Sentenza 23 settembre 2004
Massime • 1
Nel procedimento camerale l'omissione dell'avviso d'udienza per uno dei due difensori dell'imputato comporta una nullità relativa, la quale, nel caso in cui neppure il difensore avvisato prenda parte all'adempimento (chè altrimenti, per il secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., sussisterebbe l'onere di eccepire il vizio prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo), può essere dedotta anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento. (Fattispecie relativa a giudizio di appello con rito abbreviato. In motivazione la Corte - premesso come l'avviso ad uno dei due difensori escluda che si determini mancata assistenza dell'interessato a norma dell'art. 178 lett. c), e dunque nullità insanabile - ha osservato che nel procedimento camerale manca una fase assimilabile alle formalità di apertura del dibattimento, e che non può dunque valere la soglia preclusiva di cui al terzo comma dell'art. 181 cod. proc. pen., dovendosi di conseguenza applicare la disposizione del quarto comma della stessa norma).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2004, n. 47155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47155 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 23/09/2004
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1272
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 968/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU LB, nato il [...] a [...];
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI Alessandro;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del S.P.G. Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 04.07.01 la Corte di Appello di Roma, su gravame del difensore dell'imputato, confermava la sentenza 16.12.99 del Tribunale di Roma che dichiarava NI DA colpevole dei reati di cui agli artt: A-61 n. 8, 110, 628, 1 e 3 comma, c.p. in danno della "Brinks Securmarc" s.p.a.; B-61 n. 8, 110, 628, 1 e 3 comma c.p., in danno di TO IC;
C-2, 4, 7 legge 895/67 sostituiti dagli artt. 10, 12, 14 legge 497/74, 110 c.p., ed inoltre dei reati contestati all'udienza in data 23.09.99 di cui agli artt. 110, 648, 81 cpv, 61 n. 2 c.p. (ricettazione di due autovetture di provenienza furtiva) e agli artt. 61 n. 2, 110, 648 c.p. (ricettazione di pistola di provenienza furtiva), accertati in Roma il 17.12.97, con la recidiva specifica ex art. 99 c.p., e lo condannava, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni sette di reclusione e L.
3.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena. Il Tribunale assolveva l'imputato dal delitto di tentato omicidio plurimo (capo D della rubrica) perché il fatto non sussiste e disponeva la confisca delle armi e di quant'altro in sequestro. Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza, deducendo la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 88,89 c.p., nonché la violazione dell'art. 606, 1 comma, lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio per l'Avv. Roberto Meloni, altro difensore di fiducia dell'imputato, seppure non sia intervenuto nelle udienze davanti al Tribunale.
Il secondo motivo è fondato, il primo resta assorbito. Dagli atti di causa, consultabili in sede di legittimità, trattandosi di questione che attiene alla regolarità formale del processo, risulta che il NI era difeso dall'Avv. Sandro D'Aloisi e dall'Avv. Roberto Meloni, ma non risulta che a quest'ultimo sia stato notificata nelle forme di legge la citazione a giudizio davanti al giudice di appello.
Vero è che nell'udienza camerale in appello, che si svolge secondo la procedura stabilita dall'art. 127 c.p.p. (artt. 443, 4 comma, 599, 1 comma c.p.p.), non è obbligatoria la presenza dei difensori di fiducia dell'imputato, tuttavia è previsto, a pena di nullità del processo, che ai difensori sia dato avviso dell'udienza stessa (art. 127, 5 comma, c.p.p.).
Trattandosi di una nullità assoluta e rilevabile d'ufficio allorché l'omissione pregiudica in modo insanabile l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, come avviene nel caso in cui nessuno dei due difensori abbia ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, così verificandosi l'"assenza" della difesa (art. 178, lett. c), 179 c.p.p.: SU 6/97 rv 208163), ovvero di una nullità relativa, nel caso in cui uno solo dei difensori abbia ricevuto il regolare avviso e pertanto sia da considerarsi formalmente presente, quantunque non comparso all'udienza camerale (come è avvenuto nel caso in esame per l'Avv. Sandro D'Aloisi, non presente all'udienza di discussione in appello: SU cit.), osserva il Collegio che in quest'ultima ipotesi, mancando nel procedimento camerale una fase analoga a quella degli atti introduttivi del dibattimento (art. 491 c.p.p.), la relativa eccezione può essere sollevata solo con l'impugnazione della sentenza, trovando applicazione il quarto e non il terzo comma dell'art. 185 c.p.p., e pertanto è stata ritualmente e tempestivamente sollevata nel caso in esame dal difensore che ha ricevuto l'avviso, seppure "formalmente" presente all'udienza camerale.
In definitiva, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti vengono trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004