Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2084
CASS
Sentenza 13 febbraio 2002

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Ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. il processo può regredire dall'appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti da detta norma; pertanto, è viziata la sentenza con cui il giudice d'appello, dichiarata la nullità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. (per essere stata emessa, in un giudizio in cui erano proposte una domanda principale e una riconvenzionale, su istanza del solo attore dopo la precisazione delle conclusioni), rimette le parti davanti al primo giudice

L'istanza per la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'art. 186 "quater", può essere proposta dopo che il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed è efficacemente presentata nella medesima udienza od in quella successiva in cui le conclusioni sono precisate, determinando nel giudice istruttore il potere e dovere di pronunciarsi.

L'art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano cumulate una domanda principale ed una domanda riconvenzionale (nella specie in materia di responsabilità da sinistro stradale) e l'istanza sia formulata da una sola delle parti; in tal caso sull'accertamento del giudice istruttore sui fatti costitutivi del diritto della parte istante si produrranno gli effetti della sentenza, se l'altra parte rinunzia alla sua pronuncia.

La parte non ha interesse a dolersi del contenuto della pronuncia resa dal giudice su una questione, attinente al processo, che lo stesso giudice avrebbe potuto risolvere anche solo rifiutandone l'esame (nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduceva l'inammissibilità dell'appello di controparte fondandola nella carenza di legittimazione del direttore generale a rappresentare la società e a conferire il mandato al difensore, non potendo proporsi per la prima volta come motivo d'appello la questione dell'effettività dei poteri di rappresentanza processuale spesi nel giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2084
    Data del deposito : 13 febbraio 2002

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