Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 1975 |
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- 1. Rapina con pistola giocattolo (Cass. 39253/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022
Per configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma "giocattolo" che non sia immediatamente riconoscibile come tale; la circostanza sussiste cioè quando l'azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che "appare" come un'arma da sparo. Pertanto la sussistenza dell'aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull'oggetto dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima. L'accertamento della riconoscibilità dell'arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali "oggettive" …
Leggi di più… - 2. Disposizioni in materia di depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2016
Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39005Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da Bellante Salvatore, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo A1-ter) e il rigetto nel resto; udito l'avvocato Luca Ricci del foro di Monza, in difesa di Bellante Salvatore, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza di …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2021, n. 39253Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEVI GIACOMO nato il [...] CESARI FEDERICO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha concluso chiedendo Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Troncone che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 39253 Anno …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2021, n. 10567Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCAVO ROBERTO nato a [...] il [...] _. 23, ce4k144.".._ 8 , 1 i' i ,3' , 14,( 7 avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 10567 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 14/01/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2019, n. 44836Provvedimento: SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: FU RO N. IL 28/01/1987 avverso la sentenza n. 2059/2017 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 17/01/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?Eit..r-1 z u(2, che ha concluso per e (Le Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi dife or Avv. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UL CC ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che il 17/1/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2019, n. 30141Provvedimento: 30141-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 363/2019 MARIASTEFANIA DI TOMASSI UP - 05/04/2019 ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 40992/2018 GIACOMO ROCCHI FRANCESCO CENTOFANTI Relatore DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL VI nato a [...] il [...] rr avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO, il quale conclude chiedendo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni e' soggetto all'osservanza delle disposizioni locali. - Articolo 2Art. 2.
Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;
b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici, a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge. - Articolo 3Art. 3.
I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con se', sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.