Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40817
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Sentenza 14 ottobre 2010

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Ai fini dell'individuazione del difensore al quale occorre notificare l'estratto contumaciale di sentenza in luogo dell'imputato a causa dell'inidoneità del domicilio da quest'ultimo dichiarato (o eletto), occorre avere riguardo al momento in cui - rilevata la necessità di procedere a tale forma di notifica e disposto che si proceda a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - la notificazione viene spedita. Ne consegue che, qualora, anteriormente alla notificazione, l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia, a quest'ultimo, e non a quello d'ufficio che lo abbia assistito nel giudizio di merito, va eseguita la predetta notificazione, a nulla rilevando che la citata nomina sia avvenuta in data posteriore alla sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40817
    Data del deposito : 14 ottobre 2010

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