TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 389/2024 R.G.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Giardina (Cod. C.F._1
Fisc: e pec: , e CodiceFiscale_2 Email_1
dall'Avv. Grazia Maria Rita Vella Cannella ( Cod. Fisc: CodiceFiscale_3
pec: per procura in calce AL RICORSO ex art. 615 Email_2
c.p.c. GIA' RITUALMENTE DEPOSITATO presso il Tribunale di Agrigento con il seguente RG. 2705/2023 e ritualmente NOTIFICATO, ed elett.te dom.ta presso il di pagina 1 di 13 lui studio in Canicattì in Corso Umberto I° n.100, luogo in cui dovranno eseguirsi le notificazioni e le comunicazioni di rito a mezzo Fax, e per tale effetto dichiarano ai fini di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C., così come riformati dalla Legge n.
80/2005, che il numero di Fax cui effettuare i prescritti avvisi e notifiche è il seguente: P.IVA_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._4
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito C.F._5
del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, anche quale mandatario Persona_1
della elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza CP_2
Domenicani 30
Convenuto
, Agente della per le Controparte_3 CP_3
Province di Trento e Bolzano, corrente in Roma via Giuseppe Grezar n. 14,
Convenuto contumace pagina 2 di 13 In punto: opposizione ad intimazione di pagamento / ava sottesi / azione di accertamento negativo.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
PIACCIA AL TRIBUNALE ED AL G.L. DESIGNANDO -
Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente .
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi:
PRELIMINARMENTE SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ESECUTIVA DEGLI ATTI IMPUGNATI STANTE L'EVIDENTE
[...]
ED IL PERICULUM IN MORA PER I MOTIVI MEGLIO CP_4
DEDOTTI IN NARRATIVA;
Ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'inesistenza degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 per i motivi tutti meglio espressi in narrativa e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare i suddetti atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione,
con conseguente annullamento del ruolo e degli avvisi di addebito impugnati.
pagina 3 di 13 Ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche.
Indi e per l'effetto dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli avvisi di addebito impugnati ovvero dichiararne la definitiva archiviazione per i motivi tutti dedotti in narrativa.
NEL MERITO
Ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità di tutti gli atti impugnati per l'assoluta inesistenza giuridica delle Pretesa Previdenziali conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione per le ragioni tutte meglio espresse in narrativa.
Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti previdenziali vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi dopo la notifica della cartella di pagamento.
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per parte CP_5
(in comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Agrigento)
Voglia il Tribunale di Agrigento
pagina 4 di 13 respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa previa conferma dell'efficacia esecutiva degli Avvisi di addebito impugnati
PRELIMINARMENTE DICHIARARE LA PROPRIA INCOMPETENZA
PER TERRITORIO IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI BOLZANO
IN VIA GRADATAMENTE PRELIMINARE ORDINARE AL
RICORRENTE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL
CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE
-dichiarare inammissibile l'opposizione avversa in quanto tardiva ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in memoria;
- nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' , CP_5
condannando il ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi
di Addebito;
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione depositato il 10.07.2024 Parte_1
riassumeva innanzi al Tribunale di Bolzano il giudizio a suo tempo promosso innanzi al Tribunale di Agrigento e conveniva in giudizio l' impugnando CP_5
l'intimazione di pagamento N. 291 2023 90109848 76/000 comunicata in data pagina 5 di 13 22/01/2024 per l'importo complessivo di € 20.208,27 comprensivo di sanzioni ed interessi, limitatamente agli avvisi di addebito:
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001361882000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 5.731,25 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2012;
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001330430000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.769,73 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2013;
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002788207000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.881,28 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2014;
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000780291000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.826,01 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
pagina 6 di 13 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2014.
Parte ricorrente eccepiva in primis la mancata notifica degli ava e/o la nullità
e/o inesistenza delle notifiche;
quindi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti risalenti all'anno 2012 -2013 – 2014 e rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
si costituiva dapprima nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di CP_5
Agrigento e quindi, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, nel presente procedimento in riassunzione, depositando comparsa di costituzione in riassunzione il giorno dell'udienza ex art. 420 c.p.c. (17.09.2024), riportandosi integralmente a quanto dedotto innanzi al Tribunale di Agrigento
ed alle conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio di
CP_6
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_6
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del
28.02.2025, concedendo termine per note.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
pagina 7 di 13 Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per le ragioni che si andranno a chiarire.
Eccezione di nullità della notifica degli AVA opposti
L'eccezione di nullità della notifica degli ava opposti è fondata in relazione agli ava n.2, 3 e 4.
Alla luce della documentazione depositata da (certificato di CP_5
residenza) si evincono le seguenti variazioni di indirizzo della ricorrente:
20.05.1997 contrada Carmelo sn 92020 Racalmuto (AG)
11.07.2003 via on. L. Giglia 7 92020 Grotte (AG)
12.05.2013 via on. L. Giglia 7 92020 Grotte (AG)
29.04.2014 Contrada Carmelo 92020 Racalmuto (AG)
31.12.2015 via on. L. Giglia 7 92020 Grotte (AG)
8.11.2018 viale della Vittoria 150 92020 Grotte (AG)
20.08.2019 via S.Giacomo 98 39055 Laives (BZ).
Gli AVA opposti risultano notificati tramite posta ai seguenti indirizzi:
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001361882000 (€ 5.731,25 relativo all'anno 2012) notificato il 18.12.2013 in via on. L. Giglia 7; ricevuto da persona diversa dalla ricorrente (cfr. cartolina di ricevimento);
pagina 8 di 13 2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001330430000 (€ 4.769,73 relativo all'anno 2013) notificato il 23.10.2014 in via on. L. Giglia 7; ricevuto dalla sorella della ricorrente (cfr. cartolina di ricevimento);
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002788207000 (€ 4.881,28 relativo all'anno 2014) notificato il 23.03.2015 in via on. L Giglia 7; ricevuto da persona diversa dalla ricorrente (cfr. cartolina di ricevimento);
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000780291000 (€ 4.826,01 relativo all'anno 2014) notificato il 18.11.2015 in via on. L.Giglia 7; ricevuto da persona diversa dalla ricorrente, probabilmente dalla sorella (cfr. cartolina di ricevimento).
Dal confronto tra gli indirizzi di residenza e gli indirizzi cui sono state consegnate le raccomandate che contenevano gli ava opposti, discende che solo l'ava n.1 è stato consegnato all'indirizzo corretto (in quanto al 18.12.2013 la ricorrente risulta residente in [...]); tutti gli altri ava (n.2, n.3
e n.4) sono stati consegnati ad un indirizzo diverso da quello di residenza
(ovvero in via on. L. Giglia 7, anziché Contrada Carmelo 92020 Racalmuto
(AG).
La notifica degli ava 2, 3 e 4 non si è dunque mai perfezionata.
Eccezione di prescrizione dei crediti
pagina 9 di 13 Per quanto concerne i crediti contributivi di cui agli ava n.2, 3 e 4, riferiti alle annualità 2013 e 2014, si accerta che essi si sono prescritti ben prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la “cd. sospensione
COVID” (7.3.2020), atteso che non risulta alcun valido atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica dell'intimazione di pagamento (22.01.2024).
La notifica dell'ava n.1 è invece valida: in questo caso l'indirizzo era corretto, ancorchè la raccomandata sia stata ricevuta da persona diversa dal destinatario
(cfr. cartolina di ricevimento). Si precisa che non è necessario nel caso di notifica cd. “semplificata” la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) nel caso in cui il plico sia consegnato anziché al destinatario, ad altra persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario. Diverso è il caso – che non ricorre nel presente procedimento – di irreperibilità relativa del destinatario,
ossia di mancato recapito per temporanea assenza del notificando o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere la notifica. In quest'ultima ipotesi la Corte di Cassazione ha di recente affermato la necessità di una “seconda raccomandata” che informi il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, in applicazione del principio di reale conoscibilità già espresso a Sezioni Unite in materia di atti impositivi di natura tributaria (cfr. ordinanza 9125 del 4 aprile 2024).
L'ava n.1 è stato quindi regolarmente notificato il 18.12.2013.
pagina 10 di 13 Non constano peraltro nemmeno in questo caso atti interruttivi della prescrizione (successivi alla notifica dell'ava) fino alla notifica dell'intimazione di pagamento n.291 2023 90109848 76/000 comunicata in data 22.01.2024.
Il credito si è quindi prescritto il 18.12.2018.
Anche a voler considerare le sospensioni dei termini di prescrizione di cui all'art. 37 DL 18/2020, all'art. 11 comma 9 DL 183/2020 (dal 31.12.2020 al
30.06.2021) e di cui all'art. 68 co.1 DL 18/2020, la prescrizione dei contributi
è maturata ben prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la sospensione “cd. COVID”.
Ad abundantiam si osserva che anche con riferimento agli ava 2, 3 e 4
notificati rispettivamente il 23.10.2014, 27.3.2015, 18.11.2015 – anche volendo considerare valida la notifica degli ava -, non essendo stati prodotti atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli ava (se non l'intimazione di pagamento), i crediti risultano prescritti successivamente alla notifica degli ava, anche considerando la “c.d. sospensione COVID. La prescrizione dell'ava n. 2 è maturata il 23.10.2019; la prescrizione dell'ava n.3 era quasi maturata al 7.3.2020 (sarebbe maturata il 27.3.2020) ed è comunque maturata successivamente alla ripresa del decorso della prescrizione a partire pagina 11 di 13 dal 1.9.2021, ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento
(comunicata solo il 22.01.2024). Stesso discorso vale per l'ava n.3.
Spese
Le spese seguono la regola della soccombenza. Le spese vengono liquidate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale, considerato che non è stata svolta attività istruttoria orale e parte ricorrente non ha depositato note conclusionali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 389-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 10.07.2024 da contro , con la Parte_1 CP_5
chiamata in causa di così provvede: CP_6
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001361882000;
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001330430000;
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002788207000;
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000780291000;
pagina 12 di 13 accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente ad ed in relazione ai predetti AVA, CP_5 CP_6
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in CP_5
euro 4.380,50.- per compensi, oltre 15% spese generali iva e cpa, con distrazione a favore degli avv.ti Giuseppe Giardina e Grazia Maria Rita Vella
Cannella antistatari.
Così deciso, addì 28.02.2025
Il Giudice
Eliana Marchesini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 389/2024 R.G.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Giardina (Cod. C.F._1
Fisc: e pec: , e CodiceFiscale_2 Email_1
dall'Avv. Grazia Maria Rita Vella Cannella ( Cod. Fisc: CodiceFiscale_3
pec: per procura in calce AL RICORSO ex art. 615 Email_2
c.p.c. GIA' RITUALMENTE DEPOSITATO presso il Tribunale di Agrigento con il seguente RG. 2705/2023 e ritualmente NOTIFICATO, ed elett.te dom.ta presso il di pagina 1 di 13 lui studio in Canicattì in Corso Umberto I° n.100, luogo in cui dovranno eseguirsi le notificazioni e le comunicazioni di rito a mezzo Fax, e per tale effetto dichiarano ai fini di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C., così come riformati dalla Legge n.
80/2005, che il numero di Fax cui effettuare i prescritti avvisi e notifiche è il seguente: P.IVA_1
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._4
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito C.F._5
del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, anche quale mandatario Persona_1
della elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza CP_2
Domenicani 30
Convenuto
, Agente della per le Controparte_3 CP_3
Province di Trento e Bolzano, corrente in Roma via Giuseppe Grezar n. 14,
Convenuto contumace pagina 2 di 13 In punto: opposizione ad intimazione di pagamento / ava sottesi / azione di accertamento negativo.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
PIACCIA AL TRIBUNALE ED AL G.L. DESIGNANDO -
Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente .
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi:
PRELIMINARMENTE SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ESECUTIVA DEGLI ATTI IMPUGNATI STANTE L'EVIDENTE
[...]
ED IL PERICULUM IN MORA PER I MOTIVI MEGLIO CP_4
DEDOTTI IN NARRATIVA;
Ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'inesistenza degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 per i motivi tutti meglio espressi in narrativa e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare i suddetti atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione,
con conseguente annullamento del ruolo e degli avvisi di addebito impugnati.
pagina 3 di 13 Ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche.
Indi e per l'effetto dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli avvisi di addebito impugnati ovvero dichiararne la definitiva archiviazione per i motivi tutti dedotti in narrativa.
NEL MERITO
Ritenere e dichiarare la nullità, l'annullabilità di tutti gli atti impugnati per l'assoluta inesistenza giuridica delle Pretesa Previdenziali conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulli ovvero annullare il ruolo e gli atti impugnati ovvero disporne la definitiva archiviazione per le ragioni tutte meglio espresse in narrativa.
Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti previdenziali vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi dopo la notifica della cartella di pagamento.
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per parte CP_5
(in comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Agrigento)
Voglia il Tribunale di Agrigento
pagina 4 di 13 respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa previa conferma dell'efficacia esecutiva degli Avvisi di addebito impugnati
PRELIMINARMENTE DICHIARARE LA PROPRIA INCOMPETENZA
PER TERRITORIO IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI BOLZANO
IN VIA GRADATAMENTE PRELIMINARE ORDINARE AL
RICORRENTE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL
CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE
-dichiarare inammissibile l'opposizione avversa in quanto tardiva ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in memoria;
- nel merito, dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito dell' , CP_5
condannando il ricorrente al pagamento delle somme ingiunte con gli Avvisi
di Addebito;
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione depositato il 10.07.2024 Parte_1
riassumeva innanzi al Tribunale di Bolzano il giudizio a suo tempo promosso innanzi al Tribunale di Agrigento e conveniva in giudizio l' impugnando CP_5
l'intimazione di pagamento N. 291 2023 90109848 76/000 comunicata in data pagina 5 di 13 22/01/2024 per l'importo complessivo di € 20.208,27 comprensivo di sanzioni ed interessi, limitatamente agli avvisi di addebito:
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001361882000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 5.731,25 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2012;
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001330430000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.769,73 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2013;
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002788207000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.881,28 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2014;
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000780291000, con cui l' CP_5
contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.826,01 derivanti da contributi vantanti dall di Agrigento, per l'asserito CP_5
pagina 6 di 13 mancato pagamento dei Contributi I.V.S. e somme aggiuntive fissi relativo asseritamente all'anno 2014.
Parte ricorrente eccepiva in primis la mancata notifica degli ava e/o la nullità
e/o inesistenza delle notifiche;
quindi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti risalenti all'anno 2012 -2013 – 2014 e rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
si costituiva dapprima nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di CP_5
Agrigento e quindi, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, nel presente procedimento in riassunzione, depositando comparsa di costituzione in riassunzione il giorno dell'udienza ex art. 420 c.p.c. (17.09.2024), riportandosi integralmente a quanto dedotto innanzi al Tribunale di Agrigento
ed alle conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice autorizzava la chiamata in giudizio di
CP_6
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_6
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del
28.02.2025, concedendo termine per note.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
pagina 7 di 13 Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per le ragioni che si andranno a chiarire.
Eccezione di nullità della notifica degli AVA opposti
L'eccezione di nullità della notifica degli ava opposti è fondata in relazione agli ava n.2, 3 e 4.
Alla luce della documentazione depositata da (certificato di CP_5
residenza) si evincono le seguenti variazioni di indirizzo della ricorrente:
20.05.1997 contrada Carmelo sn 92020 Racalmuto (AG)
11.07.2003 via on. L. Giglia 7 92020 Grotte (AG)
12.05.2013 via on. L. Giglia 7 92020 Grotte (AG)
29.04.2014 Contrada Carmelo 92020 Racalmuto (AG)
31.12.2015 via on. L. Giglia 7 92020 Grotte (AG)
8.11.2018 viale della Vittoria 150 92020 Grotte (AG)
20.08.2019 via S.Giacomo 98 39055 Laives (BZ).
Gli AVA opposti risultano notificati tramite posta ai seguenti indirizzi:
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001361882000 (€ 5.731,25 relativo all'anno 2012) notificato il 18.12.2013 in via on. L. Giglia 7; ricevuto da persona diversa dalla ricorrente (cfr. cartolina di ricevimento);
pagina 8 di 13 2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001330430000 (€ 4.769,73 relativo all'anno 2013) notificato il 23.10.2014 in via on. L. Giglia 7; ricevuto dalla sorella della ricorrente (cfr. cartolina di ricevimento);
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002788207000 (€ 4.881,28 relativo all'anno 2014) notificato il 23.03.2015 in via on. L Giglia 7; ricevuto da persona diversa dalla ricorrente (cfr. cartolina di ricevimento);
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000780291000 (€ 4.826,01 relativo all'anno 2014) notificato il 18.11.2015 in via on. L.Giglia 7; ricevuto da persona diversa dalla ricorrente, probabilmente dalla sorella (cfr. cartolina di ricevimento).
Dal confronto tra gli indirizzi di residenza e gli indirizzi cui sono state consegnate le raccomandate che contenevano gli ava opposti, discende che solo l'ava n.1 è stato consegnato all'indirizzo corretto (in quanto al 18.12.2013 la ricorrente risulta residente in [...]); tutti gli altri ava (n.2, n.3
e n.4) sono stati consegnati ad un indirizzo diverso da quello di residenza
(ovvero in via on. L. Giglia 7, anziché Contrada Carmelo 92020 Racalmuto
(AG).
La notifica degli ava 2, 3 e 4 non si è dunque mai perfezionata.
Eccezione di prescrizione dei crediti
pagina 9 di 13 Per quanto concerne i crediti contributivi di cui agli ava n.2, 3 e 4, riferiti alle annualità 2013 e 2014, si accerta che essi si sono prescritti ben prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la “cd. sospensione
COVID” (7.3.2020), atteso che non risulta alcun valido atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica dell'intimazione di pagamento (22.01.2024).
La notifica dell'ava n.1 è invece valida: in questo caso l'indirizzo era corretto, ancorchè la raccomandata sia stata ricevuta da persona diversa dal destinatario
(cfr. cartolina di ricevimento). Si precisa che non è necessario nel caso di notifica cd. “semplificata” la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) nel caso in cui il plico sia consegnato anziché al destinatario, ad altra persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario. Diverso è il caso – che non ricorre nel presente procedimento – di irreperibilità relativa del destinatario,
ossia di mancato recapito per temporanea assenza del notificando o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere la notifica. In quest'ultima ipotesi la Corte di Cassazione ha di recente affermato la necessità di una “seconda raccomandata” che informi il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, in applicazione del principio di reale conoscibilità già espresso a Sezioni Unite in materia di atti impositivi di natura tributaria (cfr. ordinanza 9125 del 4 aprile 2024).
L'ava n.1 è stato quindi regolarmente notificato il 18.12.2013.
pagina 10 di 13 Non constano peraltro nemmeno in questo caso atti interruttivi della prescrizione (successivi alla notifica dell'ava) fino alla notifica dell'intimazione di pagamento n.291 2023 90109848 76/000 comunicata in data 22.01.2024.
Il credito si è quindi prescritto il 18.12.2018.
Anche a voler considerare le sospensioni dei termini di prescrizione di cui all'art. 37 DL 18/2020, all'art. 11 comma 9 DL 183/2020 (dal 31.12.2020 al
30.06.2021) e di cui all'art. 68 co.1 DL 18/2020, la prescrizione dei contributi
è maturata ben prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto la sospensione “cd. COVID”.
Ad abundantiam si osserva che anche con riferimento agli ava 2, 3 e 4
notificati rispettivamente il 23.10.2014, 27.3.2015, 18.11.2015 – anche volendo considerare valida la notifica degli ava -, non essendo stati prodotti atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli ava (se non l'intimazione di pagamento), i crediti risultano prescritti successivamente alla notifica degli ava, anche considerando la “c.d. sospensione COVID. La prescrizione dell'ava n. 2 è maturata il 23.10.2019; la prescrizione dell'ava n.3 era quasi maturata al 7.3.2020 (sarebbe maturata il 27.3.2020) ed è comunque maturata successivamente alla ripresa del decorso della prescrizione a partire pagina 11 di 13 dal 1.9.2021, ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento
(comunicata solo il 22.01.2024). Stesso discorso vale per l'ava n.3.
Spese
Le spese seguono la regola della soccombenza. Le spese vengono liquidate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva e in base ai valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale, considerato che non è stata svolta attività istruttoria orale e parte ricorrente non ha depositato note conclusionali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 389-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 10.07.2024 da contro , con la Parte_1 CP_5
chiamata in causa di così provvede: CP_6
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito
1) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120130001361882000;
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140001330430000;
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120140002788207000;
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 59120150000780291000;
pagina 12 di 13 accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente ad ed in relazione ai predetti AVA, CP_5 CP_6
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in CP_5
euro 4.380,50.- per compensi, oltre 15% spese generali iva e cpa, con distrazione a favore degli avv.ti Giuseppe Giardina e Grazia Maria Rita Vella
Cannella antistatari.
Così deciso, addì 28.02.2025
Il Giudice
Eliana Marchesini
pagina 13 di 13