Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1242
CASS
Sentenza 15 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della legge n. 146 del 1990 (Norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), il giudizio innanzi al giudice amministrativo che, ai sensi dell'art. 10, investe direttamente la legittimità dell'ordinanza prevista dall'art. 8 (quella diretta a garantire le prestazioni indispensabili nel corso dello sciopero), è compatibile e non alternativo con quello riguardante la legittimità della sanzione irrogata per inottemperanza all'ordinanza stessa. Sicché, il mancato esperimento dell'azione innanzi al giudice amministrativo non incide sulla cognizione da parte del giudice ordinario, il quale è tenuto soltanto a verificare, in via incidentale, l'illegittimità dell'atto amministrativo, in applicazione del principio generale della legge n. 2248, all. E), del 1865.

L'art. 1 della legge n. 689 del 1981, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell'art. 25 Cost., impedisce che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, ma non esclude che i precetti, comunque dalla legge sufficientemente individuati, siano eterointegrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione della tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono legittimate ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalle legge (la S.C. ha così cassato la sentenza del pretore che aveva annullato la sanzione amministrativa pecuniaria emessa per violazione dell'ordinanza ministeriale resa ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 del 1990 sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, erroneamente ritenendo che la sanzione stessa era stata comminata sulla base di un atto amministrativo e non di una legge, così come previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981. In particolare, la S.C. ha precisato che la legge del 1990 configura in termini sufficientemente definiti il precetto e la sanzione, così fissando rigorosamente l'oggetto ed i limiti dell'intervento amministrativo destinato a completarla ed escludendo valutazioni di tipo politico sulla scelta dei comportamenti da sanzionare).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1242
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

    Testo completo