Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente "non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore" si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico - pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurato aveva già superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI F.LL De AN S.a.s. di De AN OL & e., De AN OL e De AN LU, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio N. 22, presso lo studio dell'avv. Pietro Rinaldi, che li difende, giusta delega in atti.
- ricorrenti -
contro
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Mercati n. 51, presso lo studio dell'avv. Bruno De Cocci, che la difende, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1462/96 della Corte d'appello di Torino emessa il 25 ottobre 1996 e depositata il 28 novembre 1996 (R.G. 1619/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ dicembre 1998 dal relatore consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Pietro Rinaldi;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del 21 maggio 1986, L'Assitalla - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Biella, la ditta F.LL De AN S.a.s. di De AN OL & C., nonché De AN OL e De AN LU dei quali chiese la condanna al pagamento della somma di lire 313.685.565, da essa versata a titolo di risarcimento del danno a terzi, rimasti vittime di un incidente stradale cagionato da De AN LU, che conduceva l'autovettura Renault 5 Alpine Turbo, di proprietà della ditta De AN ed assicurata presso essa attrice per la r.c.a., senza essere in possesso di abilitazione alla guida per quel tipo di veicolo;
ciò in forza del contratto di assicurazione che all'art. 2 prevedeva la non operatività della copertura assicurativa ove il conducente non fosse abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti i quali chiesero il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Biella respinse la domanda, che fu, invece, accolta dalla Corte d'appello di Torino, davanti alla quale la sentenza del Tribunale era stata impugnata dall'Assitalia.
La Corte premesso che De AN LU, all'epoca del sinistro, non aveva compiuto gli anni ventuno ed aveva conseguito la patente da meno di due anni, lo ritenne privo di abilitazione alla guida del veicolo, che aveva una potenza superiore a quelle consentita. Con riferimento al punto relativo alla data di conseguimento della patente, dalla quale dovevano decorrere i due anni per l'abilitazione alla guida per un veicolo di potenza uguale a quello condotto dal De AN, la Corte ritenne che detto termine dovesse decorrere dalla data del rilascio (15 febbraio 1982) e non dalla data di superamento dell'esame di guida (9 dicembre 1981). Poiché l'incidente era avvenuto il 26 dicembre 1983, il termine biennale dal conseguimento della patente non era pertanto ancora decorso, cosicché il De AN doveva considerarsi non abilitato alla guida. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ricorso. illustrato da memoria, la ditta F.LL De AN S.a.s. di De AN OL & C., nonché De AN OL e De AN LU.
Ha resistito con controricorso l'Assitalia.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.
I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia fatto discendere dalla mancanza del requisito di cui all'art. 79, lett. g del codice della strada del 1959, la inidoneità del De AN LU alla guida e, quindi, la non operatività, della polizza;
deducono che l'art. 79, lett. g, (nel testo vigente all'epoca del sinistro) nel disporre che occorre aver compiuto gli anni ventuno per condurre autoveicoli aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara superiore a 130 cv/tonn. o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza, superiore a 180 Kmh., non ricollega affatto, alla mancanza del requisito dell'età, l'inidoneità alla guida del conducente;
il De AN era quindi abilitato alla guida, anche se aveva condotto un veicolo che superava i limiti sopra indicati, dovendo essere la sua situazione equiparata a quella di chi, pur essendo abilitato alla guida, non sia idoneo per condizioni fisiche o psichiche (per assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, per l'esistenza di tino stato depressivo) ovvero perché non porti le prescritte lenti correttive, versandosi in tale caso in una ipotesi di inosservanza di precetti per la guida di un veicolo per la quale si è abilitati e non in una ipotesi di mancata abilitazione alla guida.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 82 e 85 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dell'art.18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione all'art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto de correre il termine biennale previsto dall'art. 80 del codice della strada dalla data di rilascio della patente di guida e non dalla data del superamento dell'esame per il conseguimento della patente. Il ricorso è infondato.
Preliminare appare l'esame del secondo motivo.
L'art. 80 del codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nel testo vigente all'epoca dell'incidente (26 dicembre 1983), al settimo comma, secondo periodo, era così formulato: Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 cv/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.
Dal testo della norma risulta chiaro che in mancanza del decorso di due anni dal conseguimento il titolare della patente di categoria B non è abilitato all guida dei veicoli indicati nella detta norma, e ricorrono, quindi, le condizioni per l'esclusione della garanzia assi curativa ove il contratto di assicurazione, come accertato dal giudice di merito, preveda che l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Del resto questa interpretazione dell'art. 80 non è contestata neppure dai ricorrenti, i quali, proprio sul presupposto che il mancato decorso del biennio dal conseguimento non abilita il titolare della patente di categoria B a guidare autoveicoli aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 cv/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, si limitano a sostenere che il biennio debba decorrere non dal rilascio della patente da parte del competente ufficio, come ritenuto dalla Corte d'appello, ma dalla data del superamento dell'esame di guida.
La tesi dei ricorrenti è da respingere.
Il primo comma dell'art. 80, sempre nel testo vigente all'epoca dell'incidente, era così formulato: Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.
Conseguire la patente, secondo il chiaro disposto della norma citata, significa non soltanto superare l'esame di guida ma ottenerne il rilascio da parte della Prefettura. Solo il rilascio del documento completa la procedura di autorizzazione che abilita alla guida (v. per tutte, Cass. sez. III, 19 luglio 1991, n. 8038). Riprova se ne ha nel fatto che il più volte richiamato art. 80, nel testo vigente all'epoca del sinistro, al comma quindicesimo, contemplava come illecito amministrativo il fatto di guidare veicoli, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di guida, ma senza tuttavia avere ancora ottenuto il rilascio del documento.
Dalla correlazione delle suddette norme appare allora evidente che allorquando il ricordato comma settimo dell'art. 80 fa decorrere il biennio dalla data di conseguimento della patente, intenda riferirsi alla data del rilascio del documento e non alla data del superamento degli esami di guida.
Del resto questa interpretazione oltre che essere sufficiente mente chiara sul piano letterale, lo è anche sul piano logico. Il legislatore ha previsto il decorso del biennio nella previsione che la pratica di guida autonoma, sviluppatasi per il suddetto periodo, consenta al titolare della patente di acquisire l'esperienza necessaria a condurre veicoli di potenza e velocità elevate. La pratica di guida autonoma può lecitamente svolgersi però soltanto da chi abbia ottenuto il rilascio della patente, non essendo sufficiente il superamento degli esami, cosicché anche sotto il piano logico è da ritenere che il termine conseguimento della patente sia stato inteso dal legislatore come rilascio del documento abilitativo.
Il secondo motivo del ricorso è, pertanto, infondato. L'infondatezza del secondo motivo del ricorso rende superfluo l'esame del primo motivo.
Infatti, ove anche si ritenesse, secondo la tesi dei ricorrenti, che il minore degli anni ventuno che guidi veicoli aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 cv/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, pur commettendo una violazione è pur tuttavia abilitato alla guida, cosicché non opererebbe la causa di esclusione della garanzia assicurativa, resta comunque il fatto che nella specie il De AN, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, era privo della necessaria abilitazione per mancato decorso del biennio dalla data di conseguimento della patente.
Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di chiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999