 2 della legge n. 36 del 1990. A carico invece di coloro che portino fuori della loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti del tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli art. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 modificati dagli art. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974 o all'art.4 della legge n. 110 del 1975.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 616 c.p.p.:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da SA TI avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 luglio 1991 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire alla Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso proposto avverso la stessa sentenza dal Procuratore Generale presso la suddetta Corte d'Appello. Così deciso in Roma il 6 marzo 1992.