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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO Presidente
COSTANZA TETI Giudice relatore
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1773/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DE NARD ELENA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via San Zeno, n. 118
e
(c.f. ), con l'avv. DE NARD ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via San Zeno, n. 118
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1. PER LA SEPARAZIONE: « Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto ed ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
3. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita in Concesio (BS) via Mazzini n. 99 Pt_1 di sua esclusiva proprietà. La sig.ra si impegna a lasciare definitivamente la casa Pt_2 familiare ed a trasferire la residenza entro dieci giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione.
4. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre e della madre in quanto le figlie sono maggiorenni. Pertanto gli incontri presso le abitazioni dei genitori verranno concordate direttamente tra gli stessi e le figlie.
5. A completa definizione dei rapporti economici patrimoniali che derivano dal matrimonio, la sig.ra (C.F.: ) si obbliga a cedere senza Parte_2 C.F._2 corrispettivo la nuda proprietà alle figlie (C.F.: ) e Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F.: ) per la quota di ½ ciascuna delle unità immobiliari Pt_3 C.F._4 attualmente di sua esclusiva proprietà così come meglio di seguito identificate al Catasto
Fabbricati del Comune di Villa Carcina (BS):
- via Giuseppe Verdi n. 57 piano 1- S1, sez. urbana NCT, foglio 8, numero 225, sub 5, cat A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 97 mq, rendita € 325,37;
- via Giuseppe Verdi n. 53 piano S1, sez. urbana NCT, foglio 8, numero 225, sub 19, cat C/6, classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale totale 14 mq, rendita € 26,70 .
La sig.ra manterrà l'usufrutto vitalizio sulle unità immobiliari Parte_2 sopracitate. L'atto notarile di cessione della nuda proprietà dovrà essere stipulato entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della sentenza parziale di separazione. Le spese notarili saranno integralmente a carico delle figlie e Per_1
. Parte_3
La sig.ra dichiara, altresì, che le planimetrie depositate in catasto Parte_2 sono conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto della presente cessione ed esonera il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari sopramenzionate anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con le risultanze amministrative. I coniugi ribadiscono che gli accordi ed i rapporti economici suestesi trovano la loro esclusiva causa giuridica nella volontà delle parti e nell'interesse delle stesse di realizzare la separazione in modo consensuale;
ne consegue, tra l'altro, che la cessione della nuda proprietà di cui sopra dovrà essere esente da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e, in ogni caso, godere delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 74 del 6 marzo 1987.
6. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
7. Per espresso accordo e volontà delle Parti tutte le condizioni sopra indicate e concordemente stabilite hanno avuto attuazione dal deposito del ricorso. I ricorrenti si sono esonerati reciprocamente dal deposito delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione bancaria.
8. Le spese del giudizio di separazione saranno sostenute integralmente dal sig. . Pt_1
9. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza parziale di separazione che confermi le condizioni sovra scritte.»
PER IL DIVORZIO: « 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra la sig. ra e il sig. contratto secondo il rito concordatario in Rodengo Saiano (BS) Pt_2 Pt_1 in data 5 maggio 1990 con regime patrimoniale della separazione dei beni (matrimonio annotato nei registri dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (BS) al numero 28 parte II serie A anno
1990 e successivamente trascritto in data 05.06.1990 nei registri dello stato civile del Comune di
Concesio (BS) al numero 9, parte II, serie B, anno 1990 e nei registri dello stato civile del Comune di Villa Carcina (BS) al n. 12 parte II serie B anno 1990 e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Nessun assegno divorzile dovrà, pertanto, essere corrisposto da parte del sig. . Pt_1
3. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita in Concesio (BS) via Mazzini n. 99 di Pt_1 sua esclusiva proprietà.
4. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre e della madre in quanto le figlie sono maggiorenni. Pertanto gli incontri presso le abitazioni dei genitori verranno concordate direttamente tra gli stessi e le figlie.
5. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali
è già intervenuta divisione bonaria. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
6. I ricorrenti si esonerano reciprocamente dal deposito delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione bancaria.
7. Le spese del giudizio di divorzio saranno sostenute integralmente dal sig. . Pt_1
8. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio che confermi le condizioni sovrascritte.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/05/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RODENGO AI (anno 1990, parte II^, serie A, n. 28).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 2.9.2025
Il Giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO Presidente
COSTANZA TETI Giudice relatore
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1773/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DE NARD ELENA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via San Zeno, n. 118
e
(c.f. ), con l'avv. DE NARD ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via San Zeno, n. 118
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1. PER LA SEPARAZIONE: « Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto ed ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
3. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita in Concesio (BS) via Mazzini n. 99 Pt_1 di sua esclusiva proprietà. La sig.ra si impegna a lasciare definitivamente la casa Pt_2 familiare ed a trasferire la residenza entro dieci giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione.
4. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre e della madre in quanto le figlie sono maggiorenni. Pertanto gli incontri presso le abitazioni dei genitori verranno concordate direttamente tra gli stessi e le figlie.
5. A completa definizione dei rapporti economici patrimoniali che derivano dal matrimonio, la sig.ra (C.F.: ) si obbliga a cedere senza Parte_2 C.F._2 corrispettivo la nuda proprietà alle figlie (C.F.: ) e Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F.: ) per la quota di ½ ciascuna delle unità immobiliari Pt_3 C.F._4 attualmente di sua esclusiva proprietà così come meglio di seguito identificate al Catasto
Fabbricati del Comune di Villa Carcina (BS):
- via Giuseppe Verdi n. 57 piano 1- S1, sez. urbana NCT, foglio 8, numero 225, sub 5, cat A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 97 mq, rendita € 325,37;
- via Giuseppe Verdi n. 53 piano S1, sez. urbana NCT, foglio 8, numero 225, sub 19, cat C/6, classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale totale 14 mq, rendita € 26,70 .
La sig.ra manterrà l'usufrutto vitalizio sulle unità immobiliari Parte_2 sopracitate. L'atto notarile di cessione della nuda proprietà dovrà essere stipulato entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della sentenza parziale di separazione. Le spese notarili saranno integralmente a carico delle figlie e Per_1
. Parte_3
La sig.ra dichiara, altresì, che le planimetrie depositate in catasto Parte_2 sono conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto della presente cessione ed esonera il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia delle unità immobiliari sopramenzionate anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con le risultanze amministrative. I coniugi ribadiscono che gli accordi ed i rapporti economici suestesi trovano la loro esclusiva causa giuridica nella volontà delle parti e nell'interesse delle stesse di realizzare la separazione in modo consensuale;
ne consegue, tra l'altro, che la cessione della nuda proprietà di cui sopra dovrà essere esente da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e, in ogni caso, godere delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 74 del 6 marzo 1987.
6. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
7. Per espresso accordo e volontà delle Parti tutte le condizioni sopra indicate e concordemente stabilite hanno avuto attuazione dal deposito del ricorso. I ricorrenti si sono esonerati reciprocamente dal deposito delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione bancaria.
8. Le spese del giudizio di separazione saranno sostenute integralmente dal sig. . Pt_1
9. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza parziale di separazione che confermi le condizioni sovra scritte.»
PER IL DIVORZIO: « 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra la sig. ra e il sig. contratto secondo il rito concordatario in Rodengo Saiano (BS) Pt_2 Pt_1 in data 5 maggio 1990 con regime patrimoniale della separazione dei beni (matrimonio annotato nei registri dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano (BS) al numero 28 parte II serie A anno
1990 e successivamente trascritto in data 05.06.1990 nei registri dello stato civile del Comune di
Concesio (BS) al numero 9, parte II, serie B, anno 1990 e nei registri dello stato civile del Comune di Villa Carcina (BS) al n. 12 parte II serie B anno 1990 e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Nessun assegno divorzile dovrà, pertanto, essere corrisposto da parte del sig. . Pt_1
3. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita in Concesio (BS) via Mazzini n. 99 di Pt_1 sua esclusiva proprietà.
4. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre e della madre in quanto le figlie sono maggiorenni. Pertanto gli incontri presso le abitazioni dei genitori verranno concordate direttamente tra gli stessi e le figlie.
5. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali
è già intervenuta divisione bonaria. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
6. I ricorrenti si esonerano reciprocamente dal deposito delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione bancaria.
7. Le spese del giudizio di divorzio saranno sostenute integralmente dal sig. . Pt_1
8. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio che confermi le condizioni sovrascritte.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/05/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RODENGO AI (anno 1990, parte II^, serie A, n. 28).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 2.9.2025
Il Giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio