Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1634
CASS
Sentenza 25 febbraio 1999

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La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente "non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore" si riferisce all'intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l'autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell'esame teorico - pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente. Pertanto, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurato aveva già superato l'esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 1634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1634
    Data del deposito : 25 febbraio 1999

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