Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2007, n. 37099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37099 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 2/09/2007
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1599
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12385/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Vibo Valentia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia 23 marzo 2007;
nel procedimento penale a carico di:
1. LI KO, nato il [...] in [...];
2. YL NI ME, nato il [...] in [...];
3. TO LI OV, nato l'[...] in [...]; Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23 marzo 2007 il Tribunale di Vibo Valentia 23 marzo 2007 non convalidava l'arresto di LA LI, YL NI ME e LI OV TO, operato dai carabinieri di Vibo Valentia per il primo con riferimento al reato d cui all'art.337 c.p., e per tutti con riferimento ai reati previsti dagli artt.614, 582 e 612 c.p..
Avverso l'ordinanza di mancata convalida ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'alt 391 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 381 c.p.p. perché dal verbale di arresto si evince:
1) che i Carabinieri erano stati chiamati dalla parte offesa OV Kina EV, che a ve-va denunciato di essere stata aggredita da un soggetto che si era introdotto con la violenza nella sua abitazione, dove lei viveva con il connazionale MI ZU;
2) che la OV aveva riferito ai Carabinieri che l'KI si era introdotto nella sua abitazione con i suoi amici YL D e TO, effettivamente rinvenuti e identificati sul posto;
3) che i due si erano introdotti senza il suo consenso, rafforzando con la loro presenza il proposito criminale dell'amico e imputato principale LI;
4) che l'LI al momento dell'identificazione aveva cominciato a inveire violentemente sia contro i Carabinieri, sia contro l'ZU, verso il quale scagliava un bicchiere colpendolo alla stessa e pronunciando espressioni di minaccia;
inoltre si era divincolato con forza dai militari, che tentavano di bloccarlo al fine di interromperne la condotta criminosa in corso e di impedire la commissione di ulteriori reati.
L'impugnazione è fondata.
La ricostruzione dei fatti operata dal Giudice della convalida appare lacunosa ed illogica. Risulta evidente, in primo luogo, la posizione dei due YL D e TO, i quali si trovavano nell'appartamento senza alcun'altra giustificazione che quella d'esserci entrati insieme con l'LI.
Questi, per sua stessa ammissione, si è introdotto nell'appartamento abitato dalla OV e dall'USUNOV, entrandovi abusivamente dal balcone dopo averne forzato le imposte, dando luogo a una rissa nella quale sia lui che i suoi avversari hanno riportato le ferite loro rispettivamente riscontrate al Pronto Soccorso e descritte nel testo dell'ordinanza.
E anche se il YL D. ed il TO all'atto dell'intervento dei Carabinieri sono stati trovati dagli Agenti della P.S. seduti su un letto della camera da pranzo e non risulta che avessero riportato lesioni- ma anche l'LI era in bagno, per cui la rissa non era più in corso ciò non significa che fossero entrati nell' appartamento lecitamente.
La OV e l'MO, sorpresi dall'aggressione e coinvolti nella rissa, non li avevano certamente fatti entrare. E infatti non risulta che l'abbiano mai sostenuto. Solo successivamente, dalla dichiarazione resa dall'LI nel corso dell'interrogatorio, si è appreso che i due sarebbero sopravvenuti perché chiamati da due coinquiline spaventate dalla colluttazione, rimaste peraltro non identificate, il cui intervento lascia comunque irrisolto il problema di come si sia verificato il loro ingresso nell'appartamento. Quanto all'LI, risulta dal provvedimento impugnato che, uscito dal bagno, ha inveito contro la OV e scagliato un bicchiere contro l'MO, minacciandoli e tentando di divincolarsi dai Carabinieri che lo accompagnavano all'esterno dell'abitazione. Ora, per giurisprudenza costante in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell'arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass. Sez. 1, 4 aprile 2006 n. 15296, ric. P.M. in proc. Oprea;
Sez. 4, 22 febbraio 2007 n. 14474, ric. P.M. in proc. Marinotti) e, quindi, senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare il reato ipotizzato (Cass. Sez. 6, 28 marzo 2007 n. 21172, ric. P.M. in proc. Riaviz). Nella specie il quadro che si presentava agli inquirenti registrava la presenza di tre estranei nell'appartamento occupato dalla OV e dall'MO, nel quale l'ingresso era avvenuto abusivamente dal balcone per mezzo della forzatura delle imposte.
E poiché non solo l'LI, il quale si era reso promotore dell'aggressione attraverso la violazione di domicilio, ma neppure il YL D ed il TO erano in grado di giustificare la loro presenza nell'appartamento, i Carabinieri, data l'indubbia gravità dell'accaduto, hanno proceduto al loro arresto in flagranza. All'arresto in flagranza si è pervenuti nei confronti dell'IH anche per resistenza a pubblico ufficiale, perché lo stesso anche dopo l'arrivo dei Carabinieri aveva proseguito nella lite e si era divincolato, usando quindi violenza, per opporsi al loro tentativo di condurlo fuori dall'appartamento, eseguendo in tal modo un atto del proprio ufficio.
Non v'è dubbio perciò che ricorressero i presupposti, formali e sostanziali, per l'arresto facoltativo in flagranza e che, per conseguenza, il diniego della convalida sia stato illegittimamente opposto. Pertanto l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Infatti, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G. e l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Cass. Sez. 6, 28 marzo 2997 n. 21172, ric. P.M. in proc. Riaviz).
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007