Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 1975 |
Commentari • 3
- 1. Rapina con l'uso delle armiChiara Mussi · https://www.studiocataldi.it/ · 15 ottobre 2022
Reato di rapina ex art. 628 c.p. L'articolo 628 del Codice Penale nel disciplinare il delitto di rapina, prevede quale aggravante l'uso delle armi, con il conseguente aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa, appunto, con armi. Ma di che armi si deve trattare affinché la pena sia aumentata rispetto alla fattispecie base? In realtà non è un quesito così banale, posto che la giurisprudenza si è interrogata e ancora si trova a discutere di questo delicato tema. L'orientamento pare, però, consolidato nel senso di dare rilievo all'effetto intimidatorio che l'arma ha sulla persona offesa, a prescindere dal fatto che essa sia vera oppure no (si vedano, ad esempio, i numerosi casi …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39005Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NT RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo A1-ter) e il rigetto nel resto; udito l'avvocato Luca Ricci del foro di Monza, in difesa di NT RE, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in …Leggi di più...
- associazione a delinquere·
- detenzione illegale di armi·
- misure cautelari·
- gravi indizi di colpevolezza·
- esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- narcotraffico·
- art. 275 cod. proc. pen.·
- art. 273 cod. proc. pen.·
- autoriciclaggio
Versioni del testo
- Art. 1.
Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.
L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.
Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni e' soggetto all'osservanza delle disposizioni locali. - Art. 2.
Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;
b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici, a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge. - Art. 3.
I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con se', sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.