Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2004, n. 47155
CASS
Sentenza 23 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento camerale l'omissione dell'avviso d'udienza per uno dei due difensori dell'imputato comporta una nullità relativa, la quale, nel caso in cui neppure il difensore avvisato prenda parte all'adempimento (chè altrimenti, per il secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., sussisterebbe l'onere di eccepire il vizio prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo), può essere dedotta anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento. (Fattispecie relativa a giudizio di appello con rito abbreviato. In motivazione la Corte - premesso come l'avviso ad uno dei due difensori escluda che si determini mancata assistenza dell'interessato a norma dell'art. 178 lett. c), e dunque nullità insanabile - ha osservato che nel procedimento camerale manca una fase assimilabile alle formalità di apertura del dibattimento, e che non può dunque valere la soglia preclusiva di cui al terzo comma dell'art. 181 cod. proc. pen., dovendosi di conseguenza applicare la disposizione del quarto comma della stessa norma).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2004, n. 47155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47155
    Data del deposito : 23 settembre 2004

    Testo completo