Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 13/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Signori Magistrati dott. NI EL Presidente dott.ssa RA Sanguigni Consigliere relatore dott. Pasquale Fava Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 80748 iscritto nel registro di segreteria promosso dalla Procura regionale per il Lazio nei confronti di:
- Sig. X X X, nato a [...] il MI
(c.f. MI), e ivi residente in [...]interno MI, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Pennacchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in OS, alla Via Cesare Terranova n. 50;
- Sig. X X, nato a [...] il MI (c.f. MI)
e residente in [...] all’indirizzo MI n. MI, rappresentato e difeso dall’avv.
NI ZI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in OS alla via M. Mastroianni n. 14/B;
- Sig. X X, nato a [...] il MI (c.f.
MI) e residente ad MI (MI) in via MI n. MI, rappresentato e difeso dall’Avv.
NO De TI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Olevano Romano (RM) viale Vittorio Veneto n. 32/A;
Visto l'atto di citazione e tutti gli atti ed i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Cons. dott.ssa RA Sanguigni, il P.M. nella persona del V.P.G. dott.ssa IA SA D’Urso, l’Avv. NI ZI, per i convenuti X X e X X, nessuno presente per X X X.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione del 20-6-2025, ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il 23-6-2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i sigg. X X X, X X e X X, come individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale e specificatamente X X X per complessivi € 118.618,70 in favore del Comune di Sgurgola, X X per complessivi € 427.202,70 in favore dell’SL di OS, e X X per complessivi
€ 2.500 in favore del Comune di Roma Capitale, oltre interessi dalla data dell’illecito maturati e maturandi, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
2. La vicenda trae origine dal danno all’erario asseritamente cagionato - nel periodo fra il 2012 ed il 2018- dagli odierni convenuti alle tre diverse amministrazioni su indicate, nell’ambito di una unitaria vicenda penale, segnalata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di OS, con la comunicazione trasmessa in data 17.12.2019 ai sensi dell’art. 129 - comma 3, disp.
att. c.p.p., con la quale si comunicava l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti, fra gli altri, anche dei convenuti odierni. L’elemento di correlazione principale nelle diverse fattispecie delittuose è rappresentato dal X X X, nella duplice veste di MI dell’ufficio MI del Comune di Sgurgola e MI della MI S.r.l.. Al riguardo, le indagini penali hanno portato alla luce due distinti “filoni di indagine” focalizzati, da un lato, su gravi episodi di corruzione nell’attività svolta dalla società MI S.r.l. per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
(RSU) del Comune di Sgurgola e, dall’altro sull’illecita attività attuata dalla società MI S.r.l. circa la gestione in generale di manutenzione del verde (potatura, bonifica, smaltimento materiali…) nelle sedi della SL di OS, nonché per il risanamento dell’edificio scolastico MI sito nel Comune di Roma, affidato alla società MI S.r.l.. Le indagini penali hanno evidenziato, anche attraverso intercettazioni, una fitta rete di relazioni tra gli stessi soggetti indagati, mossi da esigenze clientelari o da interesse personale, che disvelavano la sussistenza di un “pactum sceleris”.
3. La Procura contabile, in data 3-2-2020, ha richiesto ulteriori notizie ed elementi utili a valutare la sussistenza del presunto danno erariale, ricevendo copia degli atti del fascicolo penale dal Gruppo Carabinieri Forestali di OS, già delegato alle indagini dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Gli esiti del procedimento penale sono stati comunicati dalla Procura della Repubblica di OS in data 31-1-2023: lo X X (fattispecie SL OS) è stato condannato per il reato di cui all'articolo 81 cpv e 318 c.p. dal Tribunale di OS (sent. MI/2021), mentre nella stessa vicenda il X è stato assolto perché il fatto non sussiste (sentenza GUP OS MI/2021 confermata dalla Corte d’Appello di Roma sent.
MI/2024 irrevocabile). Il X X X (fattispecie Comune Sgurgola) è stato condannato con sentenza del Tribunale di OS (n. MI/2025). Il X X
(fattispecie lavori presso l’istituto scolastico MI di Roma) è stato condannato dal Tribunale ordinario di Roma MI sez. penale con sent.
MI/2021, appellata, con udienza fissata il 22/5/2025 innanzi alla Corte d’Appello, vicenda processuale di cui non è indicato l’esito.
4. Le tre fattispecie, ai fini della responsabilità erariale distinte, sono sinteticamente di seguito rappresentate. In relazione ai diversi profili di danno erariale, la Procura ha azionato nei confronti dei convenuti il danno da mancato pagamento di penali e il danno da illecito smaltimento di rifiuti ingombranti (X), il danno da ingiustificata erogazione di denaro pubblico (X) e il danno da tangente (X).
4.1. Per il danno causato al Comune di Sgurgola, il X, all'epoca dei fatti di causa MI dell'ufficio MI del Comune di Sgurgola, ha provveduto al pagamento, mediante emissione di determine di liquidazione a sua firma, di una serie di fatture alla MI S.r.l. per il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani-RSU, nell’ambito del contratto di appalto per la raccolta di RSU stipulato fra il Comune e la MI, senza provvedere allo scorporo delle sanzioni da lui irrogate tra il 2015 ed il 2018; ha inoltre omesso di contestare sanzioni, pur a fronte di rilevazione di numerosi disservizi avvenuta con provvedimenti emessi dall'ufficio tecnico del Comune; ha infine omesso di avviare la procedura di risoluzione del contratto, pur in presenza di sanzioni contestate per l'anno 2015 superiori al 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo, conseguenza prevista dall'articolo 11 del capitolato di appalto in presenza di gravi inadempienze al contratto medesimo, quali l'omesso spazzamento di strade, l’effettuazione di raccolta in modo non corretto, utilizzo di autocarri obsoleti e ritardi nel pagamento del personale dipendente. In cambio di tutto ciò, il convenuto odierno riceveva dalla rappresentante legale della società alcune utilità relative a lavori e servizi affidati alla società MI S.r.l., dettagliati nella citazione, società di cui X X X era MI, mentre il legale rappresentante era il figlio X X : si è trattato di un lavoro svolto materialmente dalla società MI di smaltimento che la MI doveva effettuare per un incarico di un privato, nonché di fatture emesse dalla MI, ed infine della promessa di future utilità (promessa fattagli da X X a nome della MI Srl, di pagare un pranzo per il suo pensionamento). Quanto al danno da mancato pagamento di penali irrogate dal Comune di Sgurgola, la Procura ha dettagliato sia in ordine alle clausole contrattuali sia in ordine agli importi non detratti dalle fatture mensili liquidate e pagate per intero, corrisposte alla MI; la somma, per un totale di
€ 118.200, è data dagli importi delle contestazioni formali notificate alla società, quantificate in sanzioni e penali fra il 2015 e il 2018. Le annualità e gli importi sono rappresentati in sintesi nel seguente prospetto.
Il requirente ha contestato al X per € 418,70 anche il danno da smaltimento illecito di rifiuti ingombranti che la MI S.r.l. a sua volta doveva smaltire su incarico di un privato, in data 13.04.18, smaltimento che veniva poi fatto figurare come effettuato per conto del Comune di Sgurgola, operato materialmente dalla MI.
4.2. In relazione al danno alla SL di OS, la Procura ha riferito che lo X X, dipendente della SL nella qualifica di MI e responsabile del procedimento, nonché funzionario al MI, aveva effettuato pagamenti in relazione a fatture emesse fra il 2012 ed il 2016 dalla MI S.r.l. per lavori appaltati, ma per somme maggiori non previste nella determina di affidamento e senza nessun documento giustificativo. La Procura ha contestato il danno causato alla SL di OS da ingiustificata erogazione di denaro pubblico, nell’ambito dell’accordo illecito raggiunto dal pubblico ufficiale e il privato, quale differenza fra le somme liquidate dalla SL di OS e gli importi indicati nelle relative determine di affidamento (come indicato nella nota n. 174/2023 del Comando Carabinieri) per un totale di € 427.202,70
(di cui l’importo di € 6.968,55 riferito al doppio pagamento della fattura n. MI emessa in data 3108-2015). Il prospetto seguente illustra gli importi distinti per anno.
Nello specifico, i pagamenti sono stati corrisposti in due modalità: emissione diretta di assegni, il cui importo è compreso nel fondo economale, o tramite determine di liquidazione. In un caso è risultato che il convenuto ha liquidato due volte la stessa fattura.
4.3. Riguardo al danno asseritamente causato al Comune di Roma nel 2018, il X X, dipendente della Città Metropolitana di Roma, nonché direttore dei lavori di un appalto affidato alla MI S.r.l. per il risanamento dell'edificio scolastico MI sito in Roma, è stato citato in giudizio per aver ricevuto una somma in contanti di € 2.500, per aver con condotta dolosa aumentato il corrispettivo pagato alla MI S.r.l.. Risulta che in data 16.05.2017 i tecnici del Dipartimento MI della Città metropolitana di Roma, MI X X e MI X X hanno stilato il verbale di accertamento di urgenza, attestando che i lavori da eseguirsi nella scuola avevano appunto carattere di urgenza.
Successivamente, con la Determinazione Dirigenziale R.U. MI del 07.11.2017 era stato assegnato l’incarico di direttore dei lavori al X che partecipava così a tutte le fasi dell’appalto aggiudicato alla società MI S.r.l.. In data 13.12.2017 veniva redatto il verbale di consegna e inizio dei lavori a firma tra gli altri del X, in base all’autorizzazione del dirigente del 23.11.2018.
In data 15.01.2018 il X firmava il verbale di ultimazione dei lavori, ed in data 20.02.2018 firmava il SAL, con cui certificava i lavori effettuati ed il relativo corrispettivo dovuto. Dalla documentazione versata in atti e dalle intercettazioni in sede penale
(sentenza di condanna non definitiva) ad avviso della Procura erariale risulta che il X si è adoperato per alzare di € 5.000 il compenso dovuto alla società per le prestazioni affidate (da 30 a 35 mila euro). Con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata azionata l’ipotesi di responsabilità per danno da tangente per € 2.500 asseritamente ricevuti dal convenuto.
5. La Procura ritiene sussistente l’elemento psicologico del dolo per i tre convenuti, come emerge dagli atti penali, per la sussistenza dell’effettiva consapevolezza, in capo agli stessi, del carattere antigiuridico del proprio comportamento, lesivo dell’interesse finanziario intestato all’Amministrazione pubblica danneggiata, e ciò alla luce delle concrete modalità del comportamento dei tre pubblici funzionari, come ricostruito in sede penale, posti in essere nel sodalizio criminale.
6. All’invito a dedurre notificato regolarmente alle parti, hanno controdedotto solo X e X. Il requirente nell’atto di citazione ha confutato le argomentazioni difensive prospettate, argomentando quanto segue. La riqualificazione sotto l’aspetto penale dell’originaria imputazione dello X a parere della Procura risulta irrilevante nel presente procedimento. Allo X la Procura, infatti, contesta l’ingiustificata erogazione di danaro pubblico, derivante da liquidazioni “…senza una sufficiente dimostrazione dell’effettuazione della corrispondente prestazione del servizio liquidato…”.
Per il requirente risulta che le determine di liquidazione, a firma di X in favore della società affidataria MI sono riferite a fatture generiche, in cui i lavori effettuati non sono dettagliatamente qualificati e quantificati, senza che la stessa società avesse dimostrato l’effettiva destinazione dei suddetti rifiuti, come emerge, ad esempio, dai pagamenti corrisposti a fronte di ripetuti (e poco credibili!) tagli d’erba presso la medesima (e limitata!) area verde del presidio sanitario di OS per un corrispettivo di 40.000,00 € per ogni taglio d’erba. Il trasporto e lo smaltimento rifiuti si attesta infatti attraverso il registro di carico e scarico dei rifiuti, (che costituisce la prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento) ed il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR che è un documento di accompagnamento al trasporto), e pertanto lo X avrebbe dovuto pretendere dall’Azienda affidataria una dettagliata fatturazione e questi documenti, prima di procedere alla liquidazione.
Ininfluente ad avviso della Procura è pure il richiamo che opera il convenuto alla presunta regolarità della resa dei conti degli agenti contabili della SL (pag.
9 delle memorie difensive) dal momento che, come risulta dall’allegato doc. 19, i conti sono stati dichiarati estinti senza esame nel merito.
La Procura ha concluso infine affermando che le argomentazioni addotte dal X non assumono rilevanza nel presente procedimento, proprio alla luce delle intercettazioni e della documentazione in atti.
7. Con atto del 5 novembre 2025 si è costituito X X, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza del danno erariale.
7.1. Ha chiesto in via istruttoria -indicando i mezzi di prova ex art. 90 co.2 c.g.c.-
l’interrogatorio del convenuto, indicando i capitoli di prova; la prova per testi indicando il Dott. X X , già MI SL OS ed il Dott. X X, già MI del Provveditorato SL OS; chiedendo la consulenza tecnica d'ufficio per accertare la congruità degli importi liquidati con le determine di affidamento alla MI S.r.l., rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e concludendo per l'assenza di danno erariale per l'SL di OS.
7.2. Nel merito ha riferito di aver ricoperto il ruolo di MI presso la SL di OS fino al 31 dicembre 2017, svolgendo la propria attività nel pieno rispetto della prassi amministrativa usuale adoperata dall’Ente e su indirizzo dei propri sovraordinati.
7.3. Ha posto in evidenza che alcuni dei lavori contestati siano stati effettuati in un regime di urgenza, per esigenze inerenti alla necessità di fornire servizi e puntuali risposte alle istanze che provenivano da diversi settori della SL, ma soprattutto detti lavori erano regolarmente approvati e documentati. E ciò anche se la SL di OS continuava ad affidare i lavori dal 2013 alla MI S.r.l., prendendo come riferimento le determinazioni del 2012. Ha sottolineato che, in qualità di MI, non aveva alcun ruolo nella preparazione e nell'indizione delle gare d'appalto, essendo tale competenza esclusiva del Provveditorato.
8. Con atto dell’8 agosto 2025, si è costituito il X, chiedendo il rigetto della domanda per assenza di prova. Riguardo alla asserita tangente, evidenzia che non esiste alcuna prova documentale, testimoniale, tecnica che dimostri la materiale consegna di tale somma. E non risulta la prova che i lavori oggetto di appalto sarebbero stati artatamente aumentati dal sig. X, nella sua qualità di Direttore dei Lavori e dipendente pubblico della Città metropolitana di Roma, dell’importo di € 5.000. Non è stata eseguita alcuna perizia tecnica, non è stato acquisito alcun elaborato tecnico, computo metrico, capitolato, o contratto integrativo che attesti l’aumento dell’importo dei lavori. Le intercettazioni telefoniche, indicate in atti, non coinvolgono l’indagato e non vi è prova della consegna della tangente. Quanto alla sentenza penale di condanna n.
MI/2021 emessa in data MI 2021 dal Tribunale Penale di Roma, pende regolare gravame in appello.
9. Con memoria si è costituito il X, in data 24 novembre 2025, oltre i termini di cui all’art. 90, comma 3, c.g.c., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, poiché infondato in fatto ed in diritto oltre che destituito di fondamento anche in quanto manca la condanna definitiva nel procedimento penale.
9.1. Ha posto contestualmente istanza di legittimo impedimento dell’imputato sig. X a comparire innanzi al Collegio per motivi di salute, producendo documentazione medica e chiedendo un rinvio dell’udienza.
9.2. Nella memoria di costituzione ha chiesto la sospensione del procedimento, avendo proposto appello avverso la Sentenza n. MI/2025, con il quale ha chiesto l’integrale riforma della sentenza penale.
Quindi in qualità di imputato ritiene di non poter essere considerato colpevole, fino a quando non interviene una condanna definitiva in sede penale.
9.3. Nello specifico ha confutato la sentenza penale appellata, che non avrebbe valutato le pur numerose evidenze emerse in suo favore. Ha confutato altresì l’asserito ruolo di “amministratore di fatto”
quale assunto indimostrato, richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione che hanno delineato la figura dell’amministratore di fatto. Ha ritenuto non fondata l’ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio per l’omessa detrazione delle penali, non sussistendo alcuna proposta avanzata dall’amministratore della società MI all’odierno convenuto, in forma di corrispettivo, per ottenere le presunte disapplicazioni delle penali.
9.4. Ha riferito di un presunto credito che la MI S.r.l. vantava nei confronti del Comune di Sgurgola fino alla cessazione del rapporto (circa €
186.500). Ha specificato che il Comune non adottò mai la scelta (come da nota del legale incaricato nota 21/3/2018 in atti), di risoluzione del contratto con la MI, e che non si può ipotizzare, come prezzo dell’operato infedele del tecnico, l’affidamento di alcuni lavori che la MI autonomamente ha proposto in forma di subappalto alla MI S.r.l..
Infine, ha riferito che l’ammontare delle predette sanzioni è stato rideterminato successivamente in €
40.100 effettivamente detratte dalla prima rata utile del canone di servizio, ex art. 17 Capitolato speciale di Appalto (come in atti nel fascicolo dibattimentale di primo grado, non prodotto in questo giudizio). Ed ha riferito di un accordo transattivo dell’11/7/2016 per tutte le contestazioni e le penali contestate alla MI S.r.l. fino al 30/6/2016, compreso ovviamente il 2015.
9.5. A dimostrazione della propria condotta non colpevole, la difesa del convenuto ha evidenziato che in base alle testimonianze, sembra che il X ritardasse i pagamenti della MI per i disservizi, in modo tale che l’importo delle sanzioni fosse sempre assicurato al Comune. In sostanza non vi sarebbe alcun motivo per cui il convenuto, se realmente asservito all’imprenditore, poi ponesse ostacoli al pagamento delle fatture o dei mandati di pagamento, di fatto ritardandoli.
9.6. Ha argomentato anche sul ritiro di rifiuti ingombranti, asserendo che la MI era tenuta a operare la raccolta di ingombranti, purché fossero prodotti nel territorio di Sgurgola, con costo comunque a carico della stessa società, che nulla avrebbe potuto chiedere e nulla chiese, infatti, al Comune di Sgurgola, (importo non quantificato).
10. Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 1711-2025, la requisitoria orale d’udienza, evidenziando l’infondatezza delle eccezioni formulate dalla difesa di X, ribadendo che la riqualificazione del reato inizialmente allo stesso contestato non elide la colpevolezza dello X sotto l’aspetto penale, perché permane la prova dell’accordo illecito raggiunta all’esito delle indagini penali, rapporto illecito tra il pubblico funzionario, addetto con vari compiti alla cassa, ed il privato affidatario dei lavori, soprattutto attraverso le intercettazioni captate tra la X e lo X. Ha asserito, difatti, che
“ciò che varia tra il reato di corruzione propria ed il reato di corruzione impropria è esclusivamente il contenuto del patto corruttivo, che comunque sussiste”. Quindi ha ritenuto che “la riqualificazione della fattispecie di reato, ai fini del presente procedimento, risulti totalmente ininfluente sotto il profilo erariale”. A titolo esemplificativo ha richiamato le fatture generiche in cui i lavori effettuati non sono dettagliatamente qualificati e quantificati, come dimostrano, ad esempio, i pagamenti corrisposti per i tagli d’erba presso la stessa limitata area verde del presidio sanitario di OS. Ha reputato altresì non idonea a comprovare la spesa la documentazione priva di data o di Codice Commessa o del numero di CIG identificativo. Ha asserito che i lavori sono stati pagati senza alcuna “effettiva verifica” in ordine alla regolare esecuzione e che non è attendibile il trasporto di “Rifiuti compostabili” e il trasporto di
“Legno” del giorno 28/09/2016, e che è illecito lo smaltimento di rifiuti ingombranti ad opera della società MI S.r.l. per rifiuti prodotti dalla MI, che, grazie all’accordo tra le due società, sono stati fatti figurare come rifiuti prodotti dal Comune di Sgurgola.
Inoltre, ha sottolineato che “la circostanza che le determine fossero a firma del dott. MI non esonera da responsabilità lo X, al quale vengono in questa sede contestati pagamenti di fatture senza alcuna prova dell’esatta esecuzione della prestazione. Ad avviso del requirente infine è ininfluente il riferimento all’esito dell’esame dei conti giudiziali dichiarati estinti, quindi senza alcun esame nel merito.
Ha considerato infondate pure le eccezioni formulate dalla difesa di X, in quanto risulta dalle intercettazioni che il X si è adoperato per alzare il compenso dovuto a 35 mila euro e che al X era stata consegnata la somma in contanti di € 2.500,00, detraendoli dal suddetto pagamento.
Infine, ha confermato per il convenuto X X X le contestazioni mosse in sede di citazione.
11. All’udienza del 25 novembre 2025, il Pubblico Ministero ha ribadito le proprie conclusioni richiamando la requisitoria orale depositata.
L’avvocato ZI, per il convenuto X, ha fatto rinvio alle argomentazioni e alle conclusioni già depositate agli atti. Per il convenuto X, riportandosi alle memorie depositate, ha evidenziato fra l’altro l’inefficienza della pubblica amministrazione, contestualizzando la prassi consolidata della proroga degli affidamenti, peraltro non di sua competenza, che derivava principalmente dalla carenza di personale o dall’eccessivo carico di lavoro delle strutture. Ritenendo assente il danno erariale a carico dell’SL di OS, ha concluso chiedendo l’assoluzione del proprio assistito da tutte le contestazioni. Il difensore, in risposta a specifica domanda del Presidente, ha asserito che i pagamenti venivano effettuati dallo X, il quale verificava preliminarmente l’esecuzione dei lavori, anche sulla base di una relazione tecnica corredata da fotografie. Il Pubblico Ministero, al riguardo, ha rilevato però che risulta agli atti una descrizione generica dei lavori eseguiti dalla ditta e che risultano depositate solamente quattro fotografie.
Comunque, ha sottolineato che la mancata indizione della gara non costituisce il fulcro della contestazione attuale.
12. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero, correlata a danni causati con gravi e reiterate condotte dolose contrarie ai doveri d’ufficio da dipendenti pubblici, nell’ambito di vicende penali per reati contro la pubblica amministrazione.
2. La domanda va parzialmente accolta, come di seguito dettagliato.
3. Nonostante i soggetti siano stati chiamati con unico atto introduttivo, connessi -come su precisatosulla base del riferimento di fatto alla società MI S.r.l. ed alle ipotesi corruttive contestate in sede penale, il Collegio procede distinguendo le singole posizioni sotto il profilo argomentativo.
4. Il Collegio accoglie integralmente la domanda nei confronti del X X X, a prescindere da ogni considerazione sulla decadenza intervenuta per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, attesa la costituzione tardiva oltre i termini di cui all’art. 90, comma 3, c.g.c.,
richiamati nel decreto di fissazione dell’udienza.
4.1. In primo luogo, non può essere accolta l’istanza di legittimo impedimento in quanto non necessita la presenza del convenuto, adeguatamente rappresentato e difeso dal proprio avvocato.
Peraltro, come rilevato anche in udienza dal requirente, la documentazione medica prodotta non è nominalmente riferibile al X, è priva di data certa
(manca l’anno) e comunque non comprova un avvenuto ricovero.
4.2. Non è accoglibile l’istanza di sospensione.
Tale richiesta deve essere respinta in ragione del principio di autonomia e separatezza dei giudizi ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dal quale discende l’insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo di responsabilità amministrativa, e dell’articolo 106 c.g.c., ai sensi del quale la sospensione obbligatoria del giudizio richiede un rapporto di pregiudizialità logicogiuridica tra i due giudizi e alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art.
111, comma 2 della Costituzione. Va sottolineato al riguardo, come consolidata giurisprudenza afferma che la documentazione in atti del giudizio contabile, anche se in parte comune a quella penale e/o civile, è di esclusiva pertinenza valutativa del Collegio giudicante che, sulla base dei fatti, dei documenti e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura erariale (C.d.c. SSRR ord. 1/2018; SS.RR.
ord. n. 2/2020/RCS; Sez. Lazio sent. n. 126/2021;
Sez. Lazio sent. n. 912/2021; Sez. III appello sent.
n. 268/2022).
Ciò posto, la pregiudizialità nel caso in esame non si riscontra, in quanto, a prescindere dalla valenza penalistica dei fatti e delle condotte, con l’atto introduttivo in realtà è qui contestata la condotta antigiuridica del convenuto, per aver proceduto al pagamento delle fatture in questione, senza la decurtazione delle penali e/o sanzioni (di seguito indicate nell'insieme come penali) da applicare in relazione a specifiche contestazioni sul servizio in questione, senza concludere il procedimento relativo alle relative contestazioni, in contrasto con le norme e le procedure previste, così operando in modo negligente, reiterato e sistematico, e consentendo il pagamento di somme indebite.
4.3. Nel merito, dal compendio documentale qui prodotto emerge chiaramente che il X non ha applicato le penali e non risulta che siano stati valutati ed accolti dall’amministrazione elementi giustificativi, tanto da escludere l’applicazione delle stesse. In altri termini, dagli atti emerge che le contestazioni erano rivolte alla ditta e per conoscenza al sindaco, con esclusione dell’ufficio finanziario, che avrebbe potuto decurtare l’importo dalle fatture, fatto che conferma la grave negligenza nell’operato del funzionario. Il X avrebbe dovuto completare il procedimento relativo alle contestazioni e comprovare che le penali non sarebbero state e non dovevano essere applicate, in ragione della composizione in contraddittorio delle contestazioni stesse. Ma tutto ciò non risulta.
Non emerge in atti neppure l’asserita transazione, che avrebbe successivamente composto il dissidio fra il Comune e la ditta, comprendente le contestazioni varie, ed i termini della stessa, riferita dal convenuto e non provata.
4.4. Quindi il X ha operato con inescusabile negligenza, che va a configurare l’elemento soggettivo della colpa grave, per non aver concluso il procedimento di contestazione del servizio, non adeguatamente svolto dal contraent. La condotta gravemente colposa tenuta dal convenuto che senza alcuna valida giustificazione, procedimentalmente comprovata, non ha decurtato dell’importo delle penali e sanzioni le fatture corrisposte alla ditta, è con ogni evidenza correlata direttamente alla causazione del danno.
4.5. Il Collegio ritiene fondata la domanda e provato anche il danno contestato al X per € 418,70 derivante da smaltimento illecito di rifiuti ingombranti, sulla base della documentazione dello smaltimento del 13-4-2018, di cui al Formulario di identificazione rifiuti (FIR) -nota Nucleo Carabinieri n 348/2024 che quantifica l’importo-,
visto che il X avrebbe dovuto verificarne la legittimità prima di corrispondere il pagamento delle relative fatture. L’importo è quello indicato nella fattura n. MI, datata 30.04.2018 dalla ditta MI Srl emessa nei confronti della MI S.r.l.
5. Il Collegio accoglie parzialmente la domanda nei confronti dello X X. Va sottolineato in primo luogo che la sentenza n. MI/2021 del Tribunale penale di OS (sent. MI /2024 pag. nn. 27, 28, 43 e 49) confermata in appello, ha affermato che
“Conclusivamente l'assunto di accusa di corruzione propria basato sulla (in apparenza) palese incongruenza tra gli importi di corrispettivo del servizio svolto dalla MI previsti dalle originarie determine di affidamento e le somme effettivamente liquidate si rivela non fondato e comunque non automaticamente indicativo dell'effettuazione di pagamenti non dovuti o gonfiati ad opera dello X.”
Quindi non vi è prova che le lavorazioni effettuate siano state pagate oltre il dovuto, perché non effettuate o effettuate in misura minore. Dal compendio probatorio non può essere desunto un danno certo ed attuale. Le illegittime proroghe contrattuali, evidenziate dal requirente, da sola non determina o prova un danno, a fronte della mancata prova della non effettuazione delle prestazioni. Le lavorazioni affidate alla ditta, peraltro per un’area molto vasta, risultano richieste dai relativi settori, oltre che per l’ordinaria manutenzione prevista nell’affidamento, anche per urgenza o eventi particolari accaduti e in molti casi risulta applicato uno sconto sul prezzo. Sono stati esaminati dal Collegio i molti documenti allegati dal nucleo investigativo di polizia ambientale (nota 174/2023).
A titolo esemplificativo, si indicano anche alcuni fra gli atti vagliati (all. alla memoria di costituzione X):
- comunicazione del 2013 alla MI in merito alla delibera n. MI/2013 che estende il servizio di pulizia delle aree verdi del complesso polifunzionale di via MI di OS, non comprese nel servizio già affidato con determina MI/2012, con le attestazioni poi dei lavori eseguiti, del CIG e delle fatture correlate (all. 12 e segg.);
- intervento di urgenza a seguito di un principio di incendio, per cui, sulla base della richiesta del settore, si è dovuto procedere alla radicale bonifica dell’area polo ospedaliero di MI, di cui alla det. MI del 2013; interventi straordinari in cui vi è il riferimento al MEPA per il 2016 con indicazione del prezzo più basso (all.13 e segg. e pag. 30);
-determina n. MI/2012 di intervento straordinario per potatura smaltimento causa nevicata ed interventi su diverse aree della stessa zona
(all.15 e 15 A,15 B e 15 C);
- determina che approva lavorazioni varie, con sconto del 5% (per spending review) applicato sul preventivo iniziale, per bonifica aree anche a carattere di urgenza per alberi pericolanti (all. 19).
Quindi, non vi sono in atti elementi tali da poter accertare una ingiustificata erogazione di denaro pubblico, che, si ribadisce, non può essere ricondotta alle proroghe contrattuali e al confronto delle successive liquidazioni con la prima determina di affidamento per l’annualità del 2012.
Solamente la fattura n. MI/2015 risulta liquidata due volte per l’importo di € 6.968,55 (det.
MI del -- ottobre 2015 che approva fra le altre anche la predetta fattura e la det. MI del --
ottobre 2015 che comprende sempre la stessa fattura).
Non risultando in atti quanto asserito in udienza, sul non intervenuto doppio pagamento e la prova di ciò, sussiste il danno erariale alla SL addebitabile al convenuto per condotta negligente gravemente colposa, per non aver effettuato il dovuto riscontro prima di effettuare il pagamento indebito. Difatti il convenuto, quale responsabile del procedimento, aveva liquidato l’importo doppio a distanza di pochi giorni, contravvenendo ai propri doveri d’ufficio, mentre avrebbe dovuto diligentemente accertarsi che la fattura non fosse già stata evasa.
6. Infine, il Collegio rigetta la domanda nei confronti di X X. Difatti dal compendio delle intercettazioni delle indagini penali non viene esplicitamente indicato dai terzi il nome e cognome del presunto percettore della tangente, tale da identificare inequivocabilmente il convenuto. Nella trascrizione delle intercettazioni viene nominato solo un tal X da incontrare e un dipendente destinatario della somma in questione. Non vi è certezza quindi che si tratti del convenuto e ciò non risulta provato in via definitiva neppure in sede penale. Peraltro, va anche rilevato che l’amministrazione che avrebbe subito il danno da tangente (per la somma data ad una non identificata persona) è erroneamente indicata nel Comune di Roma capitale, mentre l’amministrazione che ha eseguito i lavori ed ha corrisposto gli importi a saldo delle manutenzioni straordinarie è la Città Metropolitana di Roma, competente sulla manutenzione dell’edilizia scolastica e di cui il convenuto era alle dipendenze.
Sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma l’istituto scolastico di cui è causa è ricompreso nell’elenco degli edifici scolastici di propria competenza. Le funzioni precipue della Città metropolitana di Roma, per quanto qui di rilievo, fra l’altro riguardano: “le attività istituzionali si concentrano sull’edilizia scolastica e si concretizzano mediante l’operato del Dipartimento MI, al quale sono conferiti i compiti relativi alla programmazione della rete scolastica ed alla gestione della manutenzione edile e tecnologica, ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, nonché alla progettazione di nuovi edifici”.
7. Tutto ciò premesso e considerato accoglie parzialmente la domanda nei termini che seguono.
8. Accoglie la domanda attorea nei confronti di X e per l’effetto condanna il convenuto per colpa grave al pagamento in favore del Comune di Sgurgola della sola somma di € 118. 618,70 oltre rivalutazione dai singoli pagamenti indebiti ed interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
9. Accoglie parzialmente la domanda nei confronti di X, e per l’effetto condanna il convenuto a rifondere per colpa grave l’importo di € 6.968 relativo alla doppia erronea fatturazione, oltre rivalutazione dal secondo pagamento indebito ed interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
10. Rigetta la domanda azionata nei confronti del X.
11. Le spese del giudizio, da liquidare in favore dello Stato a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, seguono la soccombenza e sono poste a carico di X e X convenuti condannati in questa sede, in quota parte dell’azionato danno.
12. La Città Metropolitana deve rifondere le spese, al valore minimo delle tabelle, al X, dipendente, quantificate complessivamente in € 600 accessori inclusi.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.80748 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
accoglie parzialmente la domanda nei termini che seguono:
- accoglie la domanda attorea nei confronti di X X X e per l’effetto condanna il convenuto al pagamento in favore del Comune di Sgurgola di € 118.618,70
(centodiciottomila seicentodiciotto//70) oltre rivalutazione dai singoli pagamenti indebiti ed interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
- accoglie parzialmente la domanda nei confronti di X X, e per l’effetto condanna il convenuto al pagamento dell’importo di € 6.968
(seimilanovecentosessantotto//00) oltre rivalutazione dal secondo pagamento indebito ed interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
-rigetta la domanda nei confronti di X X e per l’effetto assolve il convenuto da ogni addebito.
CONDANNA altresì i convenuti X X X e X X al pagamento, in quota parte dell’azionato danno, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 650,20
(seicentocinquanta/20).
Liquida a favore di X X a carico della Città Metropolitana di Roma le spese di lite quantificate complessivamente in € 600 (seicento), oltre accessori.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
L’Estensore Il Presidente RA Sanguigni NI EL f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2026 Il Dirigente
ST SE OT
f.to digitalmente
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SEGRETERIA
Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 650,20 (seicentocinquanta/20).
Il Dirigente ST SE OT f.to digitalmente