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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8395/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
, nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo GUGLIELMINI C.F._1
D'ACHILLE e domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Don Minzoni, n. 11 RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P. M.
***** OGGETTO: separazione personale dei coniugi
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 30 giugno 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Marocco il 28 gennaio 2015. Dall'unione sono nati il 2 novembre 2016, il 9 ERsona_1 ERsona_2 ottobre 2019 e il 30 gennaio 2021. ERsona_3
La famiglia ha fissato la propria residenza in un appartamento in locazione sito in Calderara di Reno (BO), via Longarola n. 144.
pagina 1 di 8 Nel dicembre 2023 il signor a abbandonato il tetto coniugale senza più CP_1 farvi ritorno e recidendo tutti contatti con la moglie e i figli.
2. Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 la signora a chiesto: Pt_1
- che sia pronunciata la separazione personale fra lei e il marito con addebito della stessa a quest'ultimo;
- che i figli le siano affidati in via esclusiva e rafforzata e che i medesimi siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un contributo mensile pari complessivamente a 450,00 euro (150,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 30 giugno 2025 -a cui la causa è stata rinviata per perfezionare la notifica al resistente- quest'ultimo non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente che ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo e ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito. Nella medesima udienza la Giudice istruttrice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso la decisione della causa al Collegio.
3. Nel corso del procedimento i servizi sociali hanno redatto una relazione sul nucleo familiare con la quale hanno riferito che:
- hanno effettuato un colloquio con la madre, una visita domiciliare in cui erano presenti i minori, una verifica con le insegnanti delle classi frequentate da quest'ultimi e con le pediatre;
- nelle attività svolte dagli operatori non è stato possibile coinvolgere il padre, in quanto si è reso irreperibile;
si è cercato di contattarlo chiamando dapprima un numero di telefono italiano, che però è risultato sempre staccato, e successivamente un'utenza telefonica marocchina fornita dall'assistente sociale del Comune di Calderara di Reno, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine, in quanto ha risposto una donna che ha negato che il numero fosse del resistente;
PE ER
- durante la visita domiciliare erano presenti , e;
tutti e tre sono PE1 apparsi estremamente educati e un po' timidi. ha accompagnato l'operatrice dei PE1 servizi a vedere la casa, che è apparsa curata e in ordine. Sul finire della visita i piccoli PE ER
e , intenti a giocare con le macchinine, hanno mostrato i loro giochi alla scrivente e vi è stato modo di scambiare con loro qualche parola relativa alla scuola;
- le insegnanti di la hanno descritta come una bambina “squisita”, molto PE1 educata, se non addirittura l'alunna più educata presente in classe, dotata di buone competenze e sempre ben organizzata col materiale scolastico;
hanno aggiunto che la minore interagisce senza alcun problema con tutti ed è rispettosa degli insegnanti e dei compagni, nonché che la madre segue adeguatamente la figlia e si mostra presente con le insegnanti, partecipando a tutti i colloqui, e di recente è anche riuscita ad inserirsi nel gruppo dei genitori dei compagni;
pagina 2 di 8 PE ER
- le maestre di e hanno riferito che i due fratelli hanno un ottimo rapporto e sono molto legati fra loro: il grande è stato descritto come protettivo, premuroso e ER paziente nei confronti del piccolo, che si sente rassicurato dalla sua presenza. si PE mostra sereno, educato e tranquillo. è stato ugualmente descritto come un bimbo sereno ed educato, dotato di un'indole molto tranquilla ed equilibrata che lo porta ad evitare le situazioni di conflitto con i compagni seppure con la conseguenza che in taluni momenti tende ad isolarsi da loro;
partecipa comunque alle attività ed è in grado di mettersi in gioco. Le maestre hanno anche riferito che i bambini sono sempre ben curati e che la madre, per quanto può, cerca di non far mancare nulla ai figli e che a livello educativo li gestisce molto bene;
ER
- la pediatra di e ha riferito che la loro madre segue le indicazioni da lei PE1 prescritte e fa seguire le terapie farmacologiche, quando richieste, nonché che i bambini sono stati complessivamente seguiti, a parte qualche controllo generale a cui non sono andati;
ha inoltre dichiarato che essi sono apparsi sempre puliti e che non vi sono mai stati segni di incuria;
- la medesima pediatra ha anche riferito che nei primi anni di presa in carico ha avuto a che fare con il padre dei minori, il quale le è parso molto duro e inadeguato nei riguardi della moglie perché aveva un atteggiamento squalificante nei suoi confronti, le parlava con durezza e la definiva pubblicamente incapace di prendersi cura dei figli. Al contrario, la dottoressa ha ribadito che la signora ha a cuore la salute e il Pt_1 benessere dei propri figli, per quanto sia affaticata dalla gestione autonoma dei tre bambini, data l'assenza del padre;
PE
- la pediatra di , infine, ha dichiarato che il minore non presenta segni di incuria e ha un regolare sviluppo psico-fisico; non ha invece riferito nulla di rilevante in merito ai genitori. I servizi, con la relazione in parola, hanno concluso nei termini seguenti:
“Allo stato attuale non emergono elementi di pregiudizio verso i minori. La madre è apparsa collaborativa […], adeguata, attenta ai bisogni dei tre figli e presente nelle diverse sfere della loro vita. Il confronto con le istituzioni scolastiche e con quelle sanitarie, ha ben evidenziato che la madre dei minori, ha a cuore il benessere psico-fisico dei bambini e, pur con le comprensibili difficoltà derivanti da una gestione totalmente autonoma dei figli, si adopera per garantirne una buona qualità della vita. Il padre, da molti mesi, non ha più rapporti con i figli e non ha nemmeno cercato un contatto con la moglie per chiedere informazioni su di loro. La madre riferisce che la nonna paterna ha visto qualche volta i nipoti, ma che non avrebbe riferito nulla al figlio, anche perché i contatti con lui sono piuttosto sporadici. Qualora il padre dovesse ricomparire nella vita dei figli, il Servizio scrivente effettuerà le valutazioni opportune e riferirà a codesta Autorità Giudiziaria. Alla luce della situazione descritta, e vista l'assenza del padre che potrebbe rendere difficoltoso il disbrigo di pratiche burocratiche in cui è richiesta anche la sua autorizzazione, si chiede a codesto Tribunale di valutare la possibilità di affidare i minori in via esclusiva pagina 3 di 8 alla madre. Il nucleo […] è in carico allo Sportello Sociale del Comune di Calderara di Reno, che continuerà a sostenere madre e figli, per problematiche di natura socio-assistenziale”.
4. Effettuate queste premesse, è possibile addentrarsi nell'esame del merito delle domande avanzate dall'attrice. 4a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte costituita. 4b. I figli minorenni delle parti debbono essere affidati in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie il signor a mostrato una totale assenza di interesse CP_1 per i figli, essendosi reso, come si è sottolineato, irreperibile da oltre un anno e mezzo. Va inoltre evidenziato che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Al riguardo, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che la ingiustificata mancata partecipazione di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura, sia materialmente che PE ER moralmente, di , e anche in assenza della collaborazione affettiva e PE1 materiale del padre, adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta e con impegno, nonché accettando l'aiuto dei servizi sociali. ERtanto, si deve ritenere rispondente all'interesse dei minori attribuire alla ricorrente pagina 4 di 8 l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi. In particolare, a quest'ultima deve essere data la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). PE ER 4c. Deve essere disposto il collocamento di , e presso la madre, PE1 essendosi tale allocazione rivelata adeguata alle loro esigenze. 4d. La domanda di assegnazione alla ricorrente della casa familiare di via Longarola n. 144 a Calderara di Reno deve però essere disattesa dal momento che -come dichiarato da lei stessa in sede di interrogatorio libero- il nucleo, grazie all'intervento dei servizi sociali, si è trasferito a vivere in un alloggio a canone agevolato sito nel medesimo Comune, in via Giuseppe Di Vittorio n. 15. 4e. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse da lui mostrato, come dimostra il fatto che non ha mai inteso riprendere fattivamente i rapporti con i figli, interrotti da dicembre 2023. Tuttavia, qualora egli manifesti l'intenzione di ristabilire un rapporto con i minori, va demandata ai servizi sociali l'organizzazione degli incontri con le modalità previste in dispositivo. 4f. ER quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che la signora Pt_1
- abita con i figli in un alloggio “Acer” per cui paga un canone di circa 65,00 euro al mese;
- ha appena terminato un tirocinio di tre mesi presso la mensa della scuola “Collodi” di Calderara di Reno per il quale ha allegato di avere percepito una retribuzione di circa 200,00 euro per i primi due mesi e di essere in attesa che le venga pagato il terzo;
- attualmente non ha un impiego, anche se sta attivamente muovendosi per inserirsi nel mercato del lavoro anche grazie all'aiuto dei servizi sociali;
- ha sino ad ora percepito il 50% dell'assegno unico per circa 300,00 euro al mese, ma in quanto affidataria esclusiva dei figli avrà diritto a riceverlo integralmente;
- percepisce circa 600,00 euro mensili a titolo di reddito di inclusione;
ER quanto concerne il signor Pt_2
- non è noto se viva in Italia, in Marocco o altrove, né se attualmente abbia un impego e se debba sostenere costi di locazione;
- secondo quanto allegato dalla ricorrente, egli:
▪ ha svolto soltanto lavori occasionali con retribuzioni del tutto insufficienti per fronteggiare i bisogni della famiglia, la quale ha costantemente vissuto in uno stato di grave disagio economico come dimostrato dall'attestazione ISEE 2024 per il 2023 prodotta unitamente al ricorso (ove risulta un indicatore ISR pari a 704,00 euro);
▪ a partire dal mese di agosto 2023 -e questo sino a quando ha fatto perdere ogni traccia di sé- egli non ha più lavorato, né ha più cercato alcuna occupazione lavorativa. pagina 5 di 8 ER la determinazione del contributo da porre a carico del resistente va sottolineato altresì che egli non collabora in via diretta al mantenimento dei figli, dato che non li incontra da oltre un anno e mezzo. PE ER Alla luce delle sopra esposte circostanze, oltre che del fatto che , e PE1 sono ancora dei bambini ed hanno attualmente esigenze e bisogni modesti, appare congruo prevedere che il padre corrisponda alla madre un contributo complessivo di 450,00 euro mensili (150,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come domandato da parte ricorrente.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto fa disposto in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. ER quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e quantificando il dovuto nei valori tra il minimo e il medio per le prime tre fasi di giudizio, tenuto conto della contumacia del signor e del fatto che l'istruttoria si è svolta solo con l'acquisizione dei CP_2 documenti offerti dalla ricorrente e della relazione dei servizi sociali sul nucleo. Nulla può essere liquidato per la quarta fase, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi Parte_1 nata in [...] il [...], e nato in [...] il 15 aprile Controparte_1
1981, i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 28 gennaio 2015, atto trascritto pagina 6 di 8 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Calderara di Reno (BO), al n. 47, p. 2, s. C, anno 2023; PE ER
2) affida , e in forma esclusiva rafforzata alla signora la PE1 Pt_1 quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
3) colloca i bambini presso la madre;
4) dispone che qualora il signor manifesti l'intenzione di vedere i figli i CP_1 servizi sociali territorialmente competenti, previa verifica della rispondenza di tali incontri all'interesse dei minori e tenendo conto dei desideri, della volontà e degli impegni degli stessi, organizzino le visite inizialmente in modalità protetta e con cadenza quindicinale, con facoltà per i servizi stessi di modificare la frequenza, la durata e le modalità degli incontri, nonché di sospenderli se disturbanti per la prole;
5) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 450,00 euro (150,00 per ciascun figlio); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 7 di 8 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'assegno unico universale per i minori sia percepito interamente dalla signora Pt_1
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno ERla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
, nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo GUGLIELMINI C.F._1
D'ACHILLE e domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Don Minzoni, n. 11 RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P. M.
***** OGGETTO: separazione personale dei coniugi
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 30 giugno 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Marocco il 28 gennaio 2015. Dall'unione sono nati il 2 novembre 2016, il 9 ERsona_1 ERsona_2 ottobre 2019 e il 30 gennaio 2021. ERsona_3
La famiglia ha fissato la propria residenza in un appartamento in locazione sito in Calderara di Reno (BO), via Longarola n. 144.
pagina 1 di 8 Nel dicembre 2023 il signor a abbandonato il tetto coniugale senza più CP_1 farvi ritorno e recidendo tutti contatti con la moglie e i figli.
2. Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 la signora a chiesto: Pt_1
- che sia pronunciata la separazione personale fra lei e il marito con addebito della stessa a quest'ultimo;
- che i figli le siano affidati in via esclusiva e rafforzata e che i medesimi siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un contributo mensile pari complessivamente a 450,00 euro (150,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nell'udienza del 30 giugno 2025 -a cui la causa è stata rinviata per perfezionare la notifica al resistente- quest'ultimo non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente che ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo e ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito. Nella medesima udienza la Giudice istruttrice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso la decisione della causa al Collegio.
3. Nel corso del procedimento i servizi sociali hanno redatto una relazione sul nucleo familiare con la quale hanno riferito che:
- hanno effettuato un colloquio con la madre, una visita domiciliare in cui erano presenti i minori, una verifica con le insegnanti delle classi frequentate da quest'ultimi e con le pediatre;
- nelle attività svolte dagli operatori non è stato possibile coinvolgere il padre, in quanto si è reso irreperibile;
si è cercato di contattarlo chiamando dapprima un numero di telefono italiano, che però è risultato sempre staccato, e successivamente un'utenza telefonica marocchina fornita dall'assistente sociale del Comune di Calderara di Reno, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine, in quanto ha risposto una donna che ha negato che il numero fosse del resistente;
PE ER
- durante la visita domiciliare erano presenti , e;
tutti e tre sono PE1 apparsi estremamente educati e un po' timidi. ha accompagnato l'operatrice dei PE1 servizi a vedere la casa, che è apparsa curata e in ordine. Sul finire della visita i piccoli PE ER
e , intenti a giocare con le macchinine, hanno mostrato i loro giochi alla scrivente e vi è stato modo di scambiare con loro qualche parola relativa alla scuola;
- le insegnanti di la hanno descritta come una bambina “squisita”, molto PE1 educata, se non addirittura l'alunna più educata presente in classe, dotata di buone competenze e sempre ben organizzata col materiale scolastico;
hanno aggiunto che la minore interagisce senza alcun problema con tutti ed è rispettosa degli insegnanti e dei compagni, nonché che la madre segue adeguatamente la figlia e si mostra presente con le insegnanti, partecipando a tutti i colloqui, e di recente è anche riuscita ad inserirsi nel gruppo dei genitori dei compagni;
pagina 2 di 8 PE ER
- le maestre di e hanno riferito che i due fratelli hanno un ottimo rapporto e sono molto legati fra loro: il grande è stato descritto come protettivo, premuroso e ER paziente nei confronti del piccolo, che si sente rassicurato dalla sua presenza. si PE mostra sereno, educato e tranquillo. è stato ugualmente descritto come un bimbo sereno ed educato, dotato di un'indole molto tranquilla ed equilibrata che lo porta ad evitare le situazioni di conflitto con i compagni seppure con la conseguenza che in taluni momenti tende ad isolarsi da loro;
partecipa comunque alle attività ed è in grado di mettersi in gioco. Le maestre hanno anche riferito che i bambini sono sempre ben curati e che la madre, per quanto può, cerca di non far mancare nulla ai figli e che a livello educativo li gestisce molto bene;
ER
- la pediatra di e ha riferito che la loro madre segue le indicazioni da lei PE1 prescritte e fa seguire le terapie farmacologiche, quando richieste, nonché che i bambini sono stati complessivamente seguiti, a parte qualche controllo generale a cui non sono andati;
ha inoltre dichiarato che essi sono apparsi sempre puliti e che non vi sono mai stati segni di incuria;
- la medesima pediatra ha anche riferito che nei primi anni di presa in carico ha avuto a che fare con il padre dei minori, il quale le è parso molto duro e inadeguato nei riguardi della moglie perché aveva un atteggiamento squalificante nei suoi confronti, le parlava con durezza e la definiva pubblicamente incapace di prendersi cura dei figli. Al contrario, la dottoressa ha ribadito che la signora ha a cuore la salute e il Pt_1 benessere dei propri figli, per quanto sia affaticata dalla gestione autonoma dei tre bambini, data l'assenza del padre;
PE
- la pediatra di , infine, ha dichiarato che il minore non presenta segni di incuria e ha un regolare sviluppo psico-fisico; non ha invece riferito nulla di rilevante in merito ai genitori. I servizi, con la relazione in parola, hanno concluso nei termini seguenti:
“Allo stato attuale non emergono elementi di pregiudizio verso i minori. La madre è apparsa collaborativa […], adeguata, attenta ai bisogni dei tre figli e presente nelle diverse sfere della loro vita. Il confronto con le istituzioni scolastiche e con quelle sanitarie, ha ben evidenziato che la madre dei minori, ha a cuore il benessere psico-fisico dei bambini e, pur con le comprensibili difficoltà derivanti da una gestione totalmente autonoma dei figli, si adopera per garantirne una buona qualità della vita. Il padre, da molti mesi, non ha più rapporti con i figli e non ha nemmeno cercato un contatto con la moglie per chiedere informazioni su di loro. La madre riferisce che la nonna paterna ha visto qualche volta i nipoti, ma che non avrebbe riferito nulla al figlio, anche perché i contatti con lui sono piuttosto sporadici. Qualora il padre dovesse ricomparire nella vita dei figli, il Servizio scrivente effettuerà le valutazioni opportune e riferirà a codesta Autorità Giudiziaria. Alla luce della situazione descritta, e vista l'assenza del padre che potrebbe rendere difficoltoso il disbrigo di pratiche burocratiche in cui è richiesta anche la sua autorizzazione, si chiede a codesto Tribunale di valutare la possibilità di affidare i minori in via esclusiva pagina 3 di 8 alla madre. Il nucleo […] è in carico allo Sportello Sociale del Comune di Calderara di Reno, che continuerà a sostenere madre e figli, per problematiche di natura socio-assistenziale”.
4. Effettuate queste premesse, è possibile addentrarsi nell'esame del merito delle domande avanzate dall'attrice. 4a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte costituita. 4b. I figli minorenni delle parti debbono essere affidati in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie il signor a mostrato una totale assenza di interesse CP_1 per i figli, essendosi reso, come si è sottolineato, irreperibile da oltre un anno e mezzo. Va inoltre evidenziato che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Al riguardo, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che la ingiustificata mancata partecipazione di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare, è stata pienamente in grado di prendersi cura, sia materialmente che PE ER moralmente, di , e anche in assenza della collaborazione affettiva e PE1 materiale del padre, adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera corretta e con impegno, nonché accettando l'aiuto dei servizi sociali. ERtanto, si deve ritenere rispondente all'interesse dei minori attribuire alla ricorrente pagina 4 di 8 l'affidamento esclusivo rafforzato degli stessi. In particolare, a quest'ultima deve essere data la facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni in materia sanitaria e scolastica e di provvedere autonomamente all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). PE ER 4c. Deve essere disposto il collocamento di , e presso la madre, PE1 essendosi tale allocazione rivelata adeguata alle loro esigenze. 4d. La domanda di assegnazione alla ricorrente della casa familiare di via Longarola n. 144 a Calderara di Reno deve però essere disattesa dal momento che -come dichiarato da lei stessa in sede di interrogatorio libero- il nucleo, grazie all'intervento dei servizi sociali, si è trasferito a vivere in un alloggio a canone agevolato sito nel medesimo Comune, in via Giuseppe Di Vittorio n. 15. 4e. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita del padre, stante il disinteresse da lui mostrato, come dimostra il fatto che non ha mai inteso riprendere fattivamente i rapporti con i figli, interrotti da dicembre 2023. Tuttavia, qualora egli manifesti l'intenzione di ristabilire un rapporto con i minori, va demandata ai servizi sociali l'organizzazione degli incontri con le modalità previste in dispositivo. 4f. ER quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che la signora Pt_1
- abita con i figli in un alloggio “Acer” per cui paga un canone di circa 65,00 euro al mese;
- ha appena terminato un tirocinio di tre mesi presso la mensa della scuola “Collodi” di Calderara di Reno per il quale ha allegato di avere percepito una retribuzione di circa 200,00 euro per i primi due mesi e di essere in attesa che le venga pagato il terzo;
- attualmente non ha un impiego, anche se sta attivamente muovendosi per inserirsi nel mercato del lavoro anche grazie all'aiuto dei servizi sociali;
- ha sino ad ora percepito il 50% dell'assegno unico per circa 300,00 euro al mese, ma in quanto affidataria esclusiva dei figli avrà diritto a riceverlo integralmente;
- percepisce circa 600,00 euro mensili a titolo di reddito di inclusione;
ER quanto concerne il signor Pt_2
- non è noto se viva in Italia, in Marocco o altrove, né se attualmente abbia un impego e se debba sostenere costi di locazione;
- secondo quanto allegato dalla ricorrente, egli:
▪ ha svolto soltanto lavori occasionali con retribuzioni del tutto insufficienti per fronteggiare i bisogni della famiglia, la quale ha costantemente vissuto in uno stato di grave disagio economico come dimostrato dall'attestazione ISEE 2024 per il 2023 prodotta unitamente al ricorso (ove risulta un indicatore ISR pari a 704,00 euro);
▪ a partire dal mese di agosto 2023 -e questo sino a quando ha fatto perdere ogni traccia di sé- egli non ha più lavorato, né ha più cercato alcuna occupazione lavorativa. pagina 5 di 8 ER la determinazione del contributo da porre a carico del resistente va sottolineato altresì che egli non collabora in via diretta al mantenimento dei figli, dato che non li incontra da oltre un anno e mezzo. PE ER Alla luce delle sopra esposte circostanze, oltre che del fatto che , e PE1 sono ancora dei bambini ed hanno attualmente esigenze e bisogni modesti, appare congruo prevedere che il padre corrisponda alla madre un contributo complessivo di 450,00 euro mensili (150,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come domandato da parte ricorrente.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto fa disposto in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. ER quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e quantificando il dovuto nei valori tra il minimo e il medio per le prime tre fasi di giudizio, tenuto conto della contumacia del signor e del fatto che l'istruttoria si è svolta solo con l'acquisizione dei CP_2 documenti offerti dalla ricorrente e della relazione dei servizi sociali sul nucleo. Nulla può essere liquidato per la quarta fase, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi Parte_1 nata in [...] il [...], e nato in [...] il 15 aprile Controparte_1
1981, i quali hanno contratto matrimonio in Marocco il 28 gennaio 2015, atto trascritto pagina 6 di 8 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Calderara di Reno (BO), al n. 47, p. 2, s. C, anno 2023; PE ER
2) affida , e in forma esclusiva rafforzata alla signora la PE1 Pt_1 quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
3) colloca i bambini presso la madre;
4) dispone che qualora il signor manifesti l'intenzione di vedere i figli i CP_1 servizi sociali territorialmente competenti, previa verifica della rispondenza di tali incontri all'interesse dei minori e tenendo conto dei desideri, della volontà e degli impegni degli stessi, organizzino le visite inizialmente in modalità protetta e con cadenza quindicinale, con facoltà per i servizi stessi di modificare la frequenza, la durata e le modalità degli incontri, nonché di sospenderli se disturbanti per la prole;
5) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 450,00 euro (150,00 per ciascun figlio); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 7 di 8 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'assegno unico universale per i minori sia percepito interamente dalla signora Pt_1
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno ERla
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