Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Bava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del decreto di diniego dipendenza causa di servizio ed equo indennizzo -OMISSIS-n. -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica dell’-OMISSIS- e al verbale mod. bl/b n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della CMO di -OMISSIS-, e per l’effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “disturbo post traumatico da stress”, e per l’effetto la condanna della Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente alla determinanda 7^ categoria Tab. A o a quella meglio vista.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 il dott. LO AR CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS-, militare dell’Esercito Italiano, impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali veniva rigettata l’istanza di accertamento della causa di servizio avanzata dal ricorrente in relazione alla seguente patologia: “ disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti persistente (secondo DSM 5 TR) ” (vedi istanza di concessione di equo indennizzo e accertamento della causa di servizio di cui al doc. 1 di parte resistente).
Il provvedimento impugnato veniva fondato sulla tardività dell’istanza avanzata dal ricorrente e sull’inesistenza della causa di servizio nonché, a monte, di una patologia indennizzabile.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; travisamento; carenza di motivazione. carenza dei presupposti. illogicità, violazione art. 2 d.P.R. 461/01;
2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, violazione norma regolamentare (linee guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti (all. 8) pubblicate dal ministero difesa – ispettorato generale della sanità militare ufficio politica sanitaria generale nel 2016 (all.8).
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Le parti depositavano memorie a norma dell’art. 73 c.p.a.
All’odierna udienza il Collegio dava atto del deposito, ad opera di parte ricorrente, di istanza di passaggio in decisione e tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Tribunale che, per ragioni di logica espositiva, possa procedersi in via prioritaria all’esame del secondo motivo di ricorso, mediante il quale l’atto impugnato viene censurato nella parte in cui l’amministrazione, richiamando il contenuto del parere del comitato di verifica e del verbale della commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente in ragione della rilevata assenza di una patologia invalidante, nonché evidenziando che la manifestazione clinica disadattativa lamentata dal ricorrente non poteva dirsi causalmente riconducibile allo svolgimento del servizio da parte del dipendente (e, in particolare, all’evento costituito dall’attacco terroristico, risalente al 2009, che ha coinvolto il ricorrente nell’ambito di una missione umanitaria in Afghanistan).
In particolare, gli atti impugnati vengono censurati in quanto l’amministrazione non avrebbe rispettato la normativa regolamentare che disciplina le valutazioni medico legali delle patologie reattive da fatti traumatizzanti. In particolare, il ricorrente fa riferimento alle « Linee Guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti (all 8) pubblicate dal Ministero Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare UFFICIO POLITICA SANITARIA GENERALE nel 2016 ».
Tale disciplina, nella parte in cui impone lo svolgimento di specifiche attività istruttorie finalizzate alla raccolta di dati anamnestici, clinici, psicodiagnostici e strumentali, non sarebbe stata rispettata dall’amministrazione, la quale si sarebbe limitata alla mera valutazione di credibilità delle affermazioni del ricorrente.
A supporto di tale tesi il ricorrente richiama anche gli esiti raggiunti da una consulenza tecnica svolta innanzi al Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito di una controversia civile instaurata nei confronti del Ministero della Difesa, all’esito della quale, in applicazione della disciplina regolamentare sopra richiamata, il consulente aveva accertato l’esistenza di un disturbo post-traumatico da stress (vedi documenti n. 8 e n. 9 allegati al ricorso).
Il motivo di ricorso non è fondato.
Sono dirimenti, in tal senso, le seguenti considerazioni svolte dal comitato di verifica e recepite (tramite rinvio) nel provvedimento impugnato:
- il disturbo psichico disadattativo, comunque non riscontrato in occasione della visita medica collegiale in quanto pregresso, non può essere causalmente ricollegato all’attentato terroristico del quale il ricorrente afferma di essere stato vittima (peraltro non espressamente menzionato nell’istanza), in ragione della mancanza di una correlazione cronologica e fenomenica tra evento psico-traumatico, comparsa e tipicità della sintomatologia, tenuto conto, in particolare, del lungo lasso di tempo, clinicamente “muto”, tra l’evento terroristico (luglio 2009) e la documentazione psicodiagnostica agli atti (maggio 2022);
- la documentazione psicodiagnostica prodotta dal ricorrente (tra cui la relazione di consulenza tecnica redatta nell’ambito del giudizio innanzi al Tribunale di -OMISSIS-) non prende in esame il profilo cronologico, né i profili della successione morbosa e fenomenica e dell’esclusione di altre cause.
Tali argomentazioni, formulate dall’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connota l’ambito di attività in esame, vanno esenti da censure di illegittimità in quanto, da un lato, disvelano la completezza dell’istruttoria (poiché anche la summenzionata consulenza tecnica è stata presa in considerazione e valutata, così come la valutazione psicodiagnostica della dott.ssa -OMISSIS-, di cui al doc. 10 di parte resistente) e, dall’altro, risultano, nel merito, condivisibili in punto di rilevanza del lungo periodo temporale intercorso tra i fatti da cui la patologia sarebbe derivata ed il momento in cui è stata formulata l’istanza per l’accertamento della causa di servizio.
Quanto alla prospettata violazione delle modalità di accertamento delineate dalla disciplina regolamentare vigente, le argomentazioni del ricorrente non sono meritevoli di condivisione alla luce della dirimente considerazione per cui le illegittimità lamentate, sotto tale profilo, dal ricorrente, attengono alla valutazione circa l’ an e il quantum dell’invalidità da disturbo post-traumatico, mentre le argomentazioni svolte dall’amministrazione, da ritenersi assorbenti ai fini del rigetto dell’istanza, attengono al diverso piano (oggetto di valutazione da parte del comitato di verifica) relativo alla riconducibilità causale dell’infermità alla causa di servizio.
Alla luce di tali argomentazioni si impone il rigetto del secondo motivo di ricorso.
Ciò posto, poiché il provvedimento è stato adottato sulla base di una duplice motivazione e una di esse deve ritenersi legittima (in quanto l’unico motivo formulato avverso tale parte della motivazione si è rivelato infondato), il secondo motivo di ricorso (relativo al solo profilo del ritardo nella presentazione dell’istanza) può essere assorbito in quanto dall’eventuale accoglimento non deriverebbe la caducazione del provvedimento impugnato.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
LO AR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AR CO | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.